CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A.

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A. 

Nel mese di maggio 2017 un consumatore si è rivolto alla nostra associazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata attivazione dei servizi “Voce” e “Adsl” a seguito di migrazione telefonica dall’operatore di telefonia fissa F****** S.p.A. alla Wind Tre S.p.A.. Rappresentato e assistito dall'avv. Luca Sgueglia, specializzato nella tutela del consumatore, ha ottenuto un rimborso di circa € 1.600,00 oltre spese e competenze. 

La vicenda 

Il sig. ******* intestatario della linea telefonica nr. 0823 ** ** **, in data 07.02.2017 richiedeva sulla predetta utenza il passaggio dall’operatore telefonico F******* S.p.A. verso la compagnia telefonica Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.) e pertanto sottoscriveva contratto nr. 1******10. A seguito della predetta richiesta seguiva l’effettiva procedura di migrazione tra gli operatori telefonici interessati, ma la Wind Tre S.p.A. non poneva in essere le attività tecniche necessarie all’attivazione dei servizi stipulati e cui si era obbligata, determinando in pari data una mancanza totale di linea voce e connessione internet. Pertanto il sig. ********, per il tramite dell’associazione di consumatori “Consumitalia” (al quale si era rivolto per veder meglio tutelati i propri diritti), apriva una serie di reclami per l’immediata attivazione del servizio sottoscritto. La totale inadempienza nell’attivare i servizi contrattuali da parte della Wind Tre S.p.A. comportava una mancanza totale della linea voce e Adsl che si protraeva, per circa tre mesi, fino alla data in cui il sig. ******** stipulava ex novo una proposta di abbonamento con altra compagnia telefonica.

A seguito dei reclami effettuati ed alla luce del comportamento indifferente assunto dalla Wind Tre S.p.A., l’avv. Luca Sgueglia promuoveva la causa innanzi all’Autorità competente.

Alla fine della vicenda veniva riconosciuta la piena responsabilità della compagnia telefonica nel “non aver attivato” in favore del sig. ******* le prestazioni contrattuali sottoscritte.

L'avvocato Luca Sgueglia ha così commentato: “nel corso del giudizio sono emerse gravi responsabilità e inadempienze della Wind Tre S.p.A. a discapito esclusivo del sig. ******** che pertanto aveva pieno diritto ad essere indennizzato per tali fatti oltre ad essere rimborsato per le somme versate alla Wind Tre S.p.A. e non dovute per servizi mai attivati per circa tre mesi. Disagi che sono stati fonte di alterazioni comportamentali e debbono, pertanto, trovare una adeguata forma di tutela risarcitoria laddove vi è soprattutto una compromissione di valori costituzionalmente garantiti. L’art. 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e ricomprende anche le attività di svago, culturali, di intrattenimento, di relax che incidono, con modalità e gradi diversi, nella sfera psichica del soggetto leso. La tutela deve quindi ammettersi in base al precetto costituzionale violato, indipendentemente dalla prova di perdite patrimoniali, in quanto oggetto del risarcimento è la diminuzione o privazione dei valori della persona (rapporti sociali, culturali, di intrattenimento o svago ”.

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Luca Sgueglia fondatore della nostra associazione.

www.consumitalia.it

info e contatti:

CONSUMITALIA 
 Via Messina, 37 - 81022 Casagiove (CE)
 ufficio e fax +39 0823 17 63 605  mobile +39 334 25 96 265
 mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

CONSUMITALIA - SEDE DI ARIANO IRPINO

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta CONSUMITALIA è lieta di comunicare che dal 09.04.2018 è operativa e presente anche nell’area di ARIANO IRPINO (AV) e più precisamente nel comune di MELITO IRPINO (AV).

Pertanto tutti i cittadini del predetto comune e delle aree limitrofe località bisognosi di assistenza e tutela possono recarsi presso la nostra nuova sede e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti.

 

La sede territoriale di ARIANO IRPINO (AV) è ubicata nel comune di Melito Irpino (AV) alla Via Alcide De Gasperi nr. 3 coordinata e rappresentata dagli avv.ti Tonia Leone e Isabella Tammaro, specializzate nella tutela del consumatore.

