Figli: illecito pubblicare la foto della recita su FB

Figli: illecito pubblicare la foto della recita su FB

Il Garante della Privacy avvisa i genitori della necessità del consenso informato delle persone ritratte in foto e video.

Il progresso tecnologico ha comportato il diffondersi a macchia d'olio dell'utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici in ogni ambito della quotidianità, tra cui assume particolare rilevanza quello scolastico dove genitori e operatori ne fanno uso allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini e filmati. Tuttavia l'immagine del minore è sottoposta ad un regime ancor più stringente di tutela per quanto riguarda la violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali in caso di circolazione incontrollata. Di recente il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul tema con la Guida "La Scuola a prova di Privacy" (qui sotto allegata) con cui ha enucleato le regole generale in tema di privacy in ambito scolastico che devono essere rispettate da studenti, famiglie e istituzioni. Se da un lato si è precisato l'ambito del trattamento e dell'accesso dei dati personali, dall'altro il Garante ha sottolineato gli aspetti di riservatezza coinvolgenti la vita dello studente e tratteggiato l'impatto delle nuove tecnologie, smartphone e tablet, anche per quanto riguarda le immagini di recite e gite scolastiche. Non violano la privacy, spiega l'Autorità, le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Tutto cambia, invece, in caso di eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

La Legge sul diritto d'autore (n. 633/1941) afferma, art. 96, che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa: ciò si estende anche ai video e vale anche per la pubblicazione sui social network, luoghi in cui la privacy è sempre meno sotto controllo e che la giurisprudenza ha valutato potenzialmente come "luogo aperto al pubblico", oppure su gruppi o facendole circolare su Whatsapp in maniera incontrollata e senza limitazioni di sorta. Il previo consenso non occorre quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. L'art 10 c.c., quanto all'abuso dell'immagine altrui, chairisce che "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni".

La pubblicazione senza il consenso dell'interessato che non rientra nelle eccezioni previste, è dunque un illecito civile. Quanto ai minori, almeno fino al sedicesimo anno d'età, il consenso deve essere espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. La frenesia della condivisione, dunque, potrebbe costare cara: oltre alla rimozione del contenuto, il danneggiato (in questo caso il genitore del minore ritratto) potrebbe agire anche per ottenere un risarcimento. La prova del danno dovrà essere data dal danneggiato (an), ma, se l'interessato non si riesce a provarlo nel suo preciso ammontare (quantum), questo potrà essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex art. 2056 del codice civile. La giurisprudenza precisa, inoltre. che il fatto che il soggetto ritratto si accorga che viene scattata la foto e non si oppone, non vale come consenso alla pubblicazione, al più è un consenso allo scatto.

Inoltre, si rammenta che laddove la pubblicazione sia effettuata da soggetti pubblici (es. scuole) o da privati per scopi commerciali, professionali o comunque di profitto (mezzi di informazione, imprese, professionisti ecc.), il consenso dovrà essere espresso necessariamente per iscritto e dopo aver fornito all'interessato l'informativa sulla privacy. Qualora la pubblicazione illecita di immagini di minori venga effettuata a scopo di lucro si rischiano conseguenze penali in quanto si risponde del reato di trattamento illecito di dati personali, punito con la reclusione fino a tre anni.

L'art.167 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, prevede che, salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto da diverse norme del codice, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.


Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

L’Antitrust avvia istruttoria e ispezioni su tre società di trasporto pubblico

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Busitalia Veneto, Busitalia Sita Nord e APS Holding per accertare eventuali condotte abusive nel mercato dei servizi di trasporto pubblico locale nella provincia di Padova. Con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, i funzionari dell’Autorità stanno eseguendo perciò ispezioni nelle sedi delle società interessate, parti del procedimento, ritenute in possesso di elementi utili ai fini dell’accertamento.

L’istruttoria riguarda in primo luogo un’ipotesi di abuso di posizione dominante che le tre società avrebbero posto in essere in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE): questo comportamento consisteva nel ritardare od omettere l’invio di informazioni e dati all’Ente di Governo del bacino di TPL di Padova, indispensabili a completare gli elaborati per l’affidamento dei servizi, impedendo così di indire le gare nei tempi previsti rispettando i principi concorrenziali.

