canone Rai 2016: PROROGA TERMINI INVIO AUTOCERTIFICAZIONE

canone Rai 2016: PROROGA TERMINI INVIO AUTOCERTIFICAZIONE

Canone Rai 2016: dichiarazione di non possesso della televisione o di avvenuto pagamento da inviare entro il 15 MAGGIO. 

Non più entro il 30 aprile per le comunicazioni con raccomandata a.r. e il 10 maggio per quelle online: tutte le autocertificazioni per non pagare il canone Rai relative al 2016, avranno, come termine massimo per l’invio, il 15 maggio prossimo. Una proroga decisa dal Ministero allo Sviluppo Economico perché, come ha sostenuto il sottosegretario “si vuole consentire a tutti i contribuenti di venire a conoscenza in modo corretto delle modalità e dei termini”. 

Il modello con l’autocertificazione è stato diffuso a fine marzo dall’Agenzia delle Entrate: la compilazione e spedizione è riservata non solo a chi non abbia un televisore in casa, ma anche alle famiglie con due contratti della luce intestati a soggetti diversi (per esempio: marito e moglie). Essa va inoltre spedita da chi, negli anni passati, aveva inviato la richiesta di suggellamento che ora, come noto, è stata abolita. L’invio dell’autocertificazione può essere fatta tramite invio telematico (anche a mezzo di professionista delegato), tramite l’applicazione web presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o, in ultima analisi, con raccomandata a.r. inviata a “Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino”.

TERMINI PERENTORI: in caso di mancato adempimento, il contribuente non avrà più la possibilità di dimostrare il contrario (ossia la non detenzione della tv) e, quindi, decadrà anche dal diritto di far ricorso al giudice nel caso di accertamento fiscale.

(fonte: laleggextutti)

Apertura sede territoriale di Reggio Calabria

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che da lunedì 03.06.2019 è operativa la nuova sede Territoriale di REGGIO CALABRIA.

Pertanto tutti i cittadini della predetta località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso le nostre nuove sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

La sede territoriale è ubicata sulla S.S. 106 II° tronco IIIª traversa nr. 35, coordinata e rappresentata dall’avv. Pamela Scullino specializzata nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di Reggio Calabria è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro Team alla nostra nuova referente: avv. Pamela Scullino, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo.

 

Riferimenti e contatti

Sede Territoriale: REGGIO CALABRIA

S.S. 106 II° Tronco IIIª traversa nr. 35 - Reggio Calabria (RC) 89134

Coordinatore Territoriale: avv. Pamela Maria Antonia Scullino

Contatti: mobile: +39 351 95 10 772

Mail: info.reggiocalabriaQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Convegno sulla "Malpractice medica e la tutela del paziente”

 

si è concluso con grande successo il convegno sulla “malpractice medica e la tutela del paziente” che si è svolto il i° aprile nella città di palermo presso il dipartimento dems – aula falcone -.

a seguito dell’entrata in vigore della legge gelli (avvenuta lo stesso giorno) che ha riformato la responsabilità professionale dei medici, sia in ambito civile che penale, sono stati illustrati gli aspetti salienti della nuova normativa.

consumitalia attraverso l’’intervento dell’avv. Sabrina vecchio verderame coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di consumitalia palermo 1, in collaborazione con l’università degli studi di palermo e l’intervento di illustri professori e magistrati, si è resa partecipe di tale iniziativa.

In allegato alcune foto del convegno.

 

www.Consumitalia.It

RITARDO TRASLOCO LINEA TELEFONICA - nuovo successo di CONSUMITALIA presso lo sportello conciliazione della CCIAA di Caserta contro la Telecom Italia S.p.A.

RITARDO TRASLOCO LINEA TELEFONICA
 
Marzo 2017
 
Nuovo successo di CONSUMITALIA innanzi lo sportello conciliazione della CCIAA di Caserta contro la Telecom Italia S.p.A.
 
Un nostro consumatore al fine di ottenere il risarcimento per i disagi patiti dalla condotta inerte della Telecom Italia per essersi trovato per circa un mese senza linea voce e adsl a causa del ritardato trasloco della linea telefonica presso la sua nuova abitazione si è rivolto presso i nostri sportelli.
 