La loro esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che esprime tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di ARIANO IRPINO (AV) è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team ai nuovi referenti: avv.ti Isabella Tammaro e Tonia Leone, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

CONTATTI:

Sede Territoriale: ARIANO IRPINO

Indirizzo: Via Alcide De Gasperi, 3 - cap 83030 Melito Irpino (AV)

Coordinatore Territoriale: avv. Isabella Tammaro - contatti: +39 328 38 497 26

Coordinatore Territoriale: avv. Tonia Leone - contatti: +39 349 58 35 916

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il rilascio del permesso di soggiorno

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno consente agli stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di rimanere in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato di tempo per chiedere il permesso di soggiorno e deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati.


La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla questura in cui abita lo straniero, previo accertamento della sua identità personale, e contiene oltre ai dati anagrafici e l'immagine del volto anche le impronte digitali del titolare. Ha caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.

Il permesso di soggiorno elettronico è stato adottato a decorrere dall'11 dicembre 2006 ed è stato attribuito all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato il compito di produrre e attivare il documento, previa acquisizione dei dati relativi all'identificazione del richiedente da parte delle questure.

Il documento consiste in una smart card, resistente all'usura (a tal fine i dati stampati sono protetti da una sottile pellicola trasparente, che viene applicata su entrambi i lati in fase di produzione) e riporta:

  • le generalità del titolare;
  • la foto del titolare;
  • il numero del documento;
  • la tipologia del documento;
  • la data di emissione e di validità dello stesso;
  • e generalità dei figli;
  • il codice fiscale;
  • il motivo del soggiorno.


Per i figli minori di anni quattordici, inseriti sul titolo di soggiorno di uno dei genitori è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del titolo di soggiorno del genitore. Infatti, riporta lo stesso numero e la medesima scadenza del permesso di soggiorno del genitore e le generalità e la fotografia del minore.

Al figlio minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico individuale

Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico avviene, in media, in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

  • il modulo di richiesta;
  • il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
  • una fotocopia del documento stesso;
  • 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
  • un contrassegno telematico da € 16,00
  • la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
  • il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200. Le modalità di pagamento sono state stabilite con decreto 6 ottobre 2011 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno. 

Lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.
Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno è tenuto a stipulare con lo Stato italiano un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Vi sono casi di esclusione dalla stipula dell'accordo in questione (es.: vittime di violenza, minori non accompagnati, etc).
Nell'attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un'eventuale comunicazione, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso. La comunicazione deve essere notificata non solo all'interessato, ma anche al datore di lavoro.
La procedura vale anche nell'ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno, a condizione che il permesso rientri tra quelli che consentono di svolgere attività lavorativa.

Periodo di validità La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

  • fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
  • fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
  • fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno
(Decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il ministro dell'Interno, del 6 ottobre 2011, recante "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno")

  • La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è stato fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. È infatti determinato in:€ 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
  • € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  • € 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per coloro che richiedono il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del novellato decreto legislativo 286/98.

Non è mai richiesto il versamento del contributo quando:

  • il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato per asilo, per richiesta asilo, per protezione umanitaria, per protezione sussidiaria;
  • lo straniero o l'apolide sono minori;
  • l'ingresso è per ricevere cure mediche; la stessa esenzione si applica anche agli eventuali accompagnatori;
  • è richiesto l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Bonus nascita: dal 4 maggio le domande per gli 800 euro

Bonus nascita: dal 4 maggio le domande per gli 800 euro

Diventa operativo il bonus mamma domani (o bonus nascita) di 800 euro. Dal 4 maggio infatti si potranno presentare le domande all'Inps per ottenere il premio istituito dalla legge di bilancio 2017.

Il contributo viene erogato per ogni figlio nato, adottato o affidato, ma è riconosciuto (ovviamente in alternativa) a partire dal settimo mese di gravidanza. Il bonus sarà corrisposto dall'Inps per ogni "evento" verificatosi a partire dal 1° gennaio e la domanda va presentata entro un anno per via telematica oppure tramite i patronati. Il termine decorre dal 4 maggio, anche per le nascite (affidi o adozioni) avvenuti a partire dall'1 gennaio. 

Le indicazioni per ottenere il bonus sono contenute nella circolare Inps n. 78/2017 (qui sotto allegata) emanata ieri. Per tutte le altre indicazioni, l'ente rinvia alle circolari precedenti (n. 39/2017 e 61/2017).

