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Nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua: Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17

Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17: prima applicazione della nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua. 

Nel mese di marzo 2018 un utente si è rivolto alla nostra associazione di consumatori, presso la sede territoriale di Lecce coordinata e rappresentata dall’avv. Valeria Priore, specializzata nella tutela dei consumatori.

La vicenda 

Il sig. P.F. recatosi presso i nostri uffici lamentava di aver ricevuto, a conguaglio dei propri consumi, una fattura “di rettifica” da parte di Enel Energia per la somma di euro 1.664,79 per il periodo gennaio 2013/dicembre 2017, con scadenza 2 marzo 2018. 

Dall’esame della documentazione esibita la fattura appariva immediatamente illegittima per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2016, ai sensi della Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17 (nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua). La fattura ricevuta dal sig. P.F., infatti, veniva emessa da Enel Energia successivamente all’entrata in vigore, 01.01.2018, della predetta Legge che ha drasticamente ridotto il periodo di prescrizione per gli “arretrati” che i gestori dei servizi elettrici, idrici e gas possono richiedere a “conguaglio”. 

Se fino a tale data i fornitori di energia, acqua e gas potevano chiedere conguagli risalenti fino a cinque anni prima, a partire dall’entrata in vigore della nuova Legge devono limitarsi a riconteggiare soltanto i due anni precedenti.

Altresì la richiesta della società Enel Energia si poneva in contrasto con le norme del Codice del Consumo (D. Lgs. N. 206/05) sulle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione. 

La sede territoriale di Consumitalia-Lecce, rappresentata dall’avv. Valeria Priore per conto del proprio assistito, inoltrava tempestivamente apposito reclamo chiedendo, pertanto, l’applicazione della nuova normativa in vigore, eccependo la prescrizione di buona parte dell’importo richiesto. 

A seguito del reclamo Enel Energia accoglieva lo stesso, ricalcolando la fattura contestata e riconoscendo prescritta la somma di euro 1.048,79, senza dover intraprendere altre procedure né conciliative nè giudiziali e senza gravare, quindi, sulle finanze del consumatore.

L’efficacia e la tempestività dell’intervento, oltre al continuo aggiornamento sulle forme di tutela dei consumatori ed utenti, hanno consentito alla nostra Associazione di difendere pienamente e senza ulteriori spese i diritti dell’associato ottimizzando le risorse ed i risultati, evitandogli di subire un danno palesemente ingiusto. 

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Valeria Priore, coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di Consumitalia-Lecce.

info e contatti:

Sede Territoriale: LECCE 

Indirizzo: via Duca d’Aosta, 19 - cap 73100 Lecce (LE)

Coordinatore e rappresentante: avv. Valeria Priore

Contatti: mobile +39 320  030 85 62 fax +39 0832  33 20 22

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

www.consumitalia.it

 

 

Strisce blu: se il parchimetro non ha il bancomat il parcheggio è gratis

Strisce blu: se il parchimetro non ha il bancomat il parcheggio è gratis

Dal 1 luglio scorso è scattato l'obbligo per i comuni di adeguare i parchimetri ai pagamenti elettronici

 
Dal 1° luglio scorso, i cittadini alle prese con i parcheggi sulle strisce blupossono sentirsi legittimati a sostare gratuitamente se il parchimetro non è adeguatamente attrezzato per i pagamenti tramite pos. Il tutto senza incorrere in alcuna sanzione per il mancato pagamento della sosta. A partire da tale data, infatti, è scattato l'obbligo imposto dalla legge di Stabilità 2016 per i comuni di adeguare i dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento per consentire i pagamenti con bancomat o carte di credito.
 
 

Il comma 901 della legge, con il fine di incentivare i pagamenti elettronici, prevede infatti che "dal 1° luglio 2016, le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 15 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada", estendendo dunque ai dispositivi di controllo di durata della sosta, l'obbligo di "accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito".

Le conseguenze sono di facile intuizione: sia per gli automobilisti che in mancanza dei dispositivi attrezzati col bancomat potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati, sia per le "casse" dei (molti) comuni che non si sono ancora adeguati, salvo che non dimostrino, come prevede la novella apportata al dl 179/2012, dalla stessa legge di stabilità, di non aver potuto ottemperare all'obbligo per "oggettiva impossibilità tecnica".

(www.StudioCataldi.it) 

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CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A.

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A. 

