La nostra Associazione durante la prima rottamazione ha assistito ampiamente i contribuenti.
Ecco le novità dopo la conversione in legge del D.L. 148/2017.
Una delle maggiori novità è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali, già introdotta lo scorso anno con il decreto fiscale 193/2016.
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 prevede:
- l'estensione della definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione, evitando così di penalizzare con l’inefficacia della rottamazione stessa, i debitori che sono incorsi in errori, in disguidi o che non hanno versato le rate per tempo;
- la possibilità di rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
- la possibilità di rottamare i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 a condizione che non siano stati oggetto della vecchia rottamazione 2016. La riammissione è estesa anche ai contribuenti che non erano stati ammessi alla rottamazione a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 rientranti in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016.
In sede di conversione del decreto legge è stata prevista una riammissione in termini per chi non aveva versato le rate 2017. Piu' nel dettaglio:
- i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 vengono dal decreto legge spostati al 30 novembre 2017, e successivamente in sede di conversione del decreto legge tale data è ulteriormente slittata al 7 dicembre, includendo oltre alle rate di luglio e settembre la terza rata in scadenza del 30 novembre;
- sempre relativamente ai piani di dilazione della prima rottamazione la quarta rata in scadenza il mese di aprile 2018 slitta al 31 luglio, resta ferma invece la scadenza della quinta e ultima rata fissata per il mese di settembre;
- per i carichi definibili compresi in piani di dilazione in corso alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata per il mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può accedere alla rottamazione provvedendo a: presentare entro il 15 maggio 2018 istanza all’Agente della Riscossione; pagare le rate in un’unica soluzione entro il 31.07.2018 oppure in tre rate di pari importo pagate nei mesi di ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
Nell’istanza il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme.
Con la presentazione dell’istanza si producono gli effetti della rottamazione pertanto sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di rottamazione.
Per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 l’agente della riscossione comunica al debitore:
- entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
- entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
La definizione agevolata dei carichi pendenti, disciplina anche la rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017. In questo caso il debitore deve manifestare all'Agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo un’apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con modalità esclusivamente telematiche.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di:
- luglio 2018
- settembre 2018
- ottobre 2018
- novembre 2018
- febbraio 2019
L'agente della riscossione:
a) entro il 31 marzo 2018, invia al debitore, con posta ordinaria, l’avviso con i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 per i quali alla data del 31 dicembre 2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, delle relative rate con le rispettive scadenze.
A seguito della presentazione della dichiarazione per i debiti relativi ai carichi, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.
Si ricorda che aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
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