In arrivo l'addio alla patente per chi è beccato col cellulare alla guida

In arrivo l'addio alla patente per chi è beccato col cellulare alla guida

Una novità prevista dalla riforma del Codice della Strada che approderà nei prossimi giorni in aula al Senato 

Ritiro immediato della patente per chi è sorpreso alla guida col cellulare in mano. Questa è solo una delle novità previste dal nuovo codice della strada, la cui riforma era stata approvata dalla Camera nell'ottobre del 2014, per poi rimanere bloccata per due anni al Senato.

La spinta per farla ripartire è arrivata, come riportato dal Giornale, dal presidente della commissione Trasporti di palazzo Madama, Altero Matteoli, che l'ha calendarizzata per l'esame finale, con l'obiettivo di licenziare al più presto il testo per l'aula in modo da approvarlo prima di Natale.

Le principali novità

"Lotta alla distrazione", in primis nella riforma, con provvedimenti mirati come il ritiro della patente immediato (da 15 giorni fino a 2 mesi) se pescati a smanettare con lo smartphone alla guida, e il sequestro amministrativo del telefono per verificare se un incidente sia avvenuto a causa dell'utilizzo improprio dello stesso.

I dati in merito parlano chiaro e sono allarmanti: il 75% delle persone alla guida parla al telefono, legge o scrive messaggi e addirittura naviga sui social. Questi quanto evidenziato dall'ultimo rapporto Dekra sulla sicurezza stradale. Caldeggiato da tanti "Santino", il nuovo sistema che, alla guida, inibisce la risposta agli sms avvisando "Non posso rispondere in quanto sto guidando".

Ma la riforma mira anche ad incrementare l'uso della tecnologia sulle auto: da qui l'obbligatorietà della "scatola nera" a bordo dei veicoli, norma sostenuta dallo stesso presidente della commissione di Palazzo Madama. E ancora guida autonoma e tecnologie per la garanzia di una maggiore sicurezza a bordo. Troppo presto per l'auto che potrà fare a meno del pilota (considerata l'arretratezza delle infrastrutture e la necessità di perfezionare i sistemi ci vorrà ancora molto tempo), ma ecco che il codice dovrà tenere conto degli attuali dispositivi di assistenza alla guida. Dunque, porte aperte al vivavoce integrato, al segnalatore di invasione della corsia opposta e di avvicinamento al margine della strada, frenata automatica di emergenza, specchietto che elimina l'angolo cieco. Queste tecnologie obbligatorie dovrebbero contribuire a ridurre parecchio le sciagure stradali.

Ancora si chiede l'installazione a bordo dei mezzi che portano persone di sistemi "anti-sonno" (ad esempio il volante che vibra) e di quelli "anti-abbandono" per i bambini, da inserire sul seggiolino.

Per i ciclisti, poi, è previsto l'obbligo di tenere le luci accese di sera e di avere i dispositivi catadiottrici funzionanti; con l'incentivo, a tal proposito, di aumentare le cosiddette più Zone 20 e Zone 30 a beneficio di ciclisti e pedoni. E ancora: ubicazione degli Autoveloxnei soli punti di reale pericolo; in prossimità dei rilevatori di velocità, inoltre, deve essere ben visibile il limite da rispettare.


Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

  • Pubblicato in Multe

Equitalia: la cartella arriva già a rate da 50 euro al mese

  • Equitalia: la cartella arriva già a rate da 50 euro al mese
  • La novità, dopo una prima sperimentazione, sarà a breve operativa in tutta Italia

    La rateazione con Equitalia rappresenta ormai, sempre più, la regola. A breve, infatti, le cartelle per le posizioni debitorie fino a 50mila euro arriveranno già comprensive della proposta di dilazione, con tagli da 50 euro mensili (in luogo dei 100 attuali). A confermare la novità è la stessa Equitalia con un "tweet", comunicando che la sperimentazione della "cartella precompilata" già partita da mesi in alcune città italiane (Varese, Firenze e Lecce), sta per essere estesa a tutto il territorio nazionale (leggi: "
    Equitalia, rate da 50 euro al mese per tutti i debiti fino a 50mila euro").
  • Il fine è quello di favorire le rateizzazioni che per il gruppo rappresentano circa la metà degli incassi.