Nel mese di maggio 2017 un consumatore si è rivolto alla nostra associazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata attivazione dei servizi “Voce” e “Adsl” a seguito di migrazione telefonica dall’operatore di telefonia fissa F****** S.p.A. alla Wind Tre S.p.A.. Rappresentato e assistito dall'avv. Luca Sgueglia, specializzato nella tutela del consumatore, ha ottenuto un rimborso di circa € 1.600,00 oltre spese e competenze. 

La vicenda 

Il sig. ******* intestatario della linea telefonica nr. 0823 ** ** **, in data 07.02.2017 richiedeva sulla predetta utenza il passaggio dall’operatore telefonico F******* S.p.A. verso la compagnia telefonica Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.) e pertanto sottoscriveva contratto nr. 1******10. A seguito della predetta richiesta seguiva l’effettiva procedura di migrazione tra gli operatori telefonici interessati, ma la Wind Tre S.p.A. non poneva in essere le attività tecniche necessarie all’attivazione dei servizi stipulati e cui si era obbligata, determinando in pari data una mancanza totale di linea voce e connessione internet. Pertanto il sig. ********, per il tramite dell’associazione di consumatori “Consumitalia” (al quale si era rivolto per veder meglio tutelati i propri diritti), apriva una serie di reclami per l’immediata attivazione del servizio sottoscritto. La totale inadempienza nell’attivare i servizi contrattuali da parte della Wind Tre S.p.A. comportava una mancanza totale della linea voce e Adsl che si protraeva, per circa tre mesi, fino alla data in cui il sig. ******** stipulava ex novo una proposta di abbonamento con altra compagnia telefonica.

A seguito dei reclami effettuati ed alla luce del comportamento indifferente assunto dalla Wind Tre S.p.A., l’avv. Luca Sgueglia promuoveva la causa innanzi all’Autorità competente.

Alla fine della vicenda veniva riconosciuta la piena responsabilità della compagnia telefonica nel “non aver attivato” in favore del sig. ******* le prestazioni contrattuali sottoscritte.

L'avvocato Luca Sgueglia ha così commentato: “nel corso del giudizio sono emerse gravi responsabilità e inadempienze della Wind Tre S.p.A. a discapito esclusivo del sig. ******** che pertanto aveva pieno diritto ad essere indennizzato per tali fatti oltre ad essere rimborsato per le somme versate alla Wind Tre S.p.A. e non dovute per servizi mai attivati per circa tre mesi. Disagi che sono stati fonte di alterazioni comportamentali e debbono, pertanto, trovare una adeguata forma di tutela risarcitoria laddove vi è soprattutto una compromissione di valori costituzionalmente garantiti. L’art. 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e ricomprende anche le attività di svago, culturali, di intrattenimento, di relax che incidono, con modalità e gradi diversi, nella sfera psichica del soggetto leso. La tutela deve quindi ammettersi in base al precetto costituzionale violato, indipendentemente dalla prova di perdite patrimoniali, in quanto oggetto del risarcimento è la diminuzione o privazione dei valori della persona (rapporti sociali, culturali, di intrattenimento o svago ”.

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Luca Sgueglia fondatore della nostra associazione.

www.consumitalia.it

info e contatti:

CONSUMITALIA 
 Via Messina, 37 - 81022 Casagiove (CE)
 ufficio e fax +39 0823 17 63 605  mobile +39 334 25 96 265
 mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sede Territoriale di NAPOLI/CENTRO DIREZIONALE e BENEVENTO

CONSUMITALIA: sedi territoriali di Napoli/centro direzionale e Benevento

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che sono operative le nuove sedi di NAPOLI/CENTRO DIREZIONALE e di BENEVENTO.

Pertanto tutti i cittadini delle predette località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso le nostre nuove sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

Entrambe le sedi territoriali saranno coordinate e rappresentate dagli avv.ti Ornella Palmieri e Domenico Pizzillo, specializzati nella tutela del consumatore.

La loro esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di Napoli/centro direzionale e di Benevento è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team ai nostri nuovi referenti: avv.ti Ornella Palmieri e Domenico Pizzillo, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

Riferimenti e contatti 

Sede Territoriale: NAPOLI

Centro Direzionale Isola G1

via G. Porzio nr. 4 scala C, VI° piano int. 39 - cap 80143 Napoli (NA)

Coordinatore Territoriale: avv.ti Ornella Palmieri/Domenico Pizzillo

Contatti: mobile: 328 64 58 027 ufficio/fax 081 35 92 841

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Sede Territoriale: BENEVENTO