Il premio mamma domani

Il bonus mamma domani, si ricorda, consiste in un premio di 800 euro per la nascita, l'adozione (o l'affido) di un minore, e prescinde dalla situazione reddituale.

Viene corrisposto dall'Inps in unica soluzione su domanda della gestante (a partire dal compimento del settimo mese di gravidanza) ovvero della madre del minore, nato, adottato o affidato nel 2017.

I requisiti per ottenere il bonus nascita

La domanda va trasmessa all'Inps a partire dal 4 maggio prossimo, esclusivamente per via telematica, dalla donna gestante o dalla madre.

In sede di presentazione della domanda, precisa l'Inps, occorre specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);

- nascita (anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza);

- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;

- affidamento preadottivo nazionale internazionale.

Va presentata una domanda per ogni evento e quindi per ogni minore, nato, adottato o affidato. Se, ad esempio, è stata già presentata domanda al compimento del settimo mese di gravidanza, non dovrà presentarsi ulteriore domanda per l'evento nascita relativo allo stesso minore. Analogamente, il beneficio richiesto per l'affidamento di un minore non potrà essere nuovamente richiesto per la successiva adozione dello stesso.

Laddove, invece, vi sia parto plurimo, se la domanda è stata presentata al compimento del settimo mese, dovrà essere ripresentata dopo la nascita con l'inserimento di tutte le informazioni necessarie per l'integrazione del premio rispetto al numero dei bambini nati.

Come presentare domanda per il bonus nascita

La domanda va presentata all'Inps esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- sul sito internet dell'istituto, tramite Pin dispositivo, accedendo all'apposita sezione (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino> autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio alla nascita);

- tramite Contact center integrato, al numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

- tramite enti di patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Sul sito Inps, inoltre, per facilitare la compilazione della domanda online, sarà reso disponibile un facsimile (nella sezione moduli) che ripropone le indicazioni per l'inserimento dei dati.

Termini di presentazione della domanda bonus nascita e documenti da allegare

La domanda, specifica l'Inps, può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017, per gli eventi sopradescritti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017, e "improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione".

Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 4 maggio, il termine di un anno decorre a partire da tale ultima data.

I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno dovranno autocertificare il documento inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciato; data di rilascio; termine di validità).

L'Inps, successivamente, effettuerà le verifiche sui titoli di soggiorno, potendo chiedere l'esibizione dei documenti in originale.

Alla domanda, in ogni caso, andranno allegati: il certificato di gravidanza in originale (o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica), per le istanze presentate al compimento del 7° mese; ovvero, l'autocertificazione della madre in relazione al parto già avvenuto; o, ancora, i provvedimenti giudiziari, nel caso di affidamento e adozione.

Il pagamento del bonus nascita

Il premio verrà pagato dall'Inps nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (ossia tramite bonifico domiciliato; accredito su conto corrente; libretto postale; carta prepagata con Iban) su mezzo intestato allo stesso.

La misura del premio è pari a 800 euro per ogni evento e in relazione ad ogni figlio nato, affidato o adottato.

 

Circolare numero 61 del 16-03-2017

 

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi 
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali 
Roma, 16/03/2017
Circolare n. 61
Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
   Dirigenti Medici 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

   
OGGETTO:

Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore  di cui all’articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-2016. Integrazione del contenuto della circolare n. 39 del 27 febbraio 2017.

   

Con riferimento alla circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, a seguito di ulteriori approfondimenti e al fine di chiarire la portata applicativa, i paragrafi 1. e 2. sono così riformulati:

1.   Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano  in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

  •  residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
  • per le cittadine non comunitarie,  possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

2.   Maturazione del premio alla nascita o all’adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del 7° mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi   dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

 

INPS e PENSIONI: riconosciuta la 13ª mensilità sulla pensione di reversibilità al coniuge superstite in costanza di attività lavorativa: l’Inps cambia orientamento. Da oggi è possibile richiedere gli arretrati relativi agli ultimi cinque anni

INPS e PENSIONI: Riconosciuta la tredicesima mensilità sulla pensione di reversibilità  al coniuge superstite in costanza di attività lavorativa: l’Inps cambia orientamento. Da oggi è possibile richiedere anche gli arretrati relativi agli ultimi cinque anni.

avv. Sabrina Vecchio Verderame - E’ di recente pubblicazione la sentenza n. 34/2017 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, ove il Giudice delle pensioni, su ricorso di un’insegnante, coniuge superstite e titolare di pensione di reversibità, riconosce il diritto della stessa al pagamento della tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico percepito in via indiretta, fatti salvi i termini di prescrizione quinquennale, prendendo atto dell’improvviso revirement dell’Inps.