Pertanto, una volta ricevuta la cartella con il piano di rientro precompilato, spetterà al contribuente decidere se estinguere il proprio debito a rate, semplicemente sottoscrivendo la proposta e restituendola a Equitalia.

Si ricorda, peraltro, che in base alla riforma fiscale, per i debiti fino a 50mila euro la concessione della dilazione è automaticamente accordata su richiesta del contribuente e senza necessità di allegare documentazione, mentre per le morosità che superano tale importo, occorre attestare la situazione di temporanea difficoltà economica. Inoltre, l'ammissione al piano di rientro vale a sospendere ogni azione di riscossione coattiva.



Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

Nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua: Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17

Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17: prima applicazione della nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua. 

Nel mese di marzo 2018 un utente si è rivolto alla nostra associazione di consumatori, presso la sede territoriale di Lecce coordinata e rappresentata dall’avv. Valeria Priore, specializzata nella tutela dei consumatori.

La vicenda 

Il sig. P.F. recatosi presso i nostri uffici lamentava di aver ricevuto, a conguaglio dei propri consumi, una fattura “di rettifica” da parte di Enel Energia per la somma di euro 1.664,79 per il periodo gennaio 2013/dicembre 2017, con scadenza 2 marzo 2018. 

Dall’esame della documentazione esibita la fattura appariva immediatamente illegittima per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2016, ai sensi della Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17 (nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua). La fattura ricevuta dal sig. P.F., infatti, veniva emessa da Enel Energia successivamente all’entrata in vigore, 01.01.2018, della predetta Legge che ha drasticamente ridotto il periodo di prescrizione per gli “arretrati” che i gestori dei servizi elettrici, idrici e gas possono richiedere a “conguaglio”. 

Se fino a tale data i fornitori di energia, acqua e gas potevano chiedere conguagli risalenti fino a cinque anni prima, a partire dall’entrata in vigore della nuova Legge devono limitarsi a riconteggiare soltanto i due anni precedenti.

Altresì la richiesta della società Enel Energia si poneva in contrasto con le norme del Codice del Consumo (D. Lgs. N. 206/05) sulle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione. 

La sede territoriale di Consumitalia-Lecce, rappresentata dall’avv. Valeria Priore per conto del proprio assistito, inoltrava tempestivamente apposito reclamo chiedendo, pertanto, l’applicazione della nuova normativa in vigore, eccependo la prescrizione di buona parte dell’importo richiesto. 

A seguito del reclamo Enel Energia accoglieva lo stesso, ricalcolando la fattura contestata e riconoscendo prescritta la somma di euro 1.048,79, senza dover intraprendere altre procedure né conciliative nè giudiziali e senza gravare, quindi, sulle finanze del consumatore.

L’efficacia e la tempestività dell’intervento, oltre al continuo aggiornamento sulle forme di tutela dei consumatori ed utenti, hanno consentito alla nostra Associazione di difendere pienamente e senza ulteriori spese i diritti dell’associato ottimizzando le risorse ed i risultati, evitandogli di subire un danno palesemente ingiusto. 

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Valeria Priore, coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di Consumitalia-Lecce.

info e contatti:

Sede Territoriale: LECCE 

Indirizzo: via Duca d’Aosta, 19 - cap 73100 Lecce (LE)

Coordinatore e rappresentante: avv. Valeria Priore

Contatti: mobile +39 320  030 85 62 fax +39 0832  33 20 22

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

www.consumitalia.it

 

 

Conguaglio, consumi effettivi e rilevati: facciamo chiarezza

Sappiamo già come sia complesso leggere le bollette elettriche: una sommatoria di voci incomprensibili se non si studia e di cifre alcune delle quali con più zeri dopo la virgola. Eppure la difficile lettura della bolletta non basta a rendere la comprensione dei consumi elettrici complessa. E' importante anche capire se il consumo che ci viene fatturato è reale o stimato.

