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AUTO: SCATOLA NERA OBBLIGATORIA E IL 'NO' DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

AUTO: SCATOLA NERA OBBLIGATORIA E IL 'NO' DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Novità sulla installazione della scatola nera che potrebbe diventare obbligatoria. Disamina sulle finalità perseguite soprattutto in tema di truffe.

Novità in arrivo per la scatola nera che sta per assurgere a vero e proprio obbligo per tutte le auto italiane. Trattasi di una novità introdotta dagli emendamenti approvati dalla commissione industria del Senato al ddl concorrenza. Saranno oggetto delle nuove regole procedurali obbligatorie, dapprima i veicoli pubblici, e successivamente si passerà anche ai privati. A tal proposito, risulterà di estrema utilità l'analisi e l'interpretazione delle direttive europee in materia.

Tra le associazioni dei consumatori e le compagnie di assicurazioni non regna unanimità di vedute: le prime sono già pronte a scendere in campo per far sentire il proprio disappunto; le seconde invece, felici della novità, agiscono affinché gli oneri economici relativi all'installazione siano a carico degli automobilisti. Sono previsti dei cambiamenti anche nel settore dell'omesso pagamento del bollo auto.

Funzionalità della scatola nera: contro le truffe

La scatola nera, nonché la relativa installazione, viene promossa da parte di numerose assicurazioni, le quali offrono una diminuzione della polizza Si tratta di uno strumento satellitare, al cui interno vi è un Gps utile per la geo-localizzazione. In questo modo è possibile tener conto della velocità del mezzo, del tipo di frenata e della reale modalità di svolgimento di un ipotetico sinistro stradale: verrà registrato e conservato tutto.

Si cerca, così, di ostacolare e combattere le truffe derivanti da incidenti e anche da furti. Al momento, gli oneri economici sono a carico delle compagnie di assicurazione che possono indicare ai clienti dove rivolgersi per l'installazione, in base ad un programma di convenzione con le officine che provvedono all'inserimento del dispositivo. Lo scopo dell'introduzione della scatola nera, utile per un monitoraggio e un'attenta disamina dei dati registrati, consiste nel proporre agli automobilisti delle assicurazioni più snelle dal punto di vista economico. Per garantire la massima privacy, è previsto che i dati registrati siano soggetti a distruzione, con decorrenza a 7 giorni dall'acquisizione.

Come Associarsi

Associandoti a Noi riceverai consulenza e assistenza personalizzata gratuita h24/365 giorni l’anno su tutte le materie inerenti la categoria dei Consumatori:

  1. BANCA: anatocismo, interessi usurai, segnalazioni CAI, protesti, assegni, cambiali, prelievi forzati sui conti correnti, etc.
  2. ASSICURAZIONE: preventivi auto, circolazione stradale, coperture assicurative, ripristino malus, aumento premi assicurativi, polizze casa, polizze condominii, polizze infortuni, etc.
  3. CONDOMINIO: ripartizioni condominiali, regolamenti condominiali, diritti e doveri inquilino/proprietario, nullità e annullabilità delibere assembleari, infiltrazioni, opposizioni a decreti ingiuntivi, diffida e reclami all’amministratore, revoca amministratore, tabelle millesimali, conflitti d’interesse fra condomini, sopraelevazione, lavori non autorizzate dei condomini, etc.
  4. LOCAZIONE: contratti ad uso abitativo, commerciale, transitorio, cedolare secca, adempimenti fiscali, disdetta locazione, sfratto per finita locazione, sfratto per morosità, registrazione, calcolo Imu, etc.
  5. ECONOMIA, FISCO e TASSE: addizionali, canone rai, bollette, dichiarazione redditi, partita iva, sanzioni fiscali, rifiuti, tassa occupazione del suolo pubblico, tariffe, etc.
  6. IMMIGRAZIONE: decreto flussi, permessi di soggiorno, rinnovi e rilasci del permesso, colf, badanti, baby sitter, regolarizzazione, normative, reati, espulsioni, studiare in Italia, assistenza sanitaria ed anagrafe, etc.
  7. UTENZE DOMESTICHE e TELEFONIA: contratti gas e luce, contratti telefonia mobile e fissa, fatture, addebiti illegittimi, subentro e volture, confronto tariffe, tassa concessione governativa, fasce consumo, etc.
  8. VIAGGI: ritardo aereo, overbooking, smarrimento e danneggiamento bagagli, danno da vacanza rovinata, risarcimento dai tour operator, inesattezza del pacchetto turistico offerto, inadempimento dell’operatore turistico, depilant pubblicitari non corrispondenti, viaggi di nozze, ambasciate nel mondo, etc.
  9. EQUITALIA: cartelle pazze, multe, tasse automobilistiche, opposizioni a cartelle esattoriali, rateizzi, richieste in autotutela, informazioni utili, modulistica, compensazioni, sospensioni pagamenti, rimborsi in conto fiscale, etc.
  10. Altresì le nostre competenze al servizio dei Consumatori si estendono ai settori della P.A. (Pubblica Amministrazione), giustizia, scuola, trasporti, e-commerce, alimentazione, sanità pubblica e privata, etc.

