Facebook: scatta la diffamazione aggravata per chi insulta in bacheca

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8328/2016, ha confermato la linea dura nei casi di offese pubblicate sui social network

Che differenza c’è fra l’offesa arrecata a una persona tramite un "post" pubblicato sulla bacheca di Facebook e l'offesa a mezzo stampa? Nessuna sotto il profilo penale perché entrambe le condotte integrano il reato di diffamazione. A dirlo è stata la Corte di Cassazione con una recente sentenza, lan.8328/16 con cui tornata ad esprimersi su una questione di rilevante interesse nell'era del web 2.0. ossia quello della diffamazione a mezzo Facebook. Il reato di diffamazione disciplinato dall’595 codice penalepunisce chiunque, fuori dei casi in cui si configura il reato d'ingiuria, offende l'altrui reputazione comunicando con più persone; il 3^ comma della norma prevede come circostanza aggravante del reato l'offesa recata a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. La Suprema Corte ha statuito infatti che anche la rete di amicizie di Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e di amplificare l'offesa in ambiti sociali allargati . Da ciò ne consegue cheper chi offende a mezzo Facebook può scattare sia il reato di diffamazione sia l’aggravante del mezzo di pubblicità perché il fatto viene commesso sfruttando la pubblicizzazione su un profilo di Facebook. 

Descrizione del caso sottoposto all’attenzione della Cassazione

La vicenda di cui si è occupata la Corte di Cassazione ha riguardato un caso di diffamazione aggravata ai danni dell’attuale presidente della Croce Rosa Italiana, Francesco Rocca, all’epoca dei fatti commissario straordinario della Cri. Un componente della stessa associazione, dissentendo da alcune scelte e iniziative adottate, aveva infatti diffuso ad ampio raggio su Facebook diversi post offensivitramite la bacheca, allegando anche una foto che ritraeva la persona offesa. Dopo la condanna da parte dei giudici di merito egli ha deciso di proporre ricorso per Cassazione sottolineando che le copie stampate delle pagine internet, allegate alla querela sporta dalla parte offesa, non offrivano da sole garanzie certe, né sull'autenticità e integrità dei messaggi, né sulla loro provenienza da un eventuale sito effettivamente intestato a lui. Gli Ermellini hanno però ritenuto non decisive le sue doglianze e si sono concentrati sulle funzioni e sulle possibili modalità di utilizzo diFacebook. Una delle quali può estrinsecarsi nella socializzazione da parte di gruppi di soggetti delle rispettive esperienze di vita, come è successo nel caso di specie. Viene a valorizzarsi in tali casi innanzitutto il rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti.

Funzione dei social media e reato di diffamazione aggravata

I giudici di legittimità hanno statuito quindi che pubblicare su un profilo di Facebook, una certa frase diffamatoria significa renderla sempre leggibile e condivisibile da più persone, che può essere più o meno ampia a seconda che il contenuto sia pubblico o riservato. Ne consegue che la pubblicazione di un commento offensivo su FB che realizzando di conseguenza la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo a determinare la circolazione della frase tra un gruppo di persone, configura il reato aggravato di cui all’articolo 595 codice penale, 3^ comma. E ciò perché per la consumazione del reato è sufficiente raggiungere una pluralità di persone, da cui consegue un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. Insindacabile deve dunque ritenersi la decisione della Suprema Corte di condannare l’imputato alla pena di 1.500 euro di multa.

 

Truffe telefoniche: basta rispondere sì per cambiare contratto

Truffe telefoniche: basta rispondere sì per cambiare contratto

"Lei è la signora…" la mera risposta affermativa viene registrata e usata per simulare il consenso al cambio di gestore di luce o gas. L'allarme della Polizia.

Un semplice "si" può costare caro, magari scandito inconsapevolmente e automaticamente in risposta a una domanda banale del tipo "È lei il Sig. o la Sig.ra ...?". È questo ilmodus operandi di un sistema truffaldino individuato dalla Polizia di Stato che ne ha parlato sulla pagina Facebook "Una Vita da Social".

Come funziona la truffa ? 

