Consumitalia

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Sicilia

Sede Territoriale CATANIA

Indirizzo: via Giuseppe Simili nr. 12 - Catania 95129

Coordinatore: Avv. Leonardo Grasso

Contatti: mobile +39 368 34 29 481 

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Sede Territoriale PALERMO 

Indirizzo: via G. Sciuti, 164 presso European Consulting Solution s.r.l. - cap 90144 Palermo (PA)

Coordinatore e rappresentante: dott. Fabrizio Marcianò

Contatti:  mobile +39 366 323 93 48    tel./fax 091 38 09 807

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 Sede Territoriale: PACE DEL MELA e sede Provinciale di MESSINA

Indirizzo: via M. Miroddi, 4 - cap 98042 Pace del Mela (ME)

Coordinatore e rappresentante: avv. Amelia N. Mannino

Contatti:  mobile +39 347 91 23 541 - ufficio +39 090 93 85 203

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Sede Territoriale: CARINI (PA)

Indirizzo: C.so Umberto I°, 55 - cap 90044 Carini (PA)

Coordinatore Territoriale: avv. Emanuele Randazzo

Contatti: ufficio +39 091 866 03 02 telefono mobile  +39 339 27 50 759

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Sede Territoriale: SIRACUSA

Indirizzo: Viale Teracati, 106/B - cap 96100 Siracusa (SR)

Coordinatore Territoriale: avv. Massimiliano Conti

Contatti: mobile +39 349 06 26 960   Fax 093 11 844 61 73

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Figli: illecito pubblicare la foto della recita su FB

Figli: illecito pubblicare la foto della recita su FB

Il Garante della Privacy avvisa i genitori della necessità del consenso informato delle persone ritratte in foto e video.

Il progresso tecnologico ha comportato il diffondersi a macchia d'olio dell'utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici in ogni ambito della quotidianità, tra cui assume particolare rilevanza quello scolastico dove genitori e operatori ne fanno uso allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini e filmati. Tuttavia l'immagine del minore è sottoposta ad un regime ancor più stringente di tutela per quanto riguarda la violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali in caso di circolazione incontrollata. Di recente il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul tema con la Guida "La Scuola a prova di Privacy" (qui sotto allegata) con cui ha enucleato le regole generale in tema di privacy in ambito scolastico che devono essere rispettate da studenti, famiglie e istituzioni. Se da un lato si è precisato l'ambito del trattamento e dell'accesso dei dati personali, dall'altro il Garante ha sottolineato gli aspetti di riservatezza coinvolgenti la vita dello studente e tratteggiato l'impatto delle nuove tecnologie, smartphone e tablet, anche per quanto riguarda le immagini di recite e gite scolastiche. Non violano la privacy, spiega l'Autorità, le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Tutto cambia, invece, in caso di eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

La Legge sul diritto d'autore (n. 633/1941) afferma, art. 96, che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa: ciò si estende anche ai video e vale anche per la pubblicazione sui social network, luoghi in cui la privacy è sempre meno sotto controllo e che la giurisprudenza ha valutato potenzialmente come "luogo aperto al pubblico", oppure su gruppi o facendole circolare su Whatsapp in maniera incontrollata e senza limitazioni di sorta. Il previo consenso non occorre quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. L'art 10 c.c., quanto all'abuso dell'immagine altrui, chairisce che "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni".

La pubblicazione senza il consenso dell'interessato che non rientra nelle eccezioni previste, è dunque un illecito civile. Quanto ai minori, almeno fino al sedicesimo anno d'età, il consenso deve essere espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. La frenesia della condivisione, dunque, potrebbe costare cara: oltre alla rimozione del contenuto, il danneggiato (in questo caso il genitore del minore ritratto) potrebbe agire anche per ottenere un risarcimento. La prova del danno dovrà essere data dal danneggiato (an), ma, se l'interessato non si riesce a provarlo nel suo preciso ammontare (quantum), questo potrà essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex art. 2056 del codice civile. La giurisprudenza precisa, inoltre. che il fatto che il soggetto ritratto si accorga che viene scattata la foto e non si oppone, non vale come consenso alla pubblicazione, al più è un consenso allo scatto.