Rappresentato e assistito direttamente dal nostro fondatore l'avvocato LUCA SGUEGLIA, specializzato nella tutela del consumatore, ha ottenuto un congruo risarcimento di € 500,00 oltre lo storno della fattura inviata dalla società telefonica relativamente al periodo indicato.
 

L'avvocato ha così commentato: "all’esito dell’attività istruttoria avvenuta in sede di conciliazione è emersa la responsabilità dell'operatore telefonico dipesa da un errore cronologico nell’inserimento degli ordinativi. Con riferimento alla richiesta di indennizzo, la sua liquidazione è stata computata sulla base della delibera n. 73/11/CONS"

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia in materia di telefonia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.
 
La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.
 
L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.
 
Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.
 
www.consumitalia.it

Importante vittoria dei legali di Consumitalia nei confronti di Società Autostrade per l’Italia S.p.A.

Nel 2016 un nostro associato si era rivolto agli sportelli di Consumitalia dopo aver ricevuto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. (CE) un avviso ex art. 415 bis c.p.p. (avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari) - per violazione dell’art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta) -.

La pratica veniva seguita dai nostri legali territoriali competenti in materia: avv. Luca Sgueglia e avv. Aniello Di Fratta, entrambi del Foro di S. Maria C.V.

La vicenda

L’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari concerneva fatti indicati nella denuncia presentata dal procuratore speciale della società Autostrade per l’Italia S.p.A.

Ad avviso di quest’ultima, da una verifica dei tabulati gestionali, il conducente  dell’autovettura Mercedes tg. ********** di proprietà del sig. *********** nel lasso temporale intercorso tra agosto 2014 e marzo 2015 effettuava un totale di ben 77 transiti R.M.P.P. (rapporti di mancato pagamento del pedaggio) sulla rete autostradale omettendo di corrispondere il relativo pedaggio per l’importo complessivo di € 5.695,71 (in particolare lo stesso, dopo aver ritirato il tagliando al casello d’ingresso una volta giunto alle varie stazioni di uscita si accodava, in prossimità della stessa, agli automobilisti in transito presso le piste riservate al pagamento tramite telepass senza essere munito di tale mezzo elettronico di pagamento, riuscendo a superare la barriera prima dell’abbassamento della sbarra).

A seguito della denuncia veniva svolta l’attività di indagine. Per quanto sopra veniva identificato e contestato all’indagato il reato di insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p. 

Così ricostruita la vicenda, a parere dei legali di Consumitalia – avv.ti Aniello di Fratta e Luca Sgueglia - la condotta in contestazione non era penalmente perseguibile per mancanza di un elemento costitutivo del reato: lo stato d’insolvenza (le dichiarazione dei difensori: “ … il Codice Penale sanziona l’inadempimento - preordinato - posto in essere dal soggetto insolvibile, pertanto non sanziona il mero inadempimento contrattuale. La condotta contestata rientra nell’alveo dell’art. 176, comma 17 C.d.S.  - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398,00 a € 1.596,00 per chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale - “). 

Per quanto sopra e nei termini di legge, gli avv.ti Aniello di Fratta e Luca Sgueglia presentavano un’articolata memoria difensiva che dava impulso al PM nel formulare richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p.

Successivamente il procuratore speciale della società Autostrade per l’Italia S.p.A. presentava opposizione alla  predetta archiviazione, per cui veniva fissata udienza in camera di consiglio in data 17.03.2017 presso il Tribunale di S. Maria C.V. dinanzi all’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari dott. ********.

All’esito dell’udienza camerale, letti gli atti del procedimento rigettava l’opposizione e disponeva l’archiviazione del procedimento.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche, quali la Giustizia Penale e Civile. La tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti della strada è sostenuta attraverso le competenze professionali dei nostri rappresentanti. 

Congratulazioni per questo nuovo successo agli avv.ti Aniello Di fratta e Luca Sgueglia del team di Consumitalia.

 www.consumitalia.it

 

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ROTTAMAZIONE BIS - Le linee guida di Consumitalia

La nostra Associazione durante la prima rottamazione ha assistito ampiamente i contribuenti.

Ecco le novità dopo la conversione in legge del D.L. 148/2017.

Una delle maggiori novità è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali, già introdotta lo scorso anno con il decreto fiscale 193/2016. 