Molti cittadini hanno segnalato di aver ricevuto strane telefonate da parte di società delle quali non vengono fornite generalità ben precise, interessate alle bollette di luce e gas; in realtà, tali contatti sono finalizzati a estorcere con l'inganno i dati necessari per effettuare un passaggio da un gestore all'altro, all'insaputa del titolare del contratto.
Chi contatta evidenzia al consumatore di aver riscontrato il pagamento di un prezzo troppo elevato per le bollette e, pertanto, assicura che dal mese successivo verrà attivata una tariffa più conveniente valida per tutto il 2016 e il 2017. Come fare? Basta solo fornire una bolletta e la truffa è servita: lo scopo, infatti, è quello di ottenere il numero di codice identificativo "Pod" per la bolletta dell'energia elettrica e "Pdr" per quella del gas.

Il consenso fornito con l'inganno

Questi codici rappresentano dati necessari per attivare il passaggio di gestore e possono essere anche forniti telefonicamente: il contratto, infatti, può essere stipulato per telefono e la registrazione della conversazione prova il consenso del cliente.

Consenso che viene fornito con un "Si" che è stato registrato a inizio telefonata rispondendo alla domanda "E' lei il signor/la signora…" e che poi viene usato per fingere l'assenso a un nuovo contratto mai chiesto.

Come difendersi ?

Sconfiggere l'istinto di rispondere con il fatidico "si" è difficile, ma con la dovuta attenzione è possibile giocare in anticipo, magari chiedendo all'operatore di identificarsi, per comprendere chi è che sta chiamando. Inutile aggiungere dinon fornire dati come POD e PDR al telefono se non si è sicuri di stare parlando con il proprio gestore.

Se, invece, è stato attivato un contratto per la fornitura di energia elettrica o gas mai richiesto, è possibile proporre apposito reclamo al fornitore per disconoscere la stipulazione, evidenziando di non aver mai acconsentito ad alcun cambio.

Inoltre, come disposto dalla c.d direttiva consumatori, d.lgs. n.21 del 21 febbraio 2014, il contratto concluso per telefono deve necessariamente essere confermato per iscritto.

Quando il contratto a distanza è concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore che sarà vincolato solo dopo aver controfirmato l'offerta o averla accettata per iscritto. 

La disposizione si applica anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento: in caso di fornitura non richiesta, il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva.


Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

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Cambio del gestore telefonico: Consumitalia spiega come impugnare e disconoscere i costi di disattivazione

Cambio del gestore telefonico: alcuni utenti si sono rivolti a Consumitalia per impugnare e disconoscere i costi di disattivazione

Quando un utente decide di cambiare operatore di telefonia stipula un contratto con un altro gestore. Quest’ultimo comunicherà al precedente operatore la volontà di recedere dal contratto e richiederà la migrazione del numero telefonico. Pertanto le uniche attività che consentono di “migrare” vengono svolte non dal vecchio operatore, bensì dal nuovo.

Nel caso di passaggio da un operatore telefonico ad uno nuovo e diverso i predetti costi non dovrebbero essere addebitabili, in quanto le attività di disattivazione della linea preesistente coincidono con le attività tecniche poste in essere per l’attivazione della linea presso il nuovo gestore. Pertanto se il costo non è giustificato, lo stesso andrebbe assimilato ad una penale occulta e pertanto la stessa non sarebbe dovuta.

Questi costi devono infatti essere reali e documentati ed è la compagnia telefonica che deve provarne l’esistenza, altrimenti non sono dovuti !! 

Nonostante dal 2007 la Legge Bersani ha vietato l’applicazione di ogni genere di penale, sia quella applicata a seguito della disdetta sia quelle per recesso anticipato, nel caso in cui si decida di cambiare operatore sono però addebitati generici costi da parte delle compagnie telefoniche. Infatti le penali che la Bersani avrebbe abolito sono tornate sotto forma di altre denominazioni: quelle che un tempo si chiamavano penali, oggi si chiamano costi di disattivazione.

Pertanto, nel caso di cambio del gestore e ricezione di una fattura recanti i costi di disattivazione o di migrazione, è opportuno inviare un reclamo scritto: contestando gli importi; chiedendo altresì di giustificare dettagliatamente i costi di disattivazione se e come effettivamente sostenuti (si ricorda che l’AGCOM ha concordato con gli operatori telefonici delle tabelle sui costi applicabili che devono essere chiari, trasparenti e indicati nelle relative CARTE dei SERVIZI di ciascun operatore). Nel caso in cui non vi sia fornito il dettaglio dei costi di disattivazione e/o il vecchio gestore telefonico non vi metta nella condizione di prenderne visione oppure non risponda al Vostro reclamo sarà necessario tutelerare i Vostri diritti nelle sedi ritenute più opportune. L’Autorità Garante delle comunicazioni (AGCOM) e diversi Co.re.com. si sono pronunciati a favore dei consumatori.