La quota associativa è pari ad € 30,00 annuali per le persone fisiche mentre le per società di capitali o di persone la quota associativa è pari ad € 70,00 annuali. Per iscriversi occorre stampare e compilare il modulo e spedirlo via email (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) o via fax (0823 17 63 605).

L’iscrizione sarà ritenuta valida una volta ricevuto il pagamento che potrai effettuare:

1) presso le nostre sedi territoriali;

2) secondo le modalità indicate sul sito web;

3) tramite Bonifico bancario su Monte Dei Paschi di Siena: 

IBAN IT 64 E 01030 75020 000001783722 Codice bic: PASCITM1CE0

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Per informazioni utili:

sito web:  www.consumitalia.it

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SEDE LEGALE

Casagiove (CE) - Via Messina, 37 – cap 81022

tel e fax 0823 17 63 605 – mobile 334 25 96 265

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Circolazione stradale: i chiarimenti su divieto di fumo, Rc auto e revisione

Ministero dell'Interno, circolare 11/02/2016 n° 300/A/1001/16/101/3/3/9

Pubblichiamo il testo della circolare n. 300/A/1001/16/101/3/3/9 dell'11 febbraio 2016, con la quale il Ministero dell'Interno illustra alcune novità introdotte in tema di circolazione stradale dal decreto legislativo n. 6/2016 e dalla Legge di Stabilità 2016.

Si tratta, in particolare, del divieto di fumo in auto e di ulteriori casi di infrazioni stradali accertabili mediante dispositivi di controllo da remoto; fra queste la mancanza di copertura assicurativa e l'omessa revisione dei veicoli.

Divieto di fumo in auto

Il d.lgs. n. 6/2016 ha esteso il divieto di fumo al conducente e ai passeggeri a bordo di autoveicoli (in sosta o in movimento), in presenza di minori di anni 18 e di donne in stato di gravidanza. 

Il divieto riguarda solo gli autoveicoli di cui all'art. 54 del Codice della Strada, con esclusione quindi di ciclomotori e motoveicoli anche se dotati di carrozzeria chiusa. 

In caso di violazione si applica la sanzione da 27,50 a 275,00 euro, raddoppiata quando la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o davanti a bambini fino a 12 anni di età. 

La procedura applicabile è quella prevista dalla Legge n. 689/1981, come ridefinita in base all'accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni del 16 dicembre 2014 (v. allegato alla circolare).

Nuovi casi di accertamento da remoto delle violazioni

La Legge di Stabilità 2016, modificando l'art. 201, comma 1-bis, Codice della Strada, ha introdotto nuove ipotesi nelle quali è consentito l'accertamento da remoto delle infrazioni, cioè senza contestazione immediata:

  • mancanza di revisione (art. 80);
  • mancanza di copertura assicurativa (art. 193);
  • sovraccarico dei veicoli (art. 167).

Per l'accertamento di queste violazioni occorrono apparecchiature espressamente approvate a tale scopo. 

Per la mancanza di copertura assicurativa comunque resta ferma la possibilità di utilizzare dispositivi approvati per l'accertamento di altre violazioni (es. dispositivi di controllo della velocità, dell'accesso in ZTL, attraversamento di intersezioni semaforizzate ecc.).

