Strisce blu: se il parchimetro non ha il bancomat il parcheggio è gratis

Strisce blu: se il parchimetro non ha il bancomat il parcheggio è gratis

Dal 1 luglio scorso è scattato l'obbligo per i comuni di adeguare i parchimetri ai pagamenti elettronici

 
Dal 1° luglio scorso, i cittadini alle prese con i parcheggi sulle strisce blupossono sentirsi legittimati a sostare gratuitamente se il parchimetro non è adeguatamente attrezzato per i pagamenti tramite pos. Il tutto senza incorrere in alcuna sanzione per il mancato pagamento della sosta. A partire da tale data, infatti, è scattato l'obbligo imposto dalla legge di Stabilità 2016 per i comuni di adeguare i dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento per consentire i pagamenti con bancomat o carte di credito.
 
 

Il comma 901 della legge, con il fine di incentivare i pagamenti elettronici, prevede infatti che "dal 1° luglio 2016, le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 15 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada", estendendo dunque ai dispositivi di controllo di durata della sosta, l'obbligo di "accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito".

Le conseguenze sono di facile intuizione: sia per gli automobilisti che in mancanza dei dispositivi attrezzati col bancomat potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati, sia per le "casse" dei (molti) comuni che non si sono ancora adeguati, salvo che non dimostrino, come prevede la novella apportata al dl 179/2012, dalla stessa legge di stabilità, di non aver potuto ottemperare all'obbligo per "oggettiva impossibilità tecnica".

(www.StudioCataldi.it) 

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CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A.

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A. 

Nel mese di maggio 2017 un consumatore si è rivolto alla nostra associazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata attivazione dei servizi “Voce” e “Adsl” a seguito di migrazione telefonica dall’operatore di telefonia fissa F****** S.p.A. alla Wind Tre S.p.A.. Rappresentato e assistito dall'avv. Luca Sgueglia, specializzato nella tutela del consumatore, ha ottenuto un rimborso di circa € 1.600,00 oltre spese e competenze. 

La vicenda 

Il sig. ******* intestatario della linea telefonica nr. 0823 ** ** **, in data 07.02.2017 richiedeva sulla predetta utenza il passaggio dall’operatore telefonico F******* S.p.A. verso la compagnia telefonica Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.) e pertanto sottoscriveva contratto nr. 1******10. A seguito della predetta richiesta seguiva l’effettiva procedura di migrazione tra gli operatori telefonici interessati, ma la Wind Tre S.p.A. non poneva in essere le attività tecniche necessarie all’attivazione dei servizi stipulati e cui si era obbligata, determinando in pari data una mancanza totale di linea voce e connessione internet. Pertanto il sig. ********, per il tramite dell’associazione di consumatori “Consumitalia” (al quale si era rivolto per veder meglio tutelati i propri diritti), apriva una serie di reclami per l’immediata attivazione del servizio sottoscritto. La totale inadempienza nell’attivare i servizi contrattuali da parte della Wind Tre S.p.A. comportava una mancanza totale della linea voce e Adsl che si protraeva, per circa tre mesi, fino alla data in cui il sig. ******** stipulava ex novo una proposta di abbonamento con altra compagnia telefonica.

A seguito dei reclami effettuati ed alla luce del comportamento indifferente assunto dalla Wind Tre S.p.A., l’avv. Luca Sgueglia promuoveva la causa innanzi all’Autorità competente.

Alla fine della vicenda veniva riconosciuta la piena responsabilità della compagnia telefonica nel “non aver attivato” in favore del sig. ******* le prestazioni contrattuali sottoscritte.

L'avvocato Luca Sgueglia ha così commentato: “nel corso del giudizio sono emerse gravi responsabilità e inadempienze della Wind Tre S.p.A. a discapito esclusivo del sig. ******** che pertanto aveva pieno diritto ad essere indennizzato per tali fatti oltre ad essere rimborsato per le somme versate alla Wind Tre S.p.A. e non dovute per servizi mai attivati per circa tre mesi. Disagi che sono stati fonte di alterazioni comportamentali e debbono, pertanto, trovare una adeguata forma di tutela risarcitoria laddove vi è soprattutto una compromissione di valori costituzionalmente garantiti. L’art. 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e ricomprende anche le attività di svago, culturali, di intrattenimento, di relax che incidono, con modalità e gradi diversi, nella sfera psichica del soggetto leso. La tutela deve quindi ammettersi in base al precetto costituzionale violato, indipendentemente dalla prova di perdite patrimoniali, in quanto oggetto del risarcimento è la diminuzione o privazione dei valori della persona (rapporti sociali, culturali, di intrattenimento o svago ”.