Nel corso di due incontri tenutisi in data 10 dicembre 2015 e 5 maggio 2016 alcuni rappresentanti della Provincia di Padova hanno evidenziato una serie di problematiche emerse in merito alla procedura di garaavviata dall’EdG per l’affidamento in appalto del servizio di TPL, allegando una ricca documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni. Ulteriore documentazione è stata trasmessa dalla Provincia in data 23, 25 e 30 maggio 2016. Nello specifico, gli atti depositati al fascicolo evidenzierebbero uncomportamento in contrasto con la normativa antitrust da parte dell’attuale gestore dei servizi, consistente nel ritardare e/o omettere – nonostante numerose richieste e solleciti – l’invio di informazioni indispensabili a completare gli elaborati di gara, con la conseguenza di impedire all’EdG di indire, nei tempi previsti, lo svolgimento di una gara nel rispetto dei principi di libera concorrenza, economicità ed efficacia del servizio, parità di trattamento e non discriminazione di ogni potenziale concorrente.

I fatti denunciati dalla PdP concernono in particolare presunti comportamenti anticompetitivi posti in essere da parte delle società BSN e APS Holding, nonché dalla società BV (di seguito tutti insieme anche l’incumbent), subentrata alle prime due nei contratti di servizio per la gestione dei servizi di TPL urbani ex extraurbani rientranti nel Bacino unico integrato della Provincia di Padova . Detti comportamenti consistono nel ritardare e/o omettere l’invio di informazioni strettamente indispensabili a completare gli elaborati di gara per l’affidamento dei servizi di TPL nel Bacino, in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla delibera dell’ART n. 49/2015 in materia di predisposizione di bandi di gara tipo per il TPL.

L’Antitrust ha avviato contestualmente un procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 287/90. La condotta oggetto dell’istruttoria ha già impedito infatti di concludere una gara entro il termine fissato al 31 dicembre 2016 e, se mantenuta nel tempo, avrebbe l’effetto di ritardarne sine die lo svolgimento ostacolando quindi l’apertura di questo mercato alla concorrenza.

Alle società Busitalia Veneto, Busitalia Sita Nord e APS Holding, è stata contestata un’ulteriore condotta abusiva, in violazione dell’art. 3 della legge n. 287/90: e cioè la pratica di minacciare la disattivazione del servizio di acquisto di biglietti venduti tramite il canale elettronico (i cosiddetti ticket SMS) per il trasporto extraurbano, ove la Provincia di Padova non autorizzi gli aumenti di prezzo richiesti.

Equitalia: la sanatoria sulle rate è legge

Equitalia: la sanatoria sulle rate è legge

Oggi il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del dl enti locali.

Tutte le novità

Nuova possibilità di rateizzazione con Equitalia per chi è decaduto fino all'1 luglio 2016, ma anche riscossione coatta per i "furbetti" dei biglietti dei mezzi di trasporto locali, assunzioni negli enti e nei vigili del fuoco e proroga delle concessioni balneari. Sono le più importanti novità contenute nel "calderone" della legge di conversione del dl enti locali che, rinnovando la fiducia al Governo, è stato approvato in via definitiva oggi dal Senato (con 165 sì e 96 no). 

Il testo, diventato legge dello Stato, ha ricevuto il disco verde nella versione licenziata dalla Camera, arricchitasi durante l'iter in commissione di una serie di interventi che nulla hanno a che vedere con gli enti locali, come lo stanziamento dei 10 milioni di euro per le vittime e i feriti dello scontro tra i due treni in Puglia.

In sintesi, le principali novità:

Sanatoria rate Equitalia

Riparte in via definitiva il treno delle rateizzazioni dei debiti verso Equitalia con la possibilità di pagare importi fino a 60mila euro e in 72 rate (prorogabili).

La richiesta va presentata dagli interessati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto e sarà riammesso anche chi, per mancati pagamenti pregressi, è decaduto dal diritto entro l'1 luglio.

Il nuovo piano può arrivare (nei casi previsti) anche fino a 120 rate, e può essere acceso altresì dai debitori che alla data della richiesta non abbiano saldato le rate scadute.

I contribuenti che ricevono questa seconda chance, decadranno definitivamente dal beneficio se non pagano 2 rate, anche non consecutive.

