Nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua: Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17

Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17: prima applicazione della nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua. 

Nel mese di marzo 2018 un utente si è rivolto alla nostra associazione di consumatori, presso la sede territoriale di Lecce coordinata e rappresentata dall’avv. Valeria Priore, specializzata nella tutela dei consumatori.

La vicenda 

Il sig. P.F. recatosi presso i nostri uffici lamentava di aver ricevuto, a conguaglio dei propri consumi, una fattura “di rettifica” da parte di Enel Energia per la somma di euro 1.664,79 per il periodo gennaio 2013/dicembre 2017, con scadenza 2 marzo 2018. 

Dall’esame della documentazione esibita la fattura appariva immediatamente illegittima per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2016