La ricorrente, insegnante in pensione, lamentava che, nel periodo in cui prestava attività lavorativa, non aveva percepito la tredicesima mensilità sulla pensione di reversibilità del defunto coniuge. Ciò, in aperto contrasto con l’indirizzo costante della Corte dei Conti e con l’orientamento della giurisprudenza costituzionale (sentenza  323 del 1992) che riconoscevano come dovuto tale emolumento.

Successivamente al ricorso presentato dagli avvocati Sabrina Vecchio Verderame (coordinatrice e rappresentante della sede Palermo1 di Consumitalia)  e Paolo Palmeri del Foro di Palermo, l’Inps, con circolare n. 195 del 10.11.2016, cambiava orientamento e, preso atto che “le norme relative all’incumulabità appaiono superate dall’evoluzione legislativa in materia che ha portato all’eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente”, disponeva la corresponsione integrale della tredicesima mensilità sulle pensioni di reversibilità su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente, prevedendo la corresponsione del valore capitale, interessi legali e/o rivalutazione monetari, nei limiti della prescrizione quinquennale.

La circolare, dunque, ha portata fortemente innovativa: da oggi l’Inps garantirà la tredicesima sulle pensioni di reversibilità anche ai coniugi superstiti che ancora lavorano (è dunque eliminato il divieto di cumulo) ed i titolari potranno chiedere gli arretrati delle tredicesime non godute relative agli ultimi cinque anni, oltre interessi e rivalutazione.

Al via, dunque, la presentazione delle istanze di rimborso.

Avv. Sabrina Vecchio Verderame - coordinatrice e rappresentante della sede territoriale Palermo 1 di Consumitalia sita in via Principe di Belmonte nr. 99 - Palermo (PA) 90144

contatti: cell. 327 06 84 718  tel. 091 58 97 52  fax 091 98 24 378 mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   -  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  -

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche, quali la materia pensionistica. La tutela e la difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei nostri rappresentanti. Congratulazioni per questo nuovo successo all'avv. Sabrina Vecchio Verderame del team di Consumitalia.
www.consumitalia.it

 

 

Condominio: l’opposizione a decreto ingiuntivo non blocca la delibera sulle spese

Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 11/01/2016 n° 77

In ipotesi di nullità o inesistenza della delibera assembleare, ovvero in quei casi ove non opera il termine di decadenza ex art. 1137 c.c., previsto per i vizi che comportano l’annullabilità della delibera, si radica una competenza funzionale del giudice, già investito dell’impugnativa della delibera, il quale, anche in tali casi, ha il potere di decidere sulla sospensione dell’efficacia della delibera, che resta escluso, quindi, in capo al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Con questo pronunciamento il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 77, depositata l’11 gennaio 2016, ha chiarito i confini, in tema di sospensione, tra il giudice innanzi al quale pende l’impugnazione della delibera assembleare e quello dell’opposizione a decreto ingiuntivo sui canoni.

Una donna si opponeva al decreto ingiuntivo emanato per i canoni dalla stessa inevasi, nel contempo chiedendo la sospensione del giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace, in attesa dell’esito di quello pendente davanti al Tribunale, chiamato a giudicare sulla validità di due delibere assembleari aventi ad oggetto anche le spese contestate. Il giudice di pace rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. La donna impugnava, quindi, la sentenza innanzi al Tribunale, chiedendo, altresì, di disporre la riunione del giudizio con quello pendente, tra le medesime parti, davanti al Tribunale, per connessione oggettiva e soggettiva. Osservava, infatti, che il giudizio già radicato aveva ad oggetto le delibere con le quali l’assemblea condominiale aveva approvato le quote in seguito richieste con il decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale rigetta l’appello ritenendo non proponibile l’azione formulata per il tramite dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Il Giudice osserva che, nella specie, ricorre identità tra i motivi che fondavano l’impugnativa ex art. 1137 c.c. della delibera di approvazione del riparto delle spese e quelli che l’appellante poneva a fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