Riscossione coatta per chi non paga bus e treni

Passa in via definitiva anche la norma, introdotta con emendamento bipartisan, secondo la quale le aziende di trasporto comunale e regionale potranno ricorrere alla riscossione coatta per incassare le multe elevate a chi non ha pagato il biglietto. Nello specifico, la misura, chiesta dalle disastrate aziende del centro sud, prevede che "ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni".

Tasse imbarco aerei

Sospensione di 4 mesi (dall'1 settembre al 31 dicembre 2016) dei rincari dei diritti d'imbarco aeroportuali (pari a 2,50 euro).

L'addizionale tornerà in vigore dal 2017 e dal 2019 sarà incrementata, anche se secondo il Governo, con la manovra finanziaria le cose cambieranno per gli anni a venire.

Proroga concessioni spiagge

Con la nuova legge arriva anche la norma "ponte" che garantisce la proroga delle concessioni delle spiagge fino al 2020. Il tutto, alla luce della bocciatura della Corte di giustizia Ue della proroga automatica delle concessioni prevista nel nostro Paese e in attesa della revisione organica della materia che dovrebbe iniziare dopo la pausa estiva.

Assunzioni personale

Per quanto riguarda i comuni, viene previsto infine un piano triennale straordinario di assunzioni cui si aggiunge la stabilizzazione del personale comunale e soprattutto di quello educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido.

In ogni caso, è sancito lo stop ad assunzioni e stabilizzazioni per gli enti che approvano i bilanci in ritardo.

Fondo per estinzione dei mutui Cdp

Via libera al fondo per l'estinzione dei mutui della Cassa depositi e prestiti che avrà una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, che saliranno a 48 milioni per il 2018 e il 2019.

In tema di risorse, previsto anche un fondo di 10 milioni per la "crisi del grano" e la disapplicazione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2015. Stanziate risorse, inoltre, per le funzioni fondamentali (48 milioni) e per la manutenzione delle strade (100 milioni).



Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

In arrivo l'addio alla patente per chi è beccato col cellulare alla guida

In arrivo l'addio alla patente per chi è beccato col cellulare alla guida

Una novità prevista dalla riforma del Codice della Strada che approderà nei prossimi giorni in aula al Senato 

Ritiro immediato della patente per chi è sorpreso alla guida col cellulare in mano. Questa è solo una delle novità previste dal nuovo codice della strada, la cui riforma era stata approvata dalla Camera nell'ottobre del 2014, per poi rimanere bloccata per due anni al Senato.

La spinta per farla ripartire è arrivata, come riportato dal Giornale, dal presidente della commissione Trasporti di palazzo Madama, Altero Matteoli, che l'ha calendarizzata per l'esame finale, con l'obiettivo di licenziare al più presto il testo per l'aula in modo da approvarlo prima di Natale.

Le principali novità

"Lotta alla distrazione", in primis nella riforma, con provvedimenti mirati come il ritiro della patente immediato (da 15 giorni fino a 2 mesi) se pescati a smanettare con lo smartphone alla guida, e il sequestro amministrativo del telefono per verificare se un incidente sia avvenuto a causa dell'utilizzo improprio dello stesso.

I dati in merito parlano chiaro e sono allarmanti: il 75% delle persone alla guida parla al telefono, legge o scrive messaggi e addirittura naviga sui social. Questi quanto evidenziato dall'ultimo rapporto Dekra sulla sicurezza stradale. Caldeggiato da tanti "Santino", il nuovo sistema che, alla guida, inibisce la risposta agli sms avvisando "Non posso rispondere in quanto sto guidando".

Ma la riforma mira anche ad incrementare l'uso della tecnologia sulle auto: da qui l'obbligatorietà della "scatola nera" a bordo dei veicoli, norma sostenuta dallo stesso presidente della commissione di Palazzo Madama. E ancora guida autonoma e tecnologie per la garanzia di una maggiore sicurezza a bordo. Troppo presto per l'auto che potrà fare a meno del pilota (considerata l'arretratezza delle infrastrutture e la necessità di perfezionare i sistemi ci vorrà ancora molto tempo), ma ecco che il codice dovrà tenere conto degli attuali dispositivi di assistenza alla guida. Dunque, porte aperte al vivavoce integrato, al segnalatore di invasione della corsia opposta e di avvicinamento al margine della strada, frenata automatica di emergenza, specchietto che elimina l'angolo cieco. Queste tecnologie obbligatorie dovrebbero contribuire a ridurre parecchio le sciagure stradali.