Indirizzo: via Grimoaldo Re nr. 24 - Benevento (BN) 82100

Coordinatore Territoriale: avv.ti Ornella Palmieri/Domenico Pizzillo

Contatti: mobile: 328 64 58 027 ufficio/fax 0824 31 04 25 0824 35 50 55

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Vodafone sanzionata dall'antitrust per l'attivazione automatica del sevizio aggiuntivo "vodafone exclusive"

L’Antitrust ha irrogato una sanzione di un milione di euro a Vodafone Italia S.p.A. per il servizio accessorio aggiuntivo non richiesto “Vodafone Exclusive”, ritenendo che tale offerta abbia comportato un pagamento supplementare rispetto alla remunerazione concordata, in violazione del Codice del Consumo. A partire dal 31 agosto 2015, secondo gli accertamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la società ha attuato nei confronti dei propri clienti, le seguenti condotte:

l’attivazione automatica del servizio “Vodafone Exclusive” senza il consenso espresso e preventivo (opt-in) dei clienti;
l’addebito automatico del relativo costo mensile (1,90 euro) e il rifiuto alle richieste di rimborso a seguito dell’attivazione automatica di un servizio non richiesto dai consumatori.

In base alle verifiche dell’Antitrust, il pacchetto offerto si configura come un servizio accessorio aggiuntivo alla luce di diverse considerazioni, tra le quali:

la navigazione sulla rete 4G è consentita solo a coloro che dispongono della condizioni tecniche necessarie;
la possibilità di disporre di 2 ingressi al cinema al prezzo di un biglietto è garantita unicamente a un numero circoscritto di cinema aderenti alla promozione;
l’accesso al servizio clienti dedicato 193 è meramente aggiuntivo rispetto al servizio clienti già esistente.

L’Agcm ha imputato perciò all’impresa una condotta poco trasparente per quanto riguarda sia l’attivazione del servizio sia la modalità di addebito degli importi: il consumatore non è stato messo nella condizione, infatti, di rendersi conto che “Vodafone Exclusive” era stato effettivamente attivato sui propri apparati mobili e che gli importi mensili relativi a questo servizio venivano prelevati sistematicamente dal credito residuo dei clienti. A giudizio dell’Antitrust, tale condotta costituisce una violazione dell’articolo 65 del Codice del Consumo, con riferimento ai clienti che hanno sottoscritto un contratto dopo il 13 giugno 2014, sanzionandola e vietandone la continuazione.

L’Autorità ha anche imposto a Vodafone di pubblicare per trenta giorni consecutivi sulla home page del proprio sito web un estratto del provvedimento dell’Autorità, predisponendo un’icona denominata “Comunicazione a tutela dei consumatori”.

SKY - MODIFICA FATTURAZIONE MENSILE: c’è tempo fino al 27 OTTOBRE per esercitare il diritto di recesso e si può fare anche via mail

SKY – MODIFICA FATTURAZIONE MENSILE

Per chi non fosse interessato ad accettare questa variazione di contratto, c’è tempo fino al 27 OTTOBRE per esercitare il diritto di recesso e si può fare anche via mail (le norme del nuovo decreto concorrenza permettono la disdetta con la stessa facilità con cui si sottoscrive un abbonamento.)

Dal 1° di ottobre i clienti Sky pagheranno di più il loro abbonamento.

Dal 1° ottobre i clienti Sky vedranno il loro abbonamento alla pay tv costare di più: un aumento dell'8,6% in un anno. Il motivo è una modifica unilaterale di contratto che prevede la fatturazione ogni 4 settimane invece che ogni 30 giorni.

La nuova periodicità di fatturazione ogni 4 settimane comporta, se hai scelto la fatturazione mensile, la ricezione di 13 fatture in un anno e non più 12; se hai scelto una fatturazione bimestrale, il costo dell’abbonamento sarà calcolato e fatturato ogni 8 settimane.

Ciò vale anche per i clienti Home Pack, ovvero quelli che hanno il pacchetto Sky+Fastweb e ricevono un'unica fattura congiunta: la parte della fattura relativa a Fastweb, infatti, già da qualche mese è calcolata sulla base delle 4 settimane.

C'è il diritto di recesso senza penali 

Per avvisare di questa modifica contrattuale, oltre alla comunicazione sul sito, Sky ha avvertito i suoi clienti via email. Per chi non fosse interessato ad accettare questa variazione di contratto, c’è tempo fino al 27 OTTOBRE per esercitare il diritto di recesso, senza costi e senza penali.

Per recedere non è più necessario inviare una raccomandata A/R a Sky.