L’opposizione risulterebbe, inoltre, improponibile, pure se si facessero valere motivi differenti da quelli che hanno formato oggetto dell’impugnativa della delibera, in quanto opera il termine di decadenza ex art. 1137 c.c. Richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 4421 del 27 febbraio 2007), che esclude il potere di sospensione ex art. 295 c.p.c. in materia, il Tribunale ha quindi concluso che pure in ipotesi di nullità o inesistenza della delibera, ossia in quei casi in cui non va osservato il termine di decadenza ex art. 1137 c.c., previsto per i vizi che comportano l’annullabilità della delibera, si radica una competenza funzionale del giudice già investito della impugnativa della delibera, il quale anche in questi casi ha il potere di sospendere o meno l’efficacia della delibera, che non può, quindi, essere richiesto al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Precisa, infine, che quando non sia stata proposta l’impugnativa della delibera nulla o inesistente, ma solo l’opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice di quest’ultima può decidere sulla sospensione della sua efficacia, qualora ravvisi la ricorrenza della nullità o inesistenza della delibera, ove, quindi, non opererebbe il termine di decadenza ex art. 1137 c.c. Si tratterebbe infatti di una ipotesi in cui la nullità o l’inesistenza della delibera dal condomino può essere fatta valere, in via di eccezione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Vodafone sanzionata dall'antitrust per l'attivazione automatica del sevizio aggiuntivo "vodafone exclusive"

L’Antitrust ha irrogato una sanzione di un milione di euro a Vodafone Italia S.p.A. per il servizio accessorio aggiuntivo non richiesto “Vodafone Exclusive”, ritenendo che tale offerta abbia comportato un pagamento supplementare rispetto alla remunerazione concordata, in violazione del Codice del Consumo. A partire dal 31 agosto 2015, secondo gli accertamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la società ha attuato nei confronti dei propri clienti, le seguenti condotte:

l’attivazione automatica del servizio “Vodafone Exclusive” senza il consenso espresso e preventivo (opt-in) dei clienti;
l’addebito automatico del relativo costo mensile (1,90 euro) e il rifiuto alle richieste di rimborso a seguito dell’attivazione automatica di un servizio non richiesto dai consumatori.

In base alle verifiche dell’Antitrust, il pacchetto offerto si configura come un servizio accessorio aggiuntivo alla luce di diverse considerazioni, tra le quali:

la navigazione sulla rete 4G è consentita solo a coloro che dispongono della condizioni tecniche necessarie;
la possibilità di disporre di 2 ingressi al cinema al prezzo di un biglietto è garantita unicamente a un numero circoscritto di cinema aderenti alla promozione;
l’accesso al servizio clienti dedicato 193 è meramente aggiuntivo rispetto al servizio clienti già esistente.

L’Agcm ha imputato perciò all’impresa una condotta poco trasparente per quanto riguarda sia l’attivazione del servizio sia la modalità di addebito degli importi: il consumatore non è stato messo nella condizione, infatti, di rendersi conto che “Vodafone Exclusive” era stato effettivamente attivato sui propri apparati mobili e che gli importi mensili relativi a questo servizio venivano prelevati sistematicamente dal credito residuo dei clienti. A giudizio dell’Antitrust, tale condotta costituisce una violazione dell’articolo 65 del Codice del Consumo, con riferimento ai clienti che hanno sottoscritto un contratto dopo il 13 giugno 2014, sanzionandola e vietandone la continuazione.

L’Autorità ha anche imposto a Vodafone di pubblicare per trenta giorni consecutivi sulla home page del proprio sito web un estratto del provvedimento dell’Autorità, predisponendo un’icona denominata “Comunicazione a tutela dei consumatori”.