Ancora si chiede l'installazione a bordo dei mezzi che portano persone di sistemi "anti-sonno" (ad esempio il volante che vibra) e di quelli "anti-abbandono" per i bambini, da inserire sul seggiolino.

Per i ciclisti, poi, è previsto l'obbligo di tenere le luci accese di sera e di avere i dispositivi catadiottrici funzionanti; con l'incentivo, a tal proposito, di aumentare le cosiddette più Zone 20 e Zone 30 a beneficio di ciclisti e pedoni. E ancora: ubicazione degli Autoveloxnei soli punti di reale pericolo; in prossimità dei rilevatori di velocità, inoltre, deve essere ben visibile il limite da rispettare.


Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

  • Pubblicato in Multe

Equitalia: la cartella arriva già a rate da 50 euro al mese

  • Equitalia: la cartella arriva già a rate da 50 euro al mese
  • La novità, dopo una prima sperimentazione, sarà a breve operativa in tutta Italia

    La rateazione con Equitalia rappresenta ormai, sempre più, la regola. A breve, infatti, le cartelle per le posizioni debitorie fino a 50mila euro arriveranno già comprensive della proposta di dilazione, con tagli da 50 euro mensili (in luogo dei 100 attuali). A confermare la novità è la stessa Equitalia con un "tweet", comunicando che la sperimentazione della "cartella precompilata" già partita da mesi in alcune città italiane (Varese, Firenze e Lecce), sta per essere estesa a tutto il territorio nazionale (leggi: "
    Equitalia, rate da 50 euro al mese per tutti i debiti fino a 50mila euro").
  • Il fine è quello di favorire le rateizzazioni che per il gruppo rappresentano circa la metà degli incassi.

Pertanto, una volta ricevuta la cartella con il piano di rientro precompilato, spetterà al contribuente decidere se estinguere il proprio debito a rate, semplicemente sottoscrivendo la proposta e restituendola a Equitalia.

Si ricorda, peraltro, che in base alla riforma fiscale, per i debiti fino a 50mila euro la concessione della dilazione è automaticamente accordata su richiesta del contribuente e senza necessità di allegare documentazione, mentre per le morosità che superano tale importo, occorre attestare la situazione di temporanea difficoltà economica. Inoltre, l'ammissione al piano di rientro vale a sospendere ogni azione di riscossione coattiva.



Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

Chiedi l’assistenza dei legali di Consumitalia in caso di ritardo del tuo volo aereo

Ritardo del volo aereo: compensazione pecuniaria

In caso di ritardo del tuo volo aereo chiedi l’assistenza dei legali di Consumitalia. Otterrai una compensazione pecuniaria fino ad euro 600 oltre ad eventuali ulteriori somme a titolo di risarcimento in tempi brevissimi.

www.consumitalia.it

*Sentenza del Giudice di Pace di Bergamo nr.392/2016

La compagnia aerea Ryanair è stata condannata al risarcimento in favore di una passeggera al pagamento di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria.

La passeggera si recava, infatti, in data 3 ottobre 2015 all’aeroporto di Bari onde imbarcarsi sul volo operato dalla Ryanair per Bergamo.

Per motivi non precisati il volo partiva e conseguentemente arrivava a destinazione con oltre tre ore di ritardo. La Ryanair non forniva prova di alcuna circostanza eccezionale e, pertanto, il Giudice adito riconosceva all’attrice la compensazione pecuniaria di euro 250 oltre alle spese legali.

 

  • Pubblicato in Viaggi

Nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua: Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17

Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17: prima applicazione della nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua. 

Nel mese di marzo 2018 un utente si è rivolto alla nostra associazione di consumatori, presso la sede territoriale di Lecce coordinata e rappresentata dall’avv. Valeria Priore, specializzata nella tutela dei consumatori.

La vicenda 

Il sig. P.F. recatosi presso i nostri uffici lamentava di aver ricevuto, a conguaglio dei propri consumi, una fattura “di rettifica” da parte di Enel Energia per la somma di euro 1.664,79 per il periodo gennaio 2013/dicembre 2017, con scadenza 2 marzo 2018. 