Il Ministero ricorda infine che, in caso di stipula a distanza dei contratti di assicurazione Rc auto, la trasmissione del certificato assicurativo avviene su supporto cartaceo tramite posta oppure, se il contraente ha dato il consenso, anche tramite posta elettronica. In questa seconda ipotesi, in caso di controllo su strada il conducente non potrà più esibire il certificato assicurativo originale in formato cartaceo; al riguardo il Ministero si riserva di fornire direttive dopo i necessari chiarimenti con l'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni).

 notizia pubblicata su Altalex, 18 febbraio 2016

Sede territoriale di SAN DONACI - BRINDISI SUD (BR) - coordinatore avv. Luca Cenerario -

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che è operativa la nuova sede Territoriale di SAN DONACI - BRINDISI SUD (BR).

Pertanto tutti i cittadini della predetta località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso la nostra nuova sede e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

La sede territoriale è ubicata alla via San Pancrazio nr. 130, coordinata e rappresentata dall’avv. Luca Cenerario, specializzato nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di San Donaci - Brindisi sud è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro Team al nostro nuovo referente: avv. Luca Cenerario, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo.

 

Riferimenti e contatti

Sede Territoriale: SAN DONACI - BRINDISI SUD

Via San Pancrazio, 130 - San Donaci (BR) 72025

Coordinatore Territoriale: avv. Luca Cenerario

Contatti: +39 348 511 87 52

Mail: info.sandonaciQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  -  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sede Territoriale di LECCO - avv. Cristiana Cereda

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta CONSUMITALIA è lieta di comunicare che dal 04.02.2019 sarà operativa e presente nella Provincia di Lecco (LC) e più precisamente nel Comune di MERATE (LC).

Pertanto tutti i cittadini del predetto Comune e delle aree limitrofe della Provincia, bisognosi di assistenza e tutela, potranno recarsi presso la nostra nuova sede e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti. 

La sede territoriale di LECCO (LC) sarà ubicata nel Comune di Merate alla Via Statale nr. 5/R coordinata e rappresentata dall’avv. CRISTIANA CEREDA, specializzata nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che esprime tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di LECCO è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team alla nuova referente: avv. Cristiana Cereda, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

CONTATTI:

Sede Territoriale: LECCO

Indirizzo: via Statale, 5R - Merate (LC) 23807

Coordinatore Territoriale: avv. Cristiana Cereda

Contatti: mobile: +39 328 54 66 577

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Facebook: scatta la diffamazione aggravata per chi insulta in bacheca

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8328/2016, ha confermato la linea dura nei casi di offese pubblicate sui social network

Che differenza c’è fra l’offesa arrecata a una persona tramite un "post" pubblicato sulla bacheca di Facebook e l'offesa a mezzo stampa? Nessuna sotto il profilo penale perché entrambe le condotte integrano il reato di diffamazione. A dirlo è stata la Corte di Cassazione con una recente sentenza, lan.8328/16 con cui tornata ad esprimersi su una questione di rilevante interesse nell'era del web 2.0. ossia quello della diffamazione a mezzo Facebook. Il reato di diffamazione disciplinato dall’595 codice penalepunisce chiunque, fuori dei casi in cui si configura il reato d'ingiuria, offende l'altrui reputazione comunicando con più persone; il 3^ comma della norma prevede come circostanza aggravante del reato l'offesa recata a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. La Suprema Corte ha statuito infatti che anche la rete di amicizie di Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e di amplificare l'offesa in ambiti sociali allargati . Da ciò ne consegue cheper chi offende a mezzo Facebook può scattare sia il reato di diffamazione sia l’aggravante del mezzo di pubblicità perché il fatto viene commesso sfruttando la pubblicizzazione su un profilo di Facebook. 

Descrizione del caso sottoposto all’attenzione della Cassazione

La vicenda di cui si è occupata la Corte di Cassazione ha riguardato un caso di diffamazione aggravata ai danni dell’attuale presidente della Croce Rosa Italiana, Francesco Rocca, all’epoca dei fatti commissario straordinario della Cri. Un componente della stessa associazione, dissentendo da alcune scelte e iniziative adottate, aveva infatti diffuso ad ampio raggio su Facebook diversi post offensivitramite la bacheca, allegando anche una foto che ritraeva la persona offesa. Dopo la condanna da parte dei giudici di merito egli ha deciso di proporre ricorso per Cassazione sottolineando che le copie stampate delle pagine internet, allegate alla querela sporta dalla parte offesa, non offrivano da sole garanzie certe, né sull'autenticità e integrità dei messaggi, né sulla loro provenienza da un eventuale sito effettivamente intestato a lui. Gli Ermellini hanno però ritenuto non decisive le sue doglianze e si sono concentrati sulle funzioni e sulle possibili modalità di utilizzo diFacebook. Una delle quali può estrinsecarsi nella socializzazione da parte di gruppi di soggetti delle rispettive esperienze di vita, come è successo nel caso di specie. Viene a valorizzarsi in tali casi innanzitutto il rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti.