Per reclami e segnalazioni, inviate una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure potete recarVi presso le nostre sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri rappresentanti.
Per sapere dove siamo andate sul sitowww.consumitalia.it oppure cliccate sul seguente link:http://www.consumitalia.it/index.php/possibilita/legali-consulenti-e-sedi. I nostri esperti vi offriranno la consulenza in materia e vi aiuteranno con le richieste di rimborso.

www.consumitalia.it

 

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canone Rai 2016: PROROGA TERMINI INVIO AUTOCERTIFICAZIONE

canone Rai 2016: PROROGA TERMINI INVIO AUTOCERTIFICAZIONE

Canone Rai 2016: dichiarazione di non possesso della televisione o di avvenuto pagamento da inviare entro il 15 MAGGIO. 

Non più entro il 30 aprile per le comunicazioni con raccomandata a.r. e il 10 maggio per quelle online: tutte le autocertificazioni per non pagare il canone Rai relative al 2016, avranno, come termine massimo per l’invio, il 15 maggio prossimo. Una proroga decisa dal Ministero allo Sviluppo Economico perché, come ha sostenuto il sottosegretario “si vuole consentire a tutti i contribuenti di venire a conoscenza in modo corretto delle modalità e dei termini”. 

Il modello con l’autocertificazione è stato diffuso a fine marzo dall’Agenzia delle Entrate: la compilazione e spedizione è riservata non solo a chi non abbia un televisore in casa, ma anche alle famiglie con due contratti della luce intestati a soggetti diversi (per esempio: marito e moglie). Essa va inoltre spedita da chi, negli anni passati, aveva inviato la richiesta di suggellamento che ora, come noto, è stata abolita. L’invio dell’autocertificazione può essere fatta tramite invio telematico (anche a mezzo di professionista delegato), tramite l’applicazione web presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o, in ultima analisi, con raccomandata a.r. inviata a “Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino”.

TERMINI PERENTORI: in caso di mancato adempimento, il contribuente non avrà più la possibilità di dimostrare il contrario (ossia la non detenzione della tv) e, quindi, decadrà anche dal diritto di far ricorso al giudice nel caso di accertamento fiscale.

(fonte: laleggextutti)

Apertura sede territoriale di Reggio Calabria

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che da lunedì 03.06.2019 è operativa la nuova sede Territoriale di REGGIO CALABRIA.

Pertanto tutti i cittadini della predetta località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso le nostre nuove sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

La sede territoriale è ubicata sulla S.S. 106 II° tronco IIIª traversa nr. 35, coordinata e rappresentata dall’avv. Pamela Scullino specializzata nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di Reggio Calabria è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro Team alla nostra nuova referente: avv. Pamela Scullino, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo.

 

Riferimenti e contatti

Sede Territoriale: REGGIO CALABRIA

S.S. 106 II° Tronco IIIª traversa nr. 35 - Reggio Calabria (RC) 89134

Coordinatore Territoriale: avv. Pamela Maria Antonia Scullino

Contatti: mobile: +39 351 95 10 772

Mail: info.reggiocalabriaQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Convegno sulla "Malpractice medica e la tutela del paziente”

 

si è concluso con grande successo il convegno sulla “malpractice medica e la tutela del paziente” che si è svolto il i° aprile nella città di palermo presso il dipartimento dems – aula falcone -.

a seguito dell’entrata in vigore della legge gelli (avvenuta lo stesso giorno) che ha riformato la responsabilità professionale dei medici, sia in ambito civile che penale, sono stati illustrati gli aspetti salienti della nuova normativa.

consumitalia attraverso l’’intervento dell’avv. Sabrina vecchio verderame coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di consumitalia palermo 1, in collaborazione con l’università degli studi di palermo e l’intervento di illustri professori e magistrati, si è resa partecipe di tale iniziativa.

In allegato alcune foto del convegno.

 

www.Consumitalia.It

RITARDO TRASLOCO LINEA TELEFONICA - nuovo successo di CONSUMITALIA presso lo sportello conciliazione della CCIAA di Caserta contro la Telecom Italia S.p.A.