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Luca Sgueglia fondatore della nostra associazione.

www.consumitalia.it

info e contatti:

CONSUMITALIA 
 Via Messina, 37 - 81022 Casagiove (CE)
 ufficio e fax +39 0823 17 63 605  mobile +39 334 25 96 265
 mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

CONSUMITALIA - SEDE DI ARIANO IRPINO

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta CONSUMITALIA è lieta di comunicare che dal 09.04.2018 è operativa e presente anche nell’area di ARIANO IRPINO (AV) e più precisamente nel comune di MELITO IRPINO (AV).

Pertanto tutti i cittadini del predetto comune e delle aree limitrofe località bisognosi di assistenza e tutela possono recarsi presso la nostra nuova sede e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti.

 

La sede territoriale di ARIANO IRPINO (AV) è ubicata nel comune di Melito Irpino (AV) alla Via Alcide De Gasperi nr. 3 coordinata e rappresentata dagli avv.ti Tonia Leone e Isabella Tammaro, specializzate nella tutela del consumatore.

La loro esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che esprime tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di ARIANO IRPINO (AV) è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team ai nuovi referenti: avv.ti Isabella Tammaro e Tonia Leone, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

CONTATTI:

Sede Territoriale: ARIANO IRPINO

Indirizzo: Via Alcide De Gasperi, 3 - cap 83030 Melito Irpino (AV)

Coordinatore Territoriale: avv. Isabella Tammaro - contatti: +39 328 38 497 26

Coordinatore Territoriale: avv. Tonia Leone - contatti: +39 349 58 35 916

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il rilascio del permesso di soggiorno

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno consente agli stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di rimanere in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato di tempo per chiedere il permesso di soggiorno e deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati.


La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla questura in cui abita lo straniero, previo accertamento della sua identità personale, e contiene oltre ai dati anagrafici e l'immagine del volto anche le impronte digitali del titolare. Ha caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.

Il permesso di soggiorno elettronico è stato adottato a decorrere dall'11 dicembre 2006 ed è stato attribuito all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato il compito di produrre e attivare il documento, previa acquisizione dei dati relativi all'identificazione del richiedente da parte delle questure.

Il documento consiste in una smart card, resistente all'usura (a tal fine i dati stampati sono protetti da una sottile pellicola trasparente, che viene applicata su entrambi i lati in fase di produzione) e riporta:

  • le generalità del titolare;
  • la foto del titolare;
  • il numero del documento;
  • la tipologia del documento;
  • la data di emissione e di validità dello stesso;
  • e generalità dei figli;
  • il codice fiscale;
  • il motivo del soggiorno.


Per i figli minori di anni quattordici, inseriti sul titolo di soggiorno di uno dei genitori è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del titolo di soggiorno del genitore. Infatti, riporta lo stesso numero e la medesima scadenza del permesso di soggiorno del genitore e le generalità e la fotografia del minore.

Al figlio minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico individuale

Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico avviene, in media, in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

  • il modulo di richiesta;
  • il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
  • una fotocopia del documento stesso;
  • 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
  • un contrassegno telematico da € 16,00
  • la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
  • il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200. Le modalità di pagamento sono state stabilite con decreto 6 ottobre 2011 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno. 

Lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.
Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno è tenuto a stipulare con lo Stato italiano un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Vi sono casi di esclusione dalla stipula dell'accordo in questione (es.: vittime di violenza, minori non accompagnati, etc).
Nell'attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un'eventuale comunicazione, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso. La comunicazione deve essere notificata non solo all'interessato, ma anche al datore di lavoro.
La procedura vale anche nell'ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno, a condizione che il permesso rientri tra quelli che consentono di svolgere attività lavorativa.

Periodo di validità La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

  • fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
  • fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
  • fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno
(Decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il ministro dell'Interno, del 6 ottobre 2011, recante "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno")

  • La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è stato fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. È infatti determinato in:€ 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
  • € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  • € 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per coloro che richiedono il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del novellato decreto legislativo 286/98.

