Antitrust: multe per 9 milioni di euro alle compagnie telefoniche per i contratti stipulati al telefono

Mano pesante dell'Agcom su Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali.

 

Una delle maggiori contestazioni l'aver attivato contratti durante il periodo di ripensamento

Nove milioni di euro di multa alle compagnie telefoniche che hanno attivato il contratto prima della scadenza dei 14 giorni del periodo di ripensamento del cliente.

Mano pesante dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha comminato alle principali compagnie telefoniche (Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali) sanzioni per complessivi 9 mln di euro. La motivazione è stata «aver adottato condotte illecite che violano le norme del codice del consumo di recepimento della consumer rights, nell'ambito della commercializzazione a distanza, online o al telefono, o fuori dei locali commerciali di servizi di telefonia fissa e/o mobile».  

La multa è arrivata per l'avvio da parte delle compagnie suddette del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, nel corso del periodo di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso ("periodo di ripensamento") da parte dell'utente, senza acquisire un'espressa richiesta di attivazione del contratto da parte del consumatore. Secondo il codice del consumo è previsto che l'esecuzione del contratto durante il periodo di recesso sia sottratta alla sfera decisionale delle aziende e rimessa alla volontà del consumatore, il quale se interessato, dovrà farne espressa richiesta. In pratica, l'obiettivo è evitare che la conclusione del contratto possa realizzarsi senza la chiara volontà del consumatore.

 

Compagnie telefoniche: le tre condotte illecite

Sono tre le condotte illecite rilevate dall'Antitrust messe in atto dagli operatori telefonici.

Intanto «l'assenza dell'informativa richiesta dal codice del consumo, nel sito web e nelle condizioni generali di contratto, sia in merito al regime dei costi praticato nel caso di esecuzione anticipata del contratto e di successivo recesso del consumatore, sia in merito alla circostanza che eventuali costi sono dovuti solo nel caso in cui l'anticipazione sia stata espressamente richiesta dal consumatore». 

In secondo luogo, «la conclusione di contratti online, al telefono o fuori dei locali commerciali procedendo all'avvio delle c.d. procedure di provisioning di attivazione di una nuova linea fissa o di migrazione da altro operatore in assenza dell'autonoma richiesta esplicita del consumatore prevista dalla normativa e, in ogni caso, senza metterlo nella condizione di poter liberamente scegliere tale opzione e di poter concludere il contratto a distanza o fuori dei locali commerciali in assenza di tale volontà».

Infine «in caso di esercizio del diritto di ripensamento, l'addebito o la previsione di costi non dovuti in assenza della predetta informativa e/o della richiesta esplicita».

In particolare, nel caso di alcuni operatori, riferisce ancora l'Autorità, sono state accertate ulteriori condotte in violazione delle norme consumer rights. Per Tiscali la non conformità delle procedure di teleselling rispetto a quanto stabilito dalla disciplina. Per Wind e Fastweb, è stata rilevata l'illiceità di condotte essenzialmente consistenti nel non far decorrere il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento dalla proposta.

Ultima modifica ilLunedì, 24 Luglio 2017 09:36
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