Qual è la situazione attuale e cosa dice la legge

L’ Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas ha deliberato – ormai da tempo – che le Imprese fornitrici di energia elettrica debbano provvedere almeno una volta all’anno ad una lettura del misuratore. Eppure questo non succede sempre e per tutti i fornitori.

Inoltre, sempre l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la Delibera 292/06, ha stabilito la sostituzione e l’installazione presso l’utenza finale di contatori “intelligenti” in grado di leggere a distanza il consumo di energia, che dovrebbero garantire agli utenti di pagare solo quello che consumano. Con il contatore elettronico è possibile controllare i consumi e conoscere in ogni momento l’effettiva potenza assorbita e si può beneficiare alcuni vantaggi, rispetto ai vecchi contatori, come il fatto che attraverso la lettura a distanza la bolletta verrà calcolata sulla base dei consumi puntualmente registrati, salvo casi eccezionali di temporanea impossibilità di rilevare a distanza la lettura dei consumi.

Inoltre il decreto stabilisce che in caso di contatore elettronico già attivato per rilevare i consumi per fasce orarie seguenti:

•Nel servizio di maggior tutela e per contatori con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, dal 1 gennaio 2013 la lettura va effettuata almeno 1 volta al mese.

•Nel mercato libero, la lettura dei contatori di questo tipo deve avvenire mensilmente, in particolare nell’ultimo giorno di ogni mese.

Nonostante ciò, si continua ad ricevere fatture sulla base di consumi stimati.

Consumo reale e consumo fatturato

  • I consumi rilevati indicano l’energia consumata tra due letture o autoletture consecuitive.
  • I consumi fatturati indicano l’energia elettrica fatturata in bolletta.
  • I consumi stimati sono consumi presunti determinati in funzioni di fatturazioni precedenti nel caso in cui non siano disponibili letture o autoletture.

Partiamo dal presupposto che il consumo fatturato dovrebbe essere quello reale e se così è per voi, allora non incorrete in nessun tipo di problemi.

Se invece vi arrivano i cosiddetti “conguagli”,  allora il consumo è stimato, poiché il conguaglio è una fattura che incassa il costo dei consumi realmente effettuati, in quanto nel corso del tempo il fornitore vi ha fatto pagare consumi che ha presunto.

Esistono due possibilità:

– che il consumo stimato sia inferiore a quello reale. Il fatto che il fornitore scelga di farvi pagare per un tempo il consumo presunto o stimato inferiore a quello reale evidente in quanto poi le cosiddette fatture di conguaglio (che in questo caso sono altissime e spesso coprono un consumo di anni e hanno anche un costo incrementato dell’IVA) non tardano ad arrivare e sono a triple cifre, non facilita che gli utenti facciano un uso parsimonioso dell’energia poiché si ha l’impressione di non pagare molto: questo è tutto a vantaggio del fornitore.

– che il consumo stimato sia superiore a quello reale: in questo caso dovete anticipare dei soldi non dovuti, che possono corrisponder ad IVA ed accise per fasce di consumo non reali. 

Inoltre le fatture di conguaglio sono scomode perché significa, per un’azienda o un libero professionista,  perdere tempo per rimetter mano alla contabilità degli anni precedenti.

Il calcolo del consumo sulla base del contratto

Se si ha un contratto a condizioni regolate (maggior tutela o servizio di tutela), nel periodo che intercorre tra una lettura e quella successiva, il venditore può calcolare la fattura in base a una stima presunta che tenga conto dei consumi del cliente nei periodi precedenti.

Ogni venditore deve comunicare ai propri clienti come calcola i consumi presunti. I clienti devono cioè essere messi in grado di capire con quali criteri vengono stimati i loro consumi.