E-commerce: le regole del Garante Privacy su raccolta dati e profilazione del cliente

Con un recente provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito alcune regole che gli operatori commerciali sono tenuti a seguire nel momento in cui prevedono di utilizzare i dati dei propri clienti ai fini di attività promozionale e profilazione commerciale. La registrazione ai siti che offrono svariati servizi e l’utilizzo di questi ultimi, infatti, consente ai titolari degli stessi di tracciare un quadro molto completo della personalità dell’utente, mediante la raccolta di un numero particolarmente elevato di dati personali. L’utente, tuttavia, deve essere adeguatamente informato prima della registrazione al sito sia del fatto che i suoi dati verranno trattati a fini di attività promozionale e profilazione commerciale, sia che i dati così raccolti possano eventualmente essere comunicati a terzi. Come ribadito dal Garante, infatti, solo un’informativa completa ed esaustiva può garantire che venga prestato un consenso espresso, libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI gli artt. 41 della Costituzione e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, riguardo alla libertà d'impresa e di iniziativa economica;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»), e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 11,13, 23, 130, 37, 38, 161, 162, 163;

VISTE le "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam" del 4 luglio 2013 (pubblicate in G.U. n. 174 del 26 luglio 2013 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2542348);

TENUTO CONTO che l'Ufficio di questa Autorità, a seguito di una segnalazione relativa al sito www.bookingshow.it con la quale veniva lamentato che, per poter acquistare i biglietti per un evento, risultava necessario dare il consenso al trattamento dei dati per la finalità promozionale, ha avviato un'istruttoria preliminare nell'ambito della quale ha effettuato un accertamento sul medesimo sito,  riscontrando la sussistenza della problematica segnalata; e che pertanto ha deciso di effettuare un'attività di verifica sulla liceità del trattamento dei dati personali effettuati, anche alla luce delle Linee guida sopra citate, dal titolare del trattamento indicato nel testo dell'informativa rilasciata, ossia Bookingshow S.p.A.;

CONSIDERATO che nei giorni 21 e 22 ottobre 2014, questa Autorità, avvalendosi del personale dell'Ufficio e del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, ha condotto un accertamento ex art. 157 del Codice presso la sede legale e operativa della detta società situata in Foggia, via di Motta della Regina, n. 6;

RILEVATO che in occasione dell'accertamento di cui sopra (cfr. relativo verbale del 21 ottobre) è emerso che Bookingshow S.p.A. "… si occupa di servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi, concerti, parchi ed eventi vari", risultando essere una delle principali società del settore, ed effettua e-commerce di prodotti di vario tipo (es.: maglie sportive, articoli di cancelleria) relativi a marchi anche celebri; e che la detta società procedeva alla raccolta dei dati personali degli interessati attraverso 3 propri siti web: www.bookingshow.it/com, www.sportmonamour.it/com e www.merchandisingplaza.com,  quest'ultimo operativo in varie versioni in lingua straniera destinate ad utenti di vari paesi UE ed extra UE;

CONSIDERATO che, fra i menzionati rilievi, con specifico riferimento ai siti www.bookingshow.it e www.sportmonamour.it/com, è risultato che Bookingshow S.p.A., sul form di registrazione ai medesimi siti, raccoglieva i dati personali degli utenti chiedendo loro un consenso per il trattamento preselezionato e unico  per varie finalità, fra cui quelle di marketing e comunicazione a soggetti terzi per analoghe finalità, anche se prevedendo la possibilità per l'utente di deselezionare il predetto consenso e quindi poter procedere comunque alla registrazione al sito (cfr. verbale 21 ottobre cit.);

CONSIDERATO che, con specifico riferimento al form di registrazione al sito www.merchandisingplaza.com, è risultato che (cfr. memoria integrativa del 7 novembre cit.) la società non indicava nell'informativa resa agli utenti alcune attività effettivamente svolte con i dati raccolti mediante detto sito, peraltro particolarmente invasive per il diritto alla protezione dei dati degli interessati (cioè: invio di comunicazioni promozionali, per conto proprio e per conto terzi, mediante e-mail; profilazione; comunicazione dei dati a soggetti terzi per finalità promozionali); e che raccoglieva  tali dati richiedendo un consenso preselezionato e unico al trattamento dei dati a fronte delle suindicate diverse attività;

CONSIDERATO, con particolare riguardo all'attività di profilazione, che la società ha dichiarato (cfr. verbale del 22 ottobre 2014, come confermato nella citata memoria integrativa) di fare uso, per il portale merchandisingplaza, di un software finalizzato all'invio di newsletter personalizzate, utilizzando i dati  "relativi agli ordini effettuati dai clienti" e "i dati di navigazione degli stessi sul sito", nonché di una piattaforma destinata all'invio di e-mail agli utenti "sulla base dei prodotti inseriti nel proprio carrello e il cui ordine non è stato finalizzato"; e considerato peraltro che, per tale attività, è risultato che la società non ha provveduto ad adempiere all'obbligo di notificazione disciplinato dagli artt. 37 e 38 del Codice;