Dall’esame della documentazione esibita la fattura appariva immediatamente illegittima per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2016, ai sensi della Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17 (nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua). La fattura ricevuta dal sig. P.F., infatti, veniva emessa da Enel Energia successivamente all’entrata in vigore, 01.01.2018, della predetta Legge che ha drasticamente ridotto il periodo di prescrizione per gli “arretrati” che i gestori dei servizi elettrici, idrici e gas possono richiedere a “conguaglio”. 

Se fino a tale data i fornitori di energia, acqua e gas potevano chiedere conguagli risalenti fino a cinque anni prima, a partire dall’entrata in vigore della nuova Legge devono limitarsi a riconteggiare soltanto i due anni precedenti.

Altresì la richiesta della società Enel Energia si poneva in contrasto con le norme del Codice del Consumo (D. Lgs. N. 206/05) sulle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione. 

La sede territoriale di Consumitalia-Lecce, rappresentata dall’avv. Valeria Priore per conto del proprio assistito, inoltrava tempestivamente apposito reclamo chiedendo, pertanto, l’applicazione della nuova normativa in vigore, eccependo la prescrizione di buona parte dell’importo richiesto. 

A seguito del reclamo Enel Energia accoglieva lo stesso, ricalcolando la fattura contestata e riconoscendo prescritta la somma di euro 1.048,79, senza dover intraprendere altre procedure né conciliative nè giudiziali e senza gravare, quindi, sulle finanze del consumatore.

L’efficacia e la tempestività dell’intervento, oltre al continuo aggiornamento sulle forme di tutela dei consumatori ed utenti, hanno consentito alla nostra Associazione di difendere pienamente e senza ulteriori spese i diritti dell’associato ottimizzando le risorse ed i risultati, evitandogli di subire un danno palesemente ingiusto. 

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Valeria Priore, coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di Consumitalia-Lecce.

info e contatti:

Sede Territoriale: LECCE 

Indirizzo: via Duca d’Aosta, 19 - cap 73100 Lecce (LE)

Coordinatore e rappresentante: avv. Valeria Priore

Contatti: mobile +39 320  030 85 62 fax +39 0832  33 20 22

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

www.consumitalia.it

 

 

Conguaglio, consumi effettivi e rilevati: facciamo chiarezza

Sappiamo già come sia complesso leggere le bollette elettriche: una sommatoria di voci incomprensibili se non si studia e di cifre alcune delle quali con più zeri dopo la virgola. Eppure la difficile lettura della bolletta non basta a rendere la comprensione dei consumi elettrici complessa. E' importante anche capire se il consumo che ci viene fatturato è reale o stimato.

Qual è la situazione attuale e cosa dice la legge

L’ Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas ha deliberato – ormai da tempo – che le Imprese fornitrici di energia elettrica debbano provvedere almeno una volta all’anno ad una lettura del misuratore. Eppure questo non succede sempre e per tutti i fornitori.

Inoltre, sempre l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la Delibera 292/06, ha stabilito la sostituzione e l’installazione presso l’utenza finale di contatori “intelligenti” in grado di leggere a distanza il consumo di energia, che dovrebbero garantire agli utenti di pagare solo quello che consumano. Con il contatore elettronico è possibile controllare i consumi e conoscere in ogni momento l’effettiva potenza assorbita e si può beneficiare alcuni vantaggi, rispetto ai vecchi contatori, come il fatto che attraverso la lettura a distanza la bolletta verrà calcolata sulla base dei consumi puntualmente registrati, salvo casi eccezionali di temporanea impossibilità di rilevare a distanza la lettura dei consumi.

Inoltre il decreto stabilisce che in caso di contatore elettronico già attivato per rilevare i consumi per fasce orarie seguenti:

•Nel servizio di maggior tutela e per contatori con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, dal 1 gennaio 2013 la lettura va effettuata almeno 1 volta al mese.

•Nel mercato libero, la lettura dei contatori di questo tipo deve avvenire mensilmente, in particolare nell’ultimo giorno di ogni mese.

Nonostante ciò, si continua ad ricevere fatture sulla base di consumi stimati.