Se fino ad oggi serviva una raccomandata, o una PEC, per i 28 giorni Sky offre anche la semplice opzione web mail tramite una pagina dedicata. Questa opzione presto sarà estesa anche agli altri servizi.

cliccate su questo link per i moduli https://www.sky.it/assistenza/info-disdetta/sky.html#moduli

 

Infine ricordiamo, in ogni caso, che Sky non è tra le aziende che rientrano nel procedimento sanzionatorio deciso dal Commissario Agcom Posteraro. Intervistato da Pagliarini Enrico su Radio 24 il commissario aveva spiegato che AGCOM non può infatti fare nulla nei confronti della decisione di Sky di passare dalla mensilità ai 28 giorni perché le norme seguite in questo caso sono quelle legate al codice delle comunicazione elettroniche e per Sky, che è una Pay TV, valgono quelle per il settore dell’audiovisivo.

 

Per ASSISTENZA e segnalazioni inviate una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure potete recarvi presso le nostre sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri rappresentanti. Per sapere dove siamo andate sul sito www.consumitalia.itoppure cliccate sul seguente link http://www.consumitalia.it/index.php/possibilita/legali-consulenti-e-sedi

 

WWW.CONSUMITALIA.IT

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Facebook: scatta la diffamazione aggravata per chi insulta in bacheca

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8328/2016, ha confermato la linea dura nei casi di offese pubblicate sui social network

Che differenza c’è fra l’offesa arrecata a una persona tramite un "post" pubblicato sulla bacheca di Facebook e l'offesa a mezzo stampa? Nessuna sotto il profilo penale perché entrambe le condotte integrano il reato di diffamazione. A dirlo è stata la Corte di Cassazione con una recente sentenza, lan.8328/16 con cui tornata ad esprimersi su una questione di rilevante interesse nell'era del web 2.0. ossia quello della diffamazione a mezzo Facebook. Il reato di diffamazione disciplinato dall’595 codice penalepunisce chiunque, fuori dei casi in cui si configura il reato d'ingiuria, offende l'altrui reputazione comunicando con più persone; il 3^ comma della norma prevede come circostanza aggravante del reato l'offesa recata a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. La Suprema Corte ha statuito infatti che anche la rete di amicizie di Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e di amplificare l'offesa in ambiti sociali allargati . Da ciò ne consegue cheper chi offende a mezzo Facebook può scattare sia il reato di diffamazione sia l’aggravante del mezzo di pubblicità perché il fatto viene commesso sfruttando la pubblicizzazione su un profilo di Facebook. 

Descrizione del caso sottoposto all’attenzione della Cassazione

La vicenda di cui si è occupata la Corte di Cassazione ha riguardato un caso di diffamazione aggravata ai danni dell’attuale presidente della Croce Rosa Italiana, Francesco Rocca, all’epoca dei fatti commissario straordinario della Cri. Un componente della stessa associazione, dissentendo da alcune scelte e iniziative adottate, aveva infatti diffuso ad ampio raggio su Facebook diversi post offensivitramite la bacheca, allegando anche una foto che ritraeva la persona offesa. Dopo la condanna da parte dei giudici di merito egli ha deciso di proporre ricorso per Cassazione sottolineando che le copie stampate delle pagine internet, allegate alla querela sporta dalla parte offesa, non offrivano da sole garanzie certe, né sull'autenticità e integrità dei messaggi, né sulla loro provenienza da un eventuale sito effettivamente intestato a lui. Gli Ermellini hanno però ritenuto non decisive le sue doglianze e si sono concentrati sulle funzioni e sulle possibili modalità di utilizzo diFacebook. Una delle quali può estrinsecarsi nella socializzazione da parte di gruppi di soggetti delle rispettive esperienze di vita, come è successo nel caso di specie. Viene a valorizzarsi in tali casi innanzitutto il rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti.

Funzione dei social media e reato di diffamazione aggravata

I giudici di legittimità hanno statuito quindi che pubblicare su un profilo di Facebook, una certa frase diffamatoria significa renderla sempre leggibile e condivisibile da più persone, che può essere più o meno ampia a seconda che il contenuto sia pubblico o riservato. Ne consegue che la pubblicazione di un commento offensivo su FB che realizzando di conseguenza la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo a determinare la circolazione della frase tra un gruppo di persone, configura il reato aggravato di cui all’articolo 595 codice penale, 3^ comma. E ciò perché per la consumazione del reato è sufficiente raggiungere una pluralità di persone, da cui consegue un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. Insindacabile deve dunque ritenersi la decisione della Suprema Corte di condannare l’imputato alla pena di 1.500 euro di multa.

 

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