Per i clienti che attivano un nuovo contratto di fornitura, la stima dei consumi si basa su ciò che hanno dichiarato al momento della firma del contratto: utilizzo, numero dei componenti della famiglia, quantità e tipo d’apparecchiatura utilizzata.

Se si ha un contratto nel mercato libero le modalità di calcolo e ricostruzione dei consumi sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore.

Praticamente tutte le compagnie si avvalgono di un Distributore locale che comunica i consumi al gestore del sevizio, oppure per i clienti serviti da contatore elettronico (che rende possibile la lettura da remoto dei consumi) la lettura fine trasmessa al gestore telematicamente.

A meno che il contratto preveda qualcosa di diverso, la lettura viene effettuata dal gestore della rete o distributore, e inviata poi alla società di vendita (Enel Energia, Edison Energia, A2A, Illumia, Acea, GDF SUEZ, HeraComm, etc).

In caso di indisponibilità o ritardo nella comunicazione, è facoltà del fornitore fatturare sulla base di valori presunti, in base ai consumi storici del Cliente ovvero in base alla potenza indicata, con riserva di conguaglio nei bimestri successivi o comunque quando tali dati saranno resi disponibili.

Come evitare le bollette con consumi stimati e le fatture di conguaglio?

L’autolettura del contatore (Delibera n. 200/99. art. 3) stabilisce se il cliente ha un contratto a condizioni regolate (in regime di maggior tutela), il venditore deve permettere ai clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (che non abbiano già un contatore elettronico con telelettura) di effettuare l’autolettura del proprio contatore, attivando strumenti – dal numero verde telefonico alla cartolina postale, dall’e-mail al sito web – che consentano al cliente di comunicare il proprio consumo. Ma come già detto questo non sempre avviene.

Se invece ci troviamo con una compagnia del mercato libero, l’unica soluzione è chiamare con assiduità il numero del call center destinato a raccogliere le autoletture. Quando le richieste dell’utente vengono disattese e/o le risposte del fornitore sono evasive, rimane sempre la possibilità di rivolgersi ad un Giudice.

Cartelle Equitalia: possibili sconti a partire dal 2017

Allo studio del Governo un emendamento da inserire nella Legge di Bilancio che cancellerebbe sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione per chi decidesse di regolarizzare, anche ratealmente, la propria posizione con il fisco

In molti hanno pensato a una manovra politica mirata a ritrovare consensi in un momento in cui la popolarità del Governo non è certamente alle stelle, ma l’ipotesi riportata dal quotidiano Il Giornale, qualora confermata, potrebbe rappresentare una buona notizia per oltre 2 milioni e mezzo di contribuenti, tra persone fisiche e imprese, oltre che per le casse dello Stato che, secondo le stime, ne ricaverebbe circa 2 miliardi di euro.

Si tratta dell’inserimento in Legge di bilancio, nel capitolo ‘Lotta all’evasione fiscale’, di un emendamento che prevede l’abolizione di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione, per chi decidesse di saldare i propri conti con il fisco pagando, anche ratealmente, le cartelle Equitalia. La misura, che potrebbe quindi essere operativa già a partire da gennaio 2017,  riguarderebbe i debiti iscritti a ruolo inferiori a 100mila euro, con la possibilità di rateizzazione, sempre secondo indiscrezioni captate, in un periodo massimo di tre anni, con possibilità di estensione per chi già è alle prese con un pagamento rateale.

Non si tratterebbe dunque di una vero e proprio condono, quanto piuttosto di uno sconto che premierebbe chi volontariamente decidesse di regolarizzare la propria posizione fiscale; una facilitazione per molti soggetti, in primis imprese in crisi, che non avrebbero altrimenti la possibilità di onorare il pagamento di importi divenuti nel tempo troppo salati proprio a causa di interessi e sanzioni.

Il provvedimento allo studio del Governo, andrebbe nella stessa direzione del disegno di legge n. 2257 presentato nei mesi scorsi al Senato e attualmente all’esame della Commissione Finanze e Tesoro di Palazzo Madama. Il testo del ddl in materia di ‘rottamazione dei ruoli’ prevede che Equitalia venga obbligata d’ufficio a proporre al contribuente la definizione della propria situazione debitoria, a ‘saldo e stralcio’, con azzeramento di sanzioni, interessi e aggi, mediante un piano di rateizzazione.