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 prevede:

- l'estensione della definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione, evitando così di penalizzare con l’inefficacia della rottamazione stessa, i debitori che sono incorsi in errori, in disguidi o che non hanno versato le rate per tempo;

- la possibilità di rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;

- la possibilità di rottamare i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 a condizione che non siano stati oggetto della vecchia rottamazione 2016. La riammissione è estesa anche ai contribuenti che non erano stati ammessi alla rottamazione a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 rientranti in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016.

In sede di conversione del decreto legge è stata prevista una riammissione in termini per chi non aveva versato le rate 2017. Piu' nel dettaglio:

- i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 vengono dal decreto legge spostati al 30 novembre 2017, e successivamente in sede di conversione del decreto legge tale data è ulteriormente slittata al 7 dicembre, includendo oltre alle rate di luglio e settembre la terza rata in scadenza del 30 novembre;

- sempre relativamente ai piani di dilazione della prima rottamazione la quarta rata in scadenza il mese di aprile 2018 slitta al 31 luglio, resta ferma invece la scadenza della quinta e ultima rata fissata per il mese di settembre;

- per i carichi definibili compresi in piani di dilazione in corso alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata per il mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può accedere alla rottamazione provvedendo a: presentare entro il 15 maggio 2018  istanza  all’Agente della Riscossione; pagare le rate in un’unica soluzione entro il 31.07.2018 oppure in tre rate di pari importo pagate nei mesi di  ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Nell’istanza il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme.
Con la presentazione dell’istanza si producono gli effetti della rottamazione pertanto sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di rottamazione.

Per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 l’agente della riscossione comunica al debitore:

- entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

- entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

La definizione agevolata dei carichi pendenti, disciplina anche la rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017.  In questo caso il debitore deve manifestare all'Agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo un’apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con modalità esclusivamente telematiche.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di:

- luglio 2018

- settembre 2018

- ottobre 2018

- novembre 2018

- febbraio 2019

L'agente della riscossione:
a) entro il 31 marzo 2018, invia al debitore, con posta ordinaria, l’avviso con i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 per i quali alla data del 31 dicembre 2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, delle relative rate con le rispettive scadenze.

A seguito della presentazione della dichiarazione per i debiti relativi ai carichi, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Si ricorda che aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. 

Consumitalia - associazione di consumatori e' ben lieta di difendere i vostri diritti ed interessi.

Per avere informazioni dettagliate inviate una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure recatevi presso le nostre sedi territoriali.
Per la sede più vicina visitate il nostro sito www.consumitalia.it

Errata fatturazione: importante successo di Consumitalia nei confronti della Eni gas e luce S.p.A.

Errata fatturazione: importante successo di Consumitalia nei confronti della Eni gas e luce S.p.A.

Nel mese di gennaio 2017 un consumatore si è rivolto alla nostra associazione al fine di ottenere il rimborso delle somme pagate su fatture “stimate” e relative a consumi “fantasma”, in quanto calcolati su un contatore sostituito dall’anno 2011. Rappresentato e assistito dall'avv. Luca Sgueglia, specializzato nella tutela del consumatore, ha ottenuto un rimborso di oltre € 10.000,00 oltre lo storno della fattura inviate dalla società di distribuzione gas e relative al periodo successivo alla cessazione del contratto. 

La vicenda 

A seguito di controlli effettuati sulla posizione contabile della ******** e sulla fatturazione emessa nei confronti della stessa risultava che la società Eni S.p.A. si era resa responsabile di gravissime irregolarità: il contatore del gas con matricola nr. 009**** - associato al numero cliente 800 *** *** *** risultava infatti sostituito dall’anno 2011 con una lettura finale 21905 smc. Ciò nonostante la Eni S.p.A. aveva inverosimilmente continuato a fatturare alla ********** consumi “fantasma” fino all’inammissibile lettura di 40053 smc come risultava dalle fatture prodotte, nel mentre i consumi effettivi sul nuovo contatore erano pari a circa 5000 smc: pertanto veniva stimato in eccesso, a carico del consumatore, un consumo di circa 13.000 smc.

Che altresì alla fine dell’anno 2015 la ********* comunicava alla Eni S.p.A. la cessazione del proprio contratto. Tale comunicazione non veniva in alcun modo presa in considerazione e aggiornata dalla società di distribuzione. Pertanto la ******** si vedeva recapitare ulteriori fatture per consumi successivi alla cessata fornitura per un importo totale di circa € 1.000,00.

