Assegno di disoccupazione: chi ne beneficia e come richiederlo

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Decreto Ministero, Lavoro e politiche sociali 29/10/2015 , G.U. 18/01/2016

L'ASDI e' erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi.

Qualora il lavoratore abbia gia' fruito dell'ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l'ASDI e' erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell'ASDI fruito in tale periodo di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di ASDI fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI.


E' quanto prevede il D.M. Lavoro 29 ottobre 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13) recante Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI).

L'importo dell'ASDI e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

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Ultima modifica ilLunedì, 04 Aprile 2016 14:44
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