In tal caso però, il numero dei destinatari della misura sarebbe decisamente inferiore in quanto la stessa sarebbe riservata solo ai contribuenti in “grave difficoltà finanziaria” (ossia coloro che hanno debiti iscritti a ruolo costituiti per oltre il 50% da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010) e in “momentanea difficoltà finanziaria” (ovvero, coloro i cui debiti, iscritti a ruolo, sono rappresentati per oltre la metà da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012).

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A.

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A. 

Nel mese di maggio 2017 un consumatore si è rivolto alla nostra associazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata attivazione dei servizi “Voce” e “Adsl” a seguito di migrazione telefonica dall’operatore di telefonia fissa F****** S.p.A. alla Wind Tre S.p.A.. Rappresentato e assistito dall'avv. Luca Sgueglia, specializzato nella tutela del consumatore, ha ottenuto un rimborso di circa € 1.600,00 oltre spese e competenze. 

La vicenda 

Il sig. ******* intestatario della linea telefonica nr. 0823 ** ** **, in data 07.02.2017 richiedeva sulla predetta utenza il passaggio dall’operatore telefonico F******* S.p.A. verso la compagnia telefonica Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.) e pertanto sottoscriveva contratto nr. 1******10. A seguito della predetta richiesta seguiva l’effettiva procedura di migrazione tra gli operatori telefonici interessati, ma la Wind Tre S.p.A. non poneva in essere le attività tecniche necessarie all’attivazione dei servizi stipulati e cui si era obbligata, determinando in pari data una mancanza totale di linea voce e connessione internet. Pertanto il sig. ********, per il tramite dell’associazione di consumatori “Consumitalia” (al quale si era rivolto per veder meglio tutelati i propri diritti), apriva una serie di reclami per l’immediata attivazione del servizio sottoscritto. La totale inadempienza nell’attivare i servizi contrattuali da parte della Wind Tre S.p.A. comportava una mancanza totale della linea voce e Adsl che si protraeva, per circa tre mesi, fino alla data in cui il sig. ******** stipulava ex novo una proposta di abbonamento con altra compagnia telefonica.

A seguito dei reclami effettuati ed alla luce del comportamento indifferente assunto dalla Wind Tre S.p.A., l’avv. Luca Sgueglia promuoveva la causa innanzi all’Autorità competente.

Alla fine della vicenda veniva riconosciuta la piena responsabilità della compagnia telefonica nel “non aver attivato” in favore del sig. ******* le prestazioni contrattuali sottoscritte.

L'avvocato Luca Sgueglia ha così commentato: “nel corso del giudizio sono emerse gravi responsabilità e inadempienze della Wind Tre S.p.A. a discapito esclusivo del sig. ******** che pertanto aveva pieno diritto ad essere indennizzato per tali fatti oltre ad essere rimborsato per le somme versate alla Wind Tre S.p.A. e non dovute per servizi mai attivati per circa tre mesi. Disagi che sono stati fonte di alterazioni comportamentali e debbono, pertanto, trovare una adeguata forma di tutela risarcitoria laddove vi è soprattutto una compromissione di valori costituzionalmente garantiti. L’art. 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e ricomprende anche le attività di svago, culturali, di intrattenimento, di relax che incidono, con modalità e gradi diversi, nella sfera psichica del soggetto leso. La tutela deve quindi ammettersi in base al precetto costituzionale violato, indipendentemente dalla prova di perdite patrimoniali, in quanto oggetto del risarcimento è la diminuzione o privazione dei valori della persona (rapporti sociali, culturali, di intrattenimento o svago ”.