Non è mai richiesto il versamento del contributo quando:

  • il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato per asilo, per richiesta asilo, per protezione umanitaria, per protezione sussidiaria;
  • lo straniero o l'apolide sono minori;
  • l'ingresso è per ricevere cure mediche; la stessa esenzione si applica anche agli eventuali accompagnatori;
  • è richiesto l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Vodafone sanzionata dall'antitrust per l'attivazione automatica del sevizio aggiuntivo "vodafone exclusive"

L’Antitrust ha irrogato una sanzione di un milione di euro a Vodafone Italia S.p.A. per il servizio accessorio aggiuntivo non richiesto “Vodafone Exclusive”, ritenendo che tale offerta abbia comportato un pagamento supplementare rispetto alla remunerazione concordata, in violazione del Codice del Consumo. A partire dal 31 agosto 2015, secondo gli accertamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la società ha attuato nei confronti dei propri clienti, le seguenti condotte:

l’attivazione automatica del servizio “Vodafone Exclusive” senza il consenso espresso e preventivo (opt-in) dei clienti;
l’addebito automatico del relativo costo mensile (1,90 euro) e il rifiuto alle richieste di rimborso a seguito dell’attivazione automatica di un servizio non richiesto dai consumatori.

In base alle verifiche dell’Antitrust, il pacchetto offerto si configura come un servizio accessorio aggiuntivo alla luce di diverse considerazioni, tra le quali:

la navigazione sulla rete 4G è consentita solo a coloro che dispongono della condizioni tecniche necessarie;
la possibilità di disporre di 2 ingressi al cinema al prezzo di un biglietto è garantita unicamente a un numero circoscritto di cinema aderenti alla promozione;
l’accesso al servizio clienti dedicato 193 è meramente aggiuntivo rispetto al servizio clienti già esistente.

L’Agcm ha imputato perciò all’impresa una condotta poco trasparente per quanto riguarda sia l’attivazione del servizio sia la modalità di addebito degli importi: il consumatore non è stato messo nella condizione, infatti, di rendersi conto che “Vodafone Exclusive” era stato effettivamente attivato sui propri apparati mobili e che gli importi mensili relativi a questo servizio venivano prelevati sistematicamente dal credito residuo dei clienti. A giudizio dell’Antitrust, tale condotta costituisce una violazione dell’articolo 65 del Codice del Consumo, con riferimento ai clienti che hanno sottoscritto un contratto dopo il 13 giugno 2014, sanzionandola e vietandone la continuazione.

L’Autorità ha anche imposto a Vodafone di pubblicare per trenta giorni consecutivi sulla home page del proprio sito web un estratto del provvedimento dell’Autorità, predisponendo un’icona denominata “Comunicazione a tutela dei consumatori”.

Usura: il Taeg comprende anche il costo di estinzione anticipata del finanziamento

 

E' noto che l'art. 644 c.p. si discosta dalla nozione civilistica di interesse per abbracciare il più vasto concetto di COSTO del finanziamento (espresso dal TAEG).

Ai sensi della novella della L. 108/96 e quindi ai sensi dell'attuale tenore del citato comma 4° dell'art. 644 c.p., il TAEG, paradigma di controllo dell'usura, è un aggregato di differenti componenti; gli interessi,  intesi nel senso tradizionale civilistico del termine, costituiscono solo una di queste componenti.

In effetti, dai contratti bancari emergono sovente forme di usura non legate (soltanto) agli interessi nominalmente intesi, ma anche a spese di istruttoria, assicurazione, intermediazione, rinegoziazione, chiusura rapporti, etc., ovvero da variegati oneri che incidono significativamente sul rapporto sostanziale al punto da alterane illecitamente il sinallagma.

Pertanto è lecito asserire che laddove, nei contratti bancari, si discorra di “interessi usurari”, in verità  si evoca il più ampio concetto di “COSTO USURARIO” DEL CREDITO, che è espresso dal TAEG.

Tenendo a mente che la locuzione “interessi” usata dal Legislatore è in verità monca sotto il profilo descrittivo, mentre l'adozione del concetto di “costo”, l'equivalente linguistico del TAEG matematico, esprime esaustivamente il concetto da utilizzare in tema di usura bancaria, può essere più agevolmente intesa la nozione di promessa usuraria: l'usura è un reato istantaneo che si consuma anche con la sola semplice promessa o pattuizione; la giurisprudenza classifica l'usura come reato“ad azione prolungata” o “a consumazione frazionata” (Cass. pen., sez. II, 13 ottobre 2005, n. 41045) o come reato “istantaneo con effetti permanenti”  (Cass. pen., sez. I, 22 ottobre 1998, n. 11055).

