Consumitalia

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Apertura sede territoriale di Reggio Calabria

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che da lunedì 03.06.2019 è operativa la nuova sede Territoriale di REGGIO CALABRIA.

Pertanto tutti i cittadini della predetta località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso le nostre nuove sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

La sede territoriale è ubicata sulla S.S. 106 II° tronco IIIª traversa nr. 35, coordinata e rappresentata dall’avv. Pamela Scullino specializzata nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di Reggio Calabria è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro Team alla nostra nuova referente: avv. Pamela Scullino, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo.

 

Riferimenti e contatti

Sede Territoriale: REGGIO CALABRIA

S.S. 106 II° Tronco IIIª traversa nr. 35 - Reggio Calabria (RC) 89134

Coordinatore Territoriale: avv. Pamela Maria Antonia Scullino

Contatti: mobile: +39 351 95 10 772

Mail: info.reggiocalabriaQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Convegno sulla "Malpractice medica e la tutela del paziente”

 

si è concluso con grande successo il convegno sulla “malpractice medica e la tutela del paziente” che si è svolto il i° aprile nella città di palermo presso il dipartimento dems – aula falcone -.

a seguito dell’entrata in vigore della legge gelli (avvenuta lo stesso giorno) che ha riformato la responsabilità professionale dei medici, sia in ambito civile che penale, sono stati illustrati gli aspetti salienti della nuova normativa.

consumitalia attraverso l’’intervento dell’avv. Sabrina vecchio verderame coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di consumitalia palermo 1, in collaborazione con l’università degli studi di palermo e l’intervento di illustri professori e magistrati, si è resa partecipe di tale iniziativa.

In allegato alcune foto del convegno.

 

www.Consumitalia.It

Importante vittoria dei legali di Consumitalia nei confronti di Società Autostrade per l’Italia S.p.A.

Nel 2016 un nostro associato si era rivolto agli sportelli di Consumitalia dopo aver ricevuto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. (CE) un avviso ex art. 415 bis c.p.p. (avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari) - per violazione dell’art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta) -.

La pratica veniva seguita dai nostri legali territoriali competenti in materia: avv. Luca Sgueglia e avv. Aniello Di Fratta, entrambi del Foro di S. Maria C.V.

La vicenda

L’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari concerneva fatti indicati nella denuncia presentata dal procuratore speciale della società Autostrade per l’Italia S.p.A.

Ad avviso di quest’ultima, da una verifica dei tabulati gestionali, il conducente  dell’autovettura Mercedes tg. ********** di proprietà del sig. *********** nel lasso temporale intercorso tra agosto 2014 e marzo 2015 effettuava un totale di ben 77 transiti R.M.P.P. (rapporti di mancato pagamento del pedaggio) sulla rete autostradale omettendo di corrispondere il relativo pedaggio per l’importo complessivo di € 5.695,71 (in particolare lo stesso, dopo aver ritirato il tagliando al casello d’ingresso una volta giunto alle varie stazioni di uscita si accodava, in prossimità della stessa, agli automobilisti in transito presso le piste riservate al pagamento tramite telepass senza essere munito di tale mezzo elettronico di pagamento, riuscendo a superare la barriera prima dell’abbassamento della sbarra).

A seguito della denuncia veniva svolta l’attività di indagine. Per quanto sopra veniva identificato e contestato all’indagato il reato di insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p. 

Così ricostruita la vicenda, a parere dei legali di Consumitalia – avv.ti Aniello di Fratta e Luca Sgueglia - la condotta in contestazione non era penalmente perseguibile per mancanza di un elemento costitutivo del reato: lo stato d’insolvenza (le dichiarazione dei difensori: “ … il Codice Penale sanziona l’inadempimento - preordinato - posto in essere dal soggetto insolvibile, pertanto non sanziona il mero inadempimento contrattuale. La condotta contestata rientra nell’alveo dell’art. 176, comma 17 C.d.S.  - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398,00 a € 1.596,00 per chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale - “). 