RITARDO TRASLOCO LINEA TELEFONICA
 
Marzo 2017
 
Nuovo successo di CONSUMITALIA innanzi lo sportello conciliazione della CCIAA di Caserta contro la Telecom Italia S.p.A.
 
Un nostro consumatore al fine di ottenere il risarcimento per i disagi patiti dalla condotta inerte della Telecom Italia per essersi trovato per circa un mese senza linea voce e adsl a causa del ritardato trasloco della linea telefonica presso la sua nuova abitazione si è rivolto presso i nostri sportelli.
 
Rappresentato e assistito direttamente dal nostro fondatore l'avvocato LUCA SGUEGLIA, specializzato nella tutela del consumatore, ha ottenuto un congruo risarcimento di € 500,00 oltre lo storno della fattura inviata dalla società telefonica relativamente al periodo indicato.
 

L'avvocato ha così commentato: "all’esito dell’attività istruttoria avvenuta in sede di conciliazione è emersa la responsabilità dell'operatore telefonico dipesa da un errore cronologico nell’inserimento degli ordinativi. Con riferimento alla richiesta di indennizzo, la sua liquidazione è stata computata sulla base della delibera n. 73/11/CONS"

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia in materia di telefonia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.
 
La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.
 
L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.
 
Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.
 
www.consumitalia.it

Importante vittoria dei legali di Consumitalia nei confronti di Società Autostrade per l’Italia S.p.A.

Nel 2016 un nostro associato si era rivolto agli sportelli di Consumitalia dopo aver ricevuto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. (CE) un avviso ex art. 415 bis c.p.p. (avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari) - per violazione dell’art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta) -.

La pratica veniva seguita dai nostri legali territoriali competenti in materia: avv. Luca Sgueglia e avv. Aniello Di Fratta, entrambi del Foro di S. Maria C.V.

La vicenda

L’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari concerneva fatti indicati nella denuncia presentata dal procuratore speciale della società Autostrade per l’Italia S.p.A.

Ad avviso di quest’ultima, da una verifica dei tabulati gestionali, il conducente  dell’autovettura Mercedes tg. ********** di proprietà del sig. *********** nel lasso temporale intercorso tra agosto 2014 e marzo 2015 effettuava un totale di ben 77 transiti R.M.P.P. (rapporti di mancato pagamento del pedaggio) sulla rete autostradale omettendo di corrispondere il relativo pedaggio per l’importo complessivo di € 5.695,71 (in particolare lo stesso, dopo aver ritirato il tagliando al casello d’ingresso una volta giunto alle varie stazioni di uscita si accodava, in prossimità della stessa, agli automobilisti in transito presso le piste riservate al pagamento tramite telepass senza essere munito di tale mezzo elettronico di pagamento, riuscendo a superare la barriera prima dell’abbassamento della sbarra).

A seguito della denuncia veniva svolta l’attività di indagine. Per quanto sopra veniva identificato e contestato all’indagato il reato di insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p. 

Così ricostruita la vicenda, a parere dei legali di Consumitalia – avv.ti Aniello di Fratta e Luca Sgueglia - la condotta in contestazione non era penalmente perseguibile per mancanza di un elemento costitutivo del reato: lo stato d’insolvenza (le dichiarazione dei difensori: “ … il Codice Penale sanziona l’inadempimento - preordinato - posto in essere dal soggetto insolvibile, pertanto non sanziona il mero inadempimento contrattuale. La condotta contestata rientra nell’alveo dell’art. 176, comma 17 C.d.S.  - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398,00 a € 1.596,00 per chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale - “). 

Per quanto sopra e nei termini di legge, gli avv.ti Aniello di Fratta e Luca Sgueglia presentavano un’articolata memoria difensiva che dava impulso al PM nel formulare richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p.

Successivamente il procuratore speciale della società Autostrade per l’Italia S.p.A. presentava opposizione alla  predetta archiviazione, per cui veniva fissata udienza in camera di consiglio in data 17.03.2017 presso il Tribunale di S. Maria C.V. dinanzi all’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari dott. ********.

All’esito dell’udienza camerale, letti gli atti del procedimento rigettava l’opposizione e disponeva l’archiviazione del procedimento.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche, quali la Giustizia Penale e Civile. La tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti della strada è sostenuta attraverso le competenze professionali dei nostri rappresentanti. 

Congratulazioni per questo nuovo successo agli avv.ti Aniello Di fratta e Luca Sgueglia del team di Consumitalia.

 www.consumitalia.it

 

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