Più recentemente, “Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessadegli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l’integrale adempimento dell’obbligazione usuraria”(Cass. Pen. sez. II, 2 dicembre 2014, n. 50397); è notissima Cass. Civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 350, la quale ha precisato che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.

Ancor più recentemente, “quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (v. Cass. Sez. II, Sent. n. 37693/2014 Rv. 260782; Sez. II, Sent. n. 33871/2010 Rv. 248132; Sez. F, Sent. n. 32362/2010 Rv. 248142; Sez. II, Sent. n. 26553/2007 Rv. 237169; Sez. II, Sent. n. 11837/2003 Rv. 228381)” (Cass. Pen. II sez., 8 ottobre 2015, n. 40380).

D'altra parte il Giudice di nomofilachia non ha fatto altro se non ribadire i precetti di legge.

Ai sensi dell'art. 644 c.p., 1°comma: “Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con...”; ai sensi del  per il 4° comma, “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

L'art. 1, comma 1 del D.L. 394/00 di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p. dispone che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo  1815,  secondo  comma, del codice civile, si intendono usurari  gli  interessi  che superano il limite stabilito dalla legge nel  momento  in  cui  essi  sono  promessi  o  comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Il Testo della relazione governativa di presentazione al Parlamento del Decreto Legge 394/2000, convertito poi in Legge 28 febbraio 2001 n. 24, contiene un'ulteriore esplicitazione della volontà del legislatore:“L’articolato fornisce al comma 1 l’interpretazione autentica dell’art. 644 C.P. e dell’art. 1815 comma secondo c.c.. Viene chiarito che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio) il momento al quale riferirsi per verificare l’eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi”.

Coerentemente con quanto sopra osservato, pare lecito affermare che la promessa usuraria è la promessa di pagare un eventuale COSTO usurario resa al momento della stipula del contratto; la verifica va effettuata con riferimento alle condizioni contrattuali e all’entità del credito erogato originariamente pattuite e deve consistere in un giudizio ex ante da collocarsi temporalmente al momento della pattuizione del contratto bancario, indipendentemente dalla effettiva corresponsione del COSTO.

In altre parole, la promessa usuraria comprende quelle fattispecie che, pattuite in contratto, possono comportare il pagamento di un COSTO usurario solo in via eventuale: il loro mancato verificarsi non elide il carattere di usurarietà che acquistano già definitivamente al momento della pattuizione, genesi della promessa, con ogni conseguenza di legge.

Per restare nell'esempio nella vicenda esaminata dalla citata Cass. 350/13,  il mutuo è usurario solo perché contempla la pattuizione di interessi moratori usurari, che, naturalmente, al momento della pattuizione, costituiscono la fase patologica eventuale e futura del contratto di mutuo; non occorre attendere che la fase patologica si concretizzi né che la mora venga pagata: è sufficiente solo verificare, con un giudizio ex ante, che, per tale fase, il mutuatario abbia promesso di pagare alla banca un COSTO usurario.

Se, dunque, la norma contempla e punisce ipotesi di usura anche se solo eventualmente verificabili sulla scorta delle clausole contrattuali (ovvero le promesse usurarie), come appunto è stato espressamente chiarito per gli interessi moratori, non v'è motivo di negare che la promessa usuraria vada riconosciuta in tutte le altre ipotesi contrattualizzate, solo eventuali ma potenzialmente verificabili, che prevedano costi usurari, dal momento che, come per la mora, anche in tali altri casi il finanziato ha promesso di pagare detti costi collegati all'erogazione del credito.

In effetti è di solare evidenza che gli scenari contrattualizzati in cui può diramarsi il finanziamento, possono comportare un COSTO per la parte finanziata non necessariamente legato (solamente) al pagamento di interessi corrispettivi o moratori; questo COSTO, ad esempio, può configurarsi anche  nel caso dell'estinzione anticipata del finanziamento, in quanto il compenso ivi pattiziamente convenuto è di certo un COSTO per la parte finanziata ed una REMUNERAZIONE per la  banca secondo la lata terminologia  usata dal Legislatore (“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”: art. 1 della Legge 108/96 che ha modificato l’articolo 644 c.p.) o, comunque, un VANTAGGIO.