CONSIDERATO che, con particolare riguardo all'attività di comunicazione a terzi, è emerso che la società effettivamente comunica a un soggetto terzo (Natexo Spain S.L.) i dati raccolti sui propri siti con le modalità di cui sopra per lo svolgimento di finalità promozionali nell'ambito di un accordo commerciale di "coobranding" (v. in particolare citata memoria integrativa del 7 novembre 2014);

VISTO  il disposto dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, secondo cui di regola (fatta salva limitate eccezioni come il c.d. "soft spam", di cui all'art. 130, comma 4, del Codice relativamente alle e-mail  promozionali destinate ai propri clienti adeguatamente informati e finalizzate a reclamizzare prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati), il trattamento di dati personali da parte dei privati per finalità diverse da quella di erogazione del servizio (o altra finalità di tipo contrattuale) è ammesso solo dopo la previa acquisizione di un consenso dell'interessato espresso, libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati e documentato per iscritto, come ribadito dalle citate "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam";

CONSIDERATO che, sulla base degli elementi e dei documenti acquisiti, compresa la memoria integrativa della società inviata il 7 novembre 2014,  a scioglimento delle riserve formulate in occasione dell'accertamento in sede, il Nucleo Speciale Privacy ha provveduto a contestare alla società le relative sanzioni;

RILEVATO che sia l'attività di invio di comunicazioni promozionali per conto proprio e/o per conto terzi, sia l'attività di profilazione dei dati personali raccolti, sia anche l'eventuale comunicazione dei dati raccolti a soggetti terzi per le loro finalità promozionali, in quanto ciascuna di esse costituisce una diversa attività di trattamento dei dati, necessitano di un previo distinto consenso come sopra individuato;

CONSIDERATO peraltro che, in occasione del citato successivo accertamento effettuato d'ufficio sui tre siti in questione il 9 e il 10 novembre 2015,  non è risultato accessibile il sito www.sportmonamour.it/com ed è emerso che la società, in relazione ai siti www.bookingshow.it/com e www.merchandisingplaza.com, ha recepito i rilievi oggetto di specifica contestazione da parte del Nucleo Speciale Privacy, con riferimento sia all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice sia all'acquisizione del consenso ex art. 23 del Codice nell'ambito dei vari form di raccolta dei dati degli utenti; e che inoltre la società risulta aver provveduto in data 22 luglio 2015 ad adempiere all'obbligo di notificazione di cui sopra;

CONSIDERATO anche che dal suddetto accertamento è risultato, tuttavia, che, riguardo all'informativa rilasciata dalla società nei form di registrazione al sito www.merchandisingplaza.com, la società non indica i soggetti terzi né specifica la/e categoria/e economica/e o merceologica/e di appartenenza di tali terzi, ai quali sono comunicati o potrebbero essere comunicati i dati dalla società per lo svolgimento di finalità promozionali, come invece previsto dalle Linee Guida del 4 luglio 2013 e dal legislatore stesso, all'art. 13, comma 1, lett. d) del Codice, all'evidente fine di consapevolizzare il più possibile gli interessati che rilascino il consenso per la comunicazione a terzi sull'effettivo ambito di circolazione dei loro dati;

RITENUTO necessario che Bookingshow S.p.A. avvisi Natexo Spain S.L. e gli altri soggetti terzi -ai quali i dati personali raccolti sui tre siti, senza un consenso specifico per la comunicazione a terzi, siano stati eventualmente comunicati e/o ceduti per finalità promozionali- che non possono utilizzare i dati in questione per tali finalità se non dopo aver acquisito uno specifico consenso degli interessati;

RILEVATO altresì che la società ha dichiarato in occasione dell'accertamento in sede, di non aver stabilito alcun tempo di conservazione dei dati personali degli utenti raccolti tramite i suddetti siti web e rilevata la significativa consistenza dei data base relativi ai 3 siti suddetti (183.991 su bookingshow.it/com; 108.268 su www.merchandisingplaza.com e 14.757 su www.sportmonamour.it/com: v. verbale 22 ottobre 2014); considerato, tuttavia, che in base all'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, i dati personali oggetto di trattamento devono essere "conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati";