Funzione dei social media e reato di diffamazione aggravata

I giudici di legittimità hanno statuito quindi che pubblicare su un profilo di Facebook, una certa frase diffamatoria significa renderla sempre leggibile e condivisibile da più persone, che può essere più o meno ampia a seconda che il contenuto sia pubblico o riservato. Ne consegue che la pubblicazione di un commento offensivo su FB che realizzando di conseguenza la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo a determinare la circolazione della frase tra un gruppo di persone, configura il reato aggravato di cui all’articolo 595 codice penale, 3^ comma. E ciò perché per la consumazione del reato è sufficiente raggiungere una pluralità di persone, da cui consegue un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. Insindacabile deve dunque ritenersi la decisione della Suprema Corte di condannare l’imputato alla pena di 1.500 euro di multa.

 

Truffe telefoniche: basta rispondere sì per cambiare contratto

Truffe telefoniche: basta rispondere sì per cambiare contratto

"Lei è la signora…" la mera risposta affermativa viene registrata e usata per simulare il consenso al cambio di gestore di luce o gas. L'allarme della Polizia.

Un semplice "si" può costare caro, magari scandito inconsapevolmente e automaticamente in risposta a una domanda banale del tipo "È lei il Sig. o la Sig.ra ...?". È questo ilmodus operandi di un sistema truffaldino individuato dalla Polizia di Stato che ne ha parlato sulla pagina Facebook "Una Vita da Social".

Come funziona la truffa ? 

Molti cittadini hanno segnalato di aver ricevuto strane telefonate da parte di società delle quali non vengono fornite generalità ben precise, interessate alle bollette di luce e gas; in realtà, tali contatti sono finalizzati a estorcere con l'inganno i dati necessari per effettuare un passaggio da un gestore all'altro, all'insaputa del titolare del contratto.
Chi contatta evidenzia al consumatore di aver riscontrato il pagamento di un prezzo troppo elevato per le bollette e, pertanto, assicura che dal mese successivo verrà attivata una tariffa più conveniente valida per tutto il 2016 e il 2017. Come fare? Basta solo fornire una bolletta e la truffa è servita: lo scopo, infatti, è quello di ottenere il numero di codice identificativo "Pod" per la bolletta dell'energia elettrica e "Pdr" per quella del gas.

Il consenso fornito con l'inganno

Questi codici rappresentano dati necessari per attivare il passaggio di gestore e possono essere anche forniti telefonicamente: il contratto, infatti, può essere stipulato per telefono e la registrazione della conversazione prova il consenso del cliente.

Consenso che viene fornito con un "Si" che è stato registrato a inizio telefonata rispondendo alla domanda "E' lei il signor/la signora…" e che poi viene usato per fingere l'assenso a un nuovo contratto mai chiesto.

Come difendersi ?

Sconfiggere l'istinto di rispondere con il fatidico "si" è difficile, ma con la dovuta attenzione è possibile giocare in anticipo, magari chiedendo all'operatore di identificarsi, per comprendere chi è che sta chiamando. Inutile aggiungere dinon fornire dati come POD e PDR al telefono se non si è sicuri di stare parlando con il proprio gestore.

Se, invece, è stato attivato un contratto per la fornitura di energia elettrica o gas mai richiesto, è possibile proporre apposito reclamo al fornitore per disconoscere la stipulazione, evidenziando di non aver mai acconsentito ad alcun cambio.

Inoltre, come disposto dalla c.d direttiva consumatori, d.lgs. n.21 del 21 febbraio 2014, il contratto concluso per telefono deve necessariamente essere confermato per iscritto.

Quando il contratto a distanza è concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore che sarà vincolato solo dopo aver controfirmato l'offerta o averla accettata per iscritto. 

La disposizione si applica anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento: in caso di fornitura non richiesta, il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva.


Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

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