Giurisprudenza in itinere tra usura ed estinzione anticipata del finanziamento

In linea con il suesposto iter, la più recente giurisprudenza, posteaesaminata, (Tribunale collegiale di Pescara, Pres. Fortieri; ordinanza del 28.11.2014; Tribunale collegiale di Bari, ordinanza del 01.12.2014, Pres. Maganella; Tribunale di Bari, ord. del 19.10.2015, Tribunale di Bari, ord. del 27.11.2015), ha sancito che anche il costo (espresso in TAEG) promesso in pagamento dal mutuatario per l'esercizio del diritto potestativo di estinguere anticipatamente il mutuo rileva ai fini della normativa antiusura e determina, in caso di debordo del tasso soglia, la gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c.

In buona sostanza il Giudice, esaminando la clausola del contratto bancario relativa agli interessi moratori, deve porsi questa domanda:Qual è il costo (TAEG) che il mutuatario ha promesso di pagare nella eventualità che il mutuo subentri nella fase patologica?; qualora tale costo travalichi il tasso soglia, il mutuo è usurario.

Parimenti, esaminando la clausola relativa all'estinzione anticipata, il Giudice deve porsi la analoga domanda: Qual è il costo (TAEG) che il mutuatario ha promesso di pagare nella eventualità che intenda estinguere anticipatamente in contratto?; la risposta non può che essere la medesima.

Né può ostare a tale conclusione il fatto che l'estinzione anticipata costituisca diritto potestativo del mutuatario.

Tale ostacolo non si rinviene nella vigente normativa che fa riferimento solo alla promessa usuraria e al momento in cui questa viene resa, disinteressandosi del successivo svolgimento del rapporto; di converso, non v'è una disposizione normativa né una ragione plausibile che autorizzi a conferire la tutela di legge ex artt. 644 c.p. e 1815, 2° comma, c.c., alla fase della mora sol perché questa trova ingresso per inadempimento del mutuatario, mentre la neghi alla ipotesi di estinzione anticipata sol perché qui v'è esercizio di un diritto potestativo.

In entrambi i casi tali fasi hanno (la potenzialità di trovare) ingresso comunque per fatto imputabile alla parte finanziata.

Parimenti in entrambi i casi, al momento della pattuizione del contratto bancario, il mutuatario si è obbligato con una promessa usuraria e ciò costituisce condizione necessaria e sufficiente per beneficiare della tutela normativa antiusura.

Le suesposte argomentazioni, in questa sede estremamente sintetizzate, sono state portate dagli scriventi avanti il citato Tribunale Collegiale di Pescara, Pres. Fortieri, che le ha pienamente condivise con ordinanza non impugnabile del 28.11.2014 costituente il primo provvedimento giudiziario sulla tematica qui esaminata[3].

A distanza di pochi giorni, l'altro Giudice citato (Tribunale Collegiale di Bari, Pres. Magaletti, ordinanza non impugnabile del 01.12.2014) ha confermato il Collegio pescarese.

Ancora più recentemente, il Tribunale di Bari, ord. del 19.10.2015 ribadisce il proprio orientamento, replicato da ultimo dal medesimo Foro con ord. 27.11.2015 Est. D'Aprile, per il quale, a cagione dell'usurarietà causata anche dal compenso promesso per l'estinzione anticipata, il finanziamento diviene gratuito e tutto ciò che è stato corrisposto dalla parte finanziata va imputato alla sola quota capitale del finanziamento cui il credito della banca va circoscritto, a nulla rilevando la clausola di salvaguardia entro il tasso soglia che era stata pattuita per il soli interessi moratori.

I principi  ricavabili

In buona sostanza, i passi eminenti dei provvedimenti giudiziari citati nonché delle suesposte deduzioni possono così sintetizzarsi:

  • non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare;
  • poiché la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto;
  • trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell'azione legale, non possa più verificarsi: pertanto, ai fini del vaglio usurario, è lecito calcolare il TAEG del finanziamento nella ipotesi che la clausola usuraria si verifichi in un determinato momento storico consentito dal contratto;
  • qualora il costo potenziale promesso in contratto si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento, che va ritenuto gratuito (e se li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione): tanto è asserito esplicitamente dalla citata giurisprudenza barese, nonché, implicitamente, dal citato collegio del Tribunale pescarese: quest'ultimo, trascrivendo la nota sentenza della Corte di Cassazione n° 350/2013, richiama espressamente l’art. 1815, 2° comma, codice civile, il quale sancisce come conseguenza dell'usura la non debenza di alcun interesse dal cliente alla banca. Sotto il profilo della gratuità del finanziamento, sebbene in relazione all'usurarietà del tasso di mora, i succitati provvedimenti (sinora i primi ad affrontare la questione della estinzione anticipata ai fini dell'usura) si pongono in linea con altra giurisprudenza fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Corte di Appello Venezia del 18 febbraio 2013, “L’articolo 1815, comma 2, c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e, a seguito della revisione legislativa operata dall’articolo 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24 – di conversione del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394 – esso prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito”; Trib. Padova, ordinanza 13 maggio 2014, “Quando in un contratto di mutuo si riscontri la pattuizione di un tasso di interesse moratorio superiore al tasso soglia di usura, la clausola è nulla ex art 1815 comma 2 c.c., con la conseguenza che nessun interesse è dovuto dal cliente che deve restituire all’istituto di credito solo la somma capitale mutuata. La lettera della norma infatti, in base alla quale <se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi> non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori”; Tribunale di Udine del 26.09.2014, per il quale “Constatato il superamento della soglia di usura da parte del TEG, l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. determina la gratuità dell’intero negozio e, pertanto, l’obbligo di restituzione del solo capitale mutuato”; Tribunale di Rimini, ordinanza del 27.04.2015: “…I debitori, in sede di opposizione, deducono: l'usurarietà del tasso di mora… la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito… I motivi di opposizione appaiono fondati… E’ pacifico dunque che fin dalla conclusione del contratto il tasso di mora era superiore al tasso soglia… A fronte dunque di una previsione iniziale non rispettosa dei limiti poste dalle norme di legge in materia di usura … deve trovare applicazione il disposto del citato secondo comma dell’art. 1815 c.c., con riferimento alla non debenza degli interessi”; Tribunale di Padova, Sez. I Civ., 30.06.2015, n. 1999: “Una volta accertata l'usurarietà di un determinato rapporto, la conseguenza ai sensi dell’art. 1815, comma 2, cod. civ. – norma pacificamente ritenuta valida per tutti i contratti di credito – è la non debenza di alcun interesse, spesa o commissione collegata all’erogazione del credito e computata al fine della verifica dell'usurarietà dei tassi”; Tribunale di Rovereto, sent. n. 178 del 30.06.2015: “Ai sensi dell’art. 1815 c.c., qualora siano convenuti interessi usurari, non sono dovuti interessi, nemmeno nella misura legale”; Tribunale di Torino, ordinanza 20.06.2015: “Posto dunque che unici, e onnicomprensivi, sono il TEGM e il tasso soglia, i quali esprimono il primo il costo medio di mercato e il secondo il limite oltre il quale l’onerosità del credito si presume juris et de jure usuraria, indipendentemente dalle singole voci che contribuiscono a rendere intollerabile il costo, unica e globale deve essere anche la sanzione di gratuità del mutuo, pur se il superamento della soglia si verifichi esclusivamente per il tramite dell’apporto dei moratori”.

Ad ogni modo l'inclusione nel TAEG ai fini usura del compenso pattuito per l'estinzione anticipata trova largo consenso più o meno esplicito presso la dottrina specialistica.

In conclusione, per tutte le motivazioni suesposte, il costo promesso per l'estinzione anticipata,   eventuale ma potenzialmente verificabile, risponde ai presupposti perché debba soggiacere alla normativa antiusura:

1) è un costo, futuro ed eventuale, che la parte finanziata ha promesso di pagare all'intermediario;

2) è un costo collegato alla erogazione del credito;

3) è un costo che non consiste in una imposta o tassa da pagare alla P.A.

Insomma, la voluta onnicomprensività della locuzione adoperata dal legislatore in tema di usura, è tale da non lasciare fuori dal computo del TAEG nessun tipo di costo collegato all'erogazione del credito.

La normativa antiusura quale baluardo del mercato del credito.

Ritengono gli scriventi che le soluzioni adottate dalla menzionata giurisprudenza e confortate dalla  citata autorevole dottrina, colgono il segno del corretto ruolo che la normativa antiusura ha nel contesto del mercato del creditizio.

Come ha posto in rilievo la Cassazione penale, Sez. II 18.03.03, n. 20148, il Legislatore dell'usura accanto alla protezione del singolo, protegge soprattutto gli interessi collettivi al corretto funzionamento dei rapporti negoziali inerenti alla gestione del credito ed alla regolare gestione dei mercati finanziari.