L'avvocato ha così commentato: “dai fatti sopradescritti emergevano gravi responsabilità e inadempienze della Eni S.p.A. che le portavano un ingiustificato arricchimento e vantaggio patrimoniale a discapito esclusivo della ******** che pertanto aveva pieno diritto ad essere indennizzata per tali fatti oltre ad essere rimborsata per le ingenti somme versate alla Eni S.p.A. e non dovute per consumi riportati su un contatore fantasma sostituito dall’anno 2011”.

A seguito dei reclami effettuati veniva dapprima promosso il procedimento obbligatorio di mediazione (che si chiudeva con esito negato per mancata comparizione della Eni S.p.A.); successivamente, alla luce del comportamento ostruzionistico assunto dalla società di distribuzione gas, l’avv. Luca Sgueglia promuoveva la causa innanzi all’Autorità competente.

Alla fine della vicenda venivano riconosciuti gli errori di fatturazione della Eni gas e luce S.p.A. e disposto un rimborso di oltre € 10.000,00 in favore della *******.

 L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

 La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

 Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

 Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Luca Sgueglia fondatore della nostra associazione.

www.consumitalia.it

Antitrust: multe per 9 milioni di euro alle compagnie telefoniche per i contratti stipulati al telefono

Mano pesante dell'Agcom su Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali.

 

Una delle maggiori contestazioni l'aver attivato contratti durante il periodo di ripensamento

Nove milioni di euro di multa alle compagnie telefoniche che hanno attivato il contratto prima della scadenza dei 14 giorni del periodo di ripensamento del cliente.

Mano pesante dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha comminato alle principali compagnie telefoniche (Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali) sanzioni per complessivi 9 mln di euro. La motivazione è stata «aver adottato condotte illecite che violano le norme del codice del consumo di recepimento della consumer rights, nell'ambito della commercializzazione a distanza, online o al telefono, o fuori dei locali commerciali di servizi di telefonia fissa e/o mobile».  

La multa è arrivata per l'avvio da parte delle compagnie suddette del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, nel corso del periodo di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso ("periodo di ripensamento") da parte dell'utente, senza acquisire un'espressa richiesta di attivazione del contratto da parte del consumatore. Secondo il codice del consumo è previsto che l'esecuzione del contratto durante il periodo di recesso sia sottratta alla sfera decisionale delle aziende e rimessa alla volontà del consumatore, il quale se interessato, dovrà farne espressa richiesta. In pratica, l'obiettivo è evitare che la conclusione del contratto possa realizzarsi senza la chiara volontà del consumatore.

 

Compagnie telefoniche: le tre condotte illecite

Sono tre le condotte illecite rilevate dall'Antitrust messe in atto dagli operatori telefonici.

Intanto «l'assenza dell'informativa richiesta dal codice del consumo, nel sito web e nelle condizioni generali di contratto, sia in merito al regime dei costi praticato nel caso di esecuzione anticipata del contratto e di successivo recesso del consumatore, sia in merito alla circostanza che eventuali costi sono dovuti solo nel caso in cui l'anticipazione sia stata espressamente richiesta dal consumatore». 

In secondo luogo, «la conclusione di contratti online, al telefono o fuori dei locali commerciali procedendo all'avvio delle c.d. procedure di provisioning di attivazione di una nuova linea fissa o di migrazione da altro operatore in assenza dell'autonoma richiesta esplicita del consumatore prevista dalla normativa e, in ogni caso, senza metterlo nella condizione di poter liberamente scegliere tale opzione e di poter concludere il contratto a distanza o fuori dei locali commerciali in assenza di tale volontà».

Infine «in caso di esercizio del diritto di ripensamento, l'addebito o la previsione di costi non dovuti in assenza della predetta informativa e/o della richiesta esplicita».

In particolare, nel caso di alcuni operatori, riferisce ancora l'Autorità, sono state accertate ulteriori condotte in violazione delle norme consumer rights. Per Tiscali la non conformità delle procedure di teleselling rispetto a quanto stabilito dalla disciplina. Per Wind e Fastweb, è stata rilevata l'illiceità di condotte essenzialmente consistenti nel non far decorrere il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento dalla proposta.

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