Consumo reale e consumo fatturato

  • I consumi rilevati indicano l’energia consumata tra due letture o autoletture consecuitive.
  • I consumi fatturati indicano l’energia elettrica fatturata in bolletta.
  • I consumi stimati sono consumi presunti determinati in funzioni di fatturazioni precedenti nel caso in cui non siano disponibili letture o autoletture.

Partiamo dal presupposto che il consumo fatturato dovrebbe essere quello reale e se così è per voi, allora non incorrete in nessun tipo di problemi.

Se invece vi arrivano i cosiddetti “conguagli”,  allora il consumo è stimato, poiché il conguaglio è una fattura che incassa il costo dei consumi realmente effettuati, in quanto nel corso del tempo il fornitore vi ha fatto pagare consumi che ha presunto.

Esistono due possibilità:

– che il consumo stimato sia inferiore a quello reale. Il fatto che il fornitore scelga di farvi pagare per un tempo il consumo presunto o stimato inferiore a quello reale evidente in quanto poi le cosiddette fatture di conguaglio (che in questo caso sono altissime e spesso coprono un consumo di anni e hanno anche un costo incrementato dell’IVA) non tardano ad arrivare e sono a triple cifre, non facilita che gli utenti facciano un uso parsimonioso dell’energia poiché si ha l’impressione di non pagare molto: questo è tutto a vantaggio del fornitore.

– che il consumo stimato sia superiore a quello reale: in questo caso dovete anticipare dei soldi non dovuti, che possono corrisponder ad IVA ed accise per fasce di consumo non reali. 

Inoltre le fatture di conguaglio sono scomode perché significa, per un’azienda o un libero professionista,  perdere tempo per rimetter mano alla contabilità degli anni precedenti.

Il calcolo del consumo sulla base del contratto

Se si ha un contratto a condizioni regolate (maggior tutela o servizio di tutela), nel periodo che intercorre tra una lettura e quella successiva, il venditore può calcolare la fattura in base a una stima presunta che tenga conto dei consumi del cliente nei periodi precedenti.

Ogni venditore deve comunicare ai propri clienti come calcola i consumi presunti. I clienti devono cioè essere messi in grado di capire con quali criteri vengono stimati i loro consumi.

Per i clienti che attivano un nuovo contratto di fornitura, la stima dei consumi si basa su ciò che hanno dichiarato al momento della firma del contratto: utilizzo, numero dei componenti della famiglia, quantità e tipo d’apparecchiatura utilizzata.

Se si ha un contratto nel mercato libero le modalità di calcolo e ricostruzione dei consumi sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore.

Praticamente tutte le compagnie si avvalgono di un Distributore locale che comunica i consumi al gestore del sevizio, oppure per i clienti serviti da contatore elettronico (che rende possibile la lettura da remoto dei consumi) la lettura fine trasmessa al gestore telematicamente.

A meno che il contratto preveda qualcosa di diverso, la lettura viene effettuata dal gestore della rete o distributore, e inviata poi alla società di vendita (Enel Energia, Edison Energia, A2A, Illumia, Acea, GDF SUEZ, HeraComm, etc).

In caso di indisponibilità o ritardo nella comunicazione, è facoltà del fornitore fatturare sulla base di valori presunti, in base ai consumi storici del Cliente ovvero in base alla potenza indicata, con riserva di conguaglio nei bimestri successivi o comunque quando tali dati saranno resi disponibili.

Come evitare le bollette con consumi stimati e le fatture di conguaglio?

L’autolettura del contatore (Delibera n. 200/99. art. 3) stabilisce se il cliente ha un contratto a condizioni regolate (in regime di maggior tutela), il venditore deve permettere ai clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (che non abbiano già un contatore elettronico con telelettura) di effettuare l’autolettura del proprio contatore, attivando strumenti – dal numero verde telefonico alla cartolina postale, dall’e-mail al sito web – che consentano al cliente di comunicare il proprio consumo. Ma come già detto questo non sempre avviene.

Se invece ci troviamo con una compagnia del mercato libero, l’unica soluzione è chiamare con assiduità il numero del call center destinato a raccogliere le autoletture. Quando le richieste dell’utente vengono disattese e/o le risposte del fornitore sono evasive, rimane sempre la possibilità di rivolgersi ad un Giudice.

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