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Luca Sgueglia fondatore della nostra associazione.

www.consumitalia.it

info e contatti:

CONSUMITALIA 
 Via Messina, 37 - 81022 Casagiove (CE)
 ufficio e fax +39 0823 17 63 605  mobile +39 334 25 96 265
 mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sede Territoriale di NAPOLI/CENTRO DIREZIONALE e BENEVENTO

CONSUMITALIA: sedi territoriali di Napoli/centro direzionale e Benevento

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che sono operative le nuove sedi di NAPOLI/CENTRO DIREZIONALE e di BENEVENTO.

Pertanto tutti i cittadini delle predette località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso le nostre nuove sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

Entrambe le sedi territoriali saranno coordinate e rappresentate dagli avv.ti Ornella Palmieri e Domenico Pizzillo, specializzati nella tutela del consumatore.

La loro esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di Napoli/centro direzionale e di Benevento è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team ai nostri nuovi referenti: avv.ti Ornella Palmieri e Domenico Pizzillo, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

Riferimenti e contatti 

Sede Territoriale: NAPOLI

Centro Direzionale Isola G1

via G. Porzio nr. 4 scala C, VI° piano int. 39 - cap 80143 Napoli (NA)

Coordinatore Territoriale: avv.ti Ornella Palmieri/Domenico Pizzillo

Contatti: mobile: 328 64 58 027 ufficio/fax 081 35 92 841

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Sede Territoriale: BENEVENTO

Indirizzo: via Grimoaldo Re nr. 24 - Benevento (BN) 82100

Coordinatore Territoriale: avv.ti Ornella Palmieri/Domenico Pizzillo

Contatti: mobile: 328 64 58 027 ufficio/fax 0824 31 04 25 0824 35 50 55

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

Vodafone sanzionata dall'antitrust per l'attivazione automatica del sevizio aggiuntivo "vodafone exclusive"

L’Antitrust ha irrogato una sanzione di un milione di euro a Vodafone Italia S.p.A. per il servizio accessorio aggiuntivo non richiesto “Vodafone Exclusive”, ritenendo che tale offerta abbia comportato un pagamento supplementare rispetto alla remunerazione concordata, in violazione del Codice del Consumo. A partire dal 31 agosto 2015, secondo gli accertamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la società ha attuato nei confronti dei propri clienti, le seguenti condotte:

l’attivazione automatica del servizio “Vodafone Exclusive” senza il consenso espresso e preventivo (opt-in) dei clienti;
l’addebito automatico del relativo costo mensile (1,90 euro) e il rifiuto alle richieste di rimborso a seguito dell’attivazione automatica di un servizio non richiesto dai consumatori.

In base alle verifiche dell’Antitrust, il pacchetto offerto si configura come un servizio accessorio aggiuntivo alla luce di diverse considerazioni, tra le quali:

la navigazione sulla rete 4G è consentita solo a coloro che dispongono della condizioni tecniche necessarie;
la possibilità di disporre di 2 ingressi al cinema al prezzo di un biglietto è garantita unicamente a un numero circoscritto di cinema aderenti alla promozione;
l’accesso al servizio clienti dedicato 193 è meramente aggiuntivo rispetto al servizio clienti già esistente.

L’Agcm ha imputato perciò all’impresa una condotta poco trasparente per quanto riguarda sia l’attivazione del servizio sia la modalità di addebito degli importi: il consumatore non è stato messo nella condizione, infatti, di rendersi conto che “Vodafone Exclusive” era stato effettivamente attivato sui propri apparati mobili e che gli importi mensili relativi a questo servizio venivano prelevati sistematicamente dal credito residuo dei clienti. A giudizio dell’Antitrust, tale condotta costituisce una violazione dell’articolo 65 del Codice del Consumo, con riferimento ai clienti che hanno sottoscritto un contratto dopo il 13 giugno 2014, sanzionandola e vietandone la continuazione.

L’Autorità ha anche imposto a Vodafone di pubblicare per trenta giorni consecutivi sulla home page del proprio sito web un estratto del provvedimento dell’Autorità, predisponendo un’icona denominata “Comunicazione a tutela dei consumatori”.

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