Inoltre, si rammenta che laddove la pubblicazione sia effettuata da soggetti pubblici (es. scuole) o da privati per scopi commerciali, professionali o comunque di profitto (mezzi di informazione, imprese, professionisti ecc.), il consenso dovrà essere espresso necessariamente per iscritto e dopo aver fornito all'interessato l'informativa sulla privacy. Qualora la pubblicazione illecita di immagini di minori venga effettuata a scopo di lucro si rischiano conseguenze penali in quanto si risponde del reato di trattamento illecito di dati personali, punito con la reclusione fino a tre anni.

L'art.167 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, prevede che, salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto da diverse norme del codice, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.


Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

L’Antitrust avvia istruttoria e ispezioni su tre società di trasporto pubblico

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Busitalia Veneto, Busitalia Sita Nord e APS Holding per accertare eventuali condotte abusive nel mercato dei servizi di trasporto pubblico locale nella provincia di Padova. Con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, i funzionari dell’Autorità stanno eseguendo perciò ispezioni nelle sedi delle società interessate, parti del procedimento, ritenute in possesso di elementi utili ai fini dell’accertamento.

L’istruttoria riguarda in primo luogo un’ipotesi di abuso di posizione dominante che le tre società avrebbero posto in essere in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE): questo comportamento consisteva nel ritardare od omettere l’invio di informazioni e dati all’Ente di Governo del bacino di TPL di Padova, indispensabili a completare gli elaborati per l’affidamento dei servizi, impedendo così di indire le gare nei tempi previsti rispettando i principi concorrenziali.

Nel corso di due incontri tenutisi in data 10 dicembre 2015 e 5 maggio 2016 alcuni rappresentanti della Provincia di Padova hanno evidenziato una serie di problematiche emerse in merito alla procedura di garaavviata dall’EdG per l’affidamento in appalto del servizio di TPL, allegando una ricca documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni. Ulteriore documentazione è stata trasmessa dalla Provincia in data 23, 25 e 30 maggio 2016. Nello specifico, gli atti depositati al fascicolo evidenzierebbero uncomportamento in contrasto con la normativa antitrust da parte dell’attuale gestore dei servizi, consistente nel ritardare e/o omettere – nonostante numerose richieste e solleciti – l’invio di informazioni indispensabili a completare gli elaborati di gara, con la conseguenza di impedire all’EdG di indire, nei tempi previsti, lo svolgimento di una gara nel rispetto dei principi di libera concorrenza, economicità ed efficacia del servizio, parità di trattamento e non discriminazione di ogni potenziale concorrente.

I fatti denunciati dalla PdP concernono in particolare presunti comportamenti anticompetitivi posti in essere da parte delle società BSN e APS Holding, nonché dalla società BV (di seguito tutti insieme anche l’incumbent), subentrata alle prime due nei contratti di servizio per la gestione dei servizi di TPL urbani ex extraurbani rientranti nel Bacino unico integrato della Provincia di Padova . Detti comportamenti consistono nel ritardare e/o omettere l’invio di informazioni strettamente indispensabili a completare gli elaborati di gara per l’affidamento dei servizi di TPL nel Bacino, in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla delibera dell’ART n. 49/2015 in materia di predisposizione di bandi di gara tipo per il TPL.

L’Antitrust ha avviato contestualmente un procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 287/90. La condotta oggetto dell’istruttoria ha già impedito infatti di concludere una gara entro il termine fissato al 31 dicembre 2016 e, se mantenuta nel tempo, avrebbe l’effetto di ritardarne sine die lo svolgimento ostacolando quindi l’apertura di questo mercato alla concorrenza.

Alle società Busitalia Veneto, Busitalia Sita Nord e APS Holding, è stata contestata un’ulteriore condotta abusiva, in violazione dell’art. 3 della legge n. 287/90: e cioè la pratica di minacciare la disattivazione del servizio di acquisto di biglietti venduti tramite il canale elettronico (i cosiddetti ticket SMS) per il trasporto extraurbano, ove la Provincia di Padova non autorizzi gli aumenti di prezzo richiesti.

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