Gli interessi collettivi ad un corretto funzionamento del mercato del credito, che nella visione del legislatore accostano e travalicano quelli del singolo, ampliano la prospettiva nella quale si colloca il testo dell'art. 644 c.p. riformulato dalla legge 108/96.

Il credito, il cui esercizio è protetto dall'art. 47 della Costituzione, costituisce elemento imprescindibile dell'economia ed il legislatore, con l'introduzione della normativa antiusura, ha fornito lo strumento per attuare siffatta protezione attraverso la regolarizzazione e la calmierazione del mercato creditizio.

Insomma, il legislatore del '96 ha perseguito finalità estese dalla tutela del patrimonio individuale alla tutela del regolare funzionamento del mercato del credito, imponendo il contenimento del costo (ogni costo a qualsiasi titolo) entro parametri oggettivizzati e presidiati dalla sanzione penale (644 c.p.) e civile (1815 c.c., 2° comma): l’iniziativa privata di banche ed intermediari non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e la legge antiusura costituisce appunto il baluardo posto a protezione dell'esercizio del credito tutelato dalla Carta costituzionale.

Nessun costo, ad eccezione di imposte e tasse, che sia collegato all'erogazione del credito, di qualsivoglia natura e a qualsiasi funzione proteso, può debordare il tasso soglia; tanto meno il costo promesso per esercitare il diritto potestativo di estinguere anticipatamente il finanziamento.

SKY - MODIFICA FATTURAZIONE MENSILE: c’è tempo fino al 27 OTTOBRE per esercitare il diritto di recesso e si può fare anche via mail

SKY – MODIFICA FATTURAZIONE MENSILE

Per chi non fosse interessato ad accettare questa variazione di contratto, c’è tempo fino al 27 OTTOBRE per esercitare il diritto di recesso e si può fare anche via mail (le norme del nuovo decreto concorrenza permettono la disdetta con la stessa facilità con cui si sottoscrive un abbonamento.)

Dal 1° di ottobre i clienti Sky pagheranno di più il loro abbonamento.

Dal 1° ottobre i clienti Sky vedranno il loro abbonamento alla pay tv costare di più: un aumento dell'8,6% in un anno. Il motivo è una modifica unilaterale di contratto che prevede la fatturazione ogni 4 settimane invece che ogni 30 giorni.

La nuova periodicità di fatturazione ogni 4 settimane comporta, se hai scelto la fatturazione mensile, la ricezione di 13 fatture in un anno e non più 12; se hai scelto una fatturazione bimestrale, il costo dell’abbonamento sarà calcolato e fatturato ogni 8 settimane.

Ciò vale anche per i clienti Home Pack, ovvero quelli che hanno il pacchetto Sky+Fastweb e ricevono un'unica fattura congiunta: la parte della fattura relativa a Fastweb, infatti, già da qualche mese è calcolata sulla base delle 4 settimane.

C'è il diritto di recesso senza penali 

Per avvisare di questa modifica contrattuale, oltre alla comunicazione sul sito, Sky ha avvertito i suoi clienti via email. Per chi non fosse interessato ad accettare questa variazione di contratto, c’è tempo fino al 27 OTTOBRE per esercitare il diritto di recesso, senza costi e senza penali.

Per recedere non è più necessario inviare una raccomandata A/R a Sky.

Se fino ad oggi serviva una raccomandata, o una PEC, per i 28 giorni Sky offre anche la semplice opzione web mail tramite una pagina dedicata. Questa opzione presto sarà estesa anche agli altri servizi.

cliccate su questo link per i moduli https://www.sky.it/assistenza/info-disdetta/sky.html#moduli

 

Infine ricordiamo, in ogni caso, che Sky non è tra le aziende che rientrano nel procedimento sanzionatorio deciso dal Commissario Agcom Posteraro. Intervistato da Pagliarini Enrico su Radio 24 il commissario aveva spiegato che AGCOM non può infatti fare nulla nei confronti della decisione di Sky di passare dalla mensilità ai 28 giorni perché le norme seguite in questo caso sono quelle legate al codice delle comunicazione elettroniche e per Sky, che è una Pay TV, valgono quelle per il settore dell’audiovisivo.

 

Per ASSISTENZA e segnalazioni inviate una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure potete recarvi presso le nostre sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri rappresentanti. Per sapere dove siamo andate sul sito www.consumitalia.itoppure cliccate sul seguente link http://www.consumitalia.it/index.php/possibilita/legali-consulenti-e-sedi

 

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