RITENUTO al riguardo di dover contemperare il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati con la libertà d'impresa (cfr. artt. 41 Cost. e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), e quindi ritenuto necessario prescrivere alla società di prevedere e attuare, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, tenendo conto delle legittime finalità perseguite nonché della natura e tipologia dei dati trattati, uno o più tempi di conservazione dei dati raccolti, alla scadenza dei quali la società dovrà provvedere all'immediata cancellazione dei dati degli utenti o alla loro anonimizzazione permanente;

CONSIDERATO che, tenuto conto delle modalità di raccolta utilizzate nonché della rilevante quantità di dati trattati e conservati, le attività di trattamento poste in essere dalla società presentano carattere sistematico;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati personali o di disporne il blocco e di adottare altresì gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Bookingshow S.p.A.,  ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, un provvedimento di divieto dei trattamenti di dati raccolti sui tre siti www.bookingshow.it/com, www.sportmonamour.it/com e www.merchandisingplaza.com per le seguenti finalità (invio di comunicazioni promozionali, per conto proprio e per conto terzi; profilazione; comunicazione dei dati a soggetti terzi per loro finalità promozionali), senza la previa acquisizione di un consenso dell'interessato espresso, libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati e documentato per iscritto, ex artt. 13, 23 e 130 del Codice;

RITENUTO necessario altresì, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, adottare nei confronti di Bookingshow S.p.A. un provvedimento prescrittivo volto ad assicurare la piena conformità al Codice dei trattamenti dei dati personali raccolti on line o mediante qualunque altro strumento che la società eventualmente deciderà di utilizzare;

CONSIDERATO che, come sopra detto, le violazioni come sopra indicate sono state oggetto delle specifiche contestazioni effettuate a Bookingshow S.p.A. da parte del Nucleo Speciale Privacy con il citato verbale del 30 gennaio e quindi ritenuto di non avviare un ulteriore autonomo procedimento sanzionatorio nei confronti della medesima;

CONSIDERATO  peraltro che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni; che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del divieto o delle prescrizioni impartite con il medesimo provvedimento, in ogni caso, è altresì applicata in sede amministrativa la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, dichiara illecito e vieta a Bookingshow S.p.a., come sopra individuata, l'ulteriore trattamento dei dati raccolti sui tre siti www.bookingshow.it/com, www.sportmonamour.it/com e www.merchandisingplaza.com per le finalità di invio di comunicazioni promozionali (per conto proprio e per conto terzi), profilazione, nonché comunicazione dei dati a soggetti terzi per loro finalità promozionali, senza la previa acquisizione di un consenso dell'interessato espresso, libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati e documentato per iscritto, ex artt. 13, 23 e 130 del Codice;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a  Bookingshow S.p.a. di adottare le  misure necessarie e opportune al fine di rendere i trattamenti dei dati personali conformi alle disposizioni del Codice, e in particolare:

1. di integrare l'informativa resa ex art. 13 del Codice nel form di registrazione al sito www.merchandisingplaza.com, o mediante qualunque altro strumento di raccolta di dati personali che la società eventualmente deciderà di utilizzare, indicando i singoli soggetti terzi, oppure la/e categoria/e economica/e o merceologica/e di appartenenza di tali terzi, ai quali intenda comunicare i dati personali raccolti per le loro finalità promozionali;

2. di avvisare la società Natexo Spain S.L.  e gli altri soggetti terzi, ai quali i dati personali raccolti, senza un consenso specifico per la comunicazione a terzi, siano stati eventualmente comunicati e/o ceduti per le loro proprie finalità promozionali, che non possono utilizzare i dati in questione per tali finalità se non dopo aver acquisito uno specifico consenso degli interessati;

3. di prevedere e attuare, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, tenendo conto delle legittime finalità perseguite nonché della natura e tipologia dei dati trattati, uno o più tempi di conservazione dei dati raccolti, alla scadenza dei quali la società dovrà provvedere all'immediata cancellazione dei dati degli utenti o alla loro anonimizzazione permanente;

c) ai sensi dell'art. 157 del Codice, richiede a Bookingshow S.p.a.  di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro sessanta  giorni dalla ricezione dello stesso.

Si ricorda che il mancato riscontro alla suindicata richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice e che, ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

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