Per quanto sopra e nei termini di legge, gli avv.ti Aniello di Fratta e Luca Sgueglia presentavano un’articolata memoria difensiva che dava impulso al PM nel formulare richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p.

Successivamente il procuratore speciale della società Autostrade per l’Italia S.p.A. presentava opposizione alla  predetta archiviazione, per cui veniva fissata udienza in camera di consiglio in data 17.03.2017 presso il Tribunale di S. Maria C.V. dinanzi all’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari dott. ********.

All’esito dell’udienza camerale, letti gli atti del procedimento rigettava l’opposizione e disponeva l’archiviazione del procedimento.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche, quali la Giustizia Penale e Civile. La tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti della strada è sostenuta attraverso le competenze professionali dei nostri rappresentanti. 

Congratulazioni per questo nuovo successo agli avv.ti Aniello Di fratta e Luca Sgueglia del team di Consumitalia.

 www.consumitalia.it

 

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Antitrust: multe per 9 milioni di euro alle compagnie telefoniche per i contratti stipulati al telefono

Mano pesante dell'Agcom su Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali.

 

Una delle maggiori contestazioni l'aver attivato contratti durante il periodo di ripensamento

Nove milioni di euro di multa alle compagnie telefoniche che hanno attivato il contratto prima della scadenza dei 14 giorni del periodo di ripensamento del cliente.

Mano pesante dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha comminato alle principali compagnie telefoniche (Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali) sanzioni per complessivi 9 mln di euro. La motivazione è stata «aver adottato condotte illecite che violano le norme del codice del consumo di recepimento della consumer rights, nell'ambito della commercializzazione a distanza, online o al telefono, o fuori dei locali commerciali di servizi di telefonia fissa e/o mobile».  

La multa è arrivata per l'avvio da parte delle compagnie suddette del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, nel corso del periodo di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso ("periodo di ripensamento") da parte dell'utente, senza acquisire un'espressa richiesta di attivazione del contratto da parte del consumatore. Secondo il codice del consumo è previsto che l'esecuzione del contratto durante il periodo di recesso sia sottratta alla sfera decisionale delle aziende e rimessa alla volontà del consumatore, il quale se interessato, dovrà farne espressa richiesta. In pratica, l'obiettivo è evitare che la conclusione del contratto possa realizzarsi senza la chiara volontà del consumatore.

 

Compagnie telefoniche: le tre condotte illecite

Sono tre le condotte illecite rilevate dall'Antitrust messe in atto dagli operatori telefonici.

Intanto «l'assenza dell'informativa richiesta dal codice del consumo, nel sito web e nelle condizioni generali di contratto, sia in merito al regime dei costi praticato nel caso di esecuzione anticipata del contratto e di successivo recesso del consumatore, sia in merito alla circostanza che eventuali costi sono dovuti solo nel caso in cui l'anticipazione sia stata espressamente richiesta dal consumatore». 

In secondo luogo, «la conclusione di contratti online, al telefono o fuori dei locali commerciali procedendo all'avvio delle c.d. procedure di provisioning di attivazione di una nuova linea fissa o di migrazione da altro operatore in assenza dell'autonoma richiesta esplicita del consumatore prevista dalla normativa e, in ogni caso, senza metterlo nella condizione di poter liberamente scegliere tale opzione e di poter concludere il contratto a distanza o fuori dei locali commerciali in assenza di tale volontà».

Infine «in caso di esercizio del diritto di ripensamento, l'addebito o la previsione di costi non dovuti in assenza della predetta informativa e/o della richiesta esplicita».

In particolare, nel caso di alcuni operatori, riferisce ancora l'Autorità, sono state accertate ulteriori condotte in violazione delle norme consumer rights. Per Tiscali la non conformità delle procedure di teleselling rispetto a quanto stabilito dalla disciplina. Per Wind e Fastweb, è stata rilevata l'illiceità di condotte essenzialmente consistenti nel non far decorrere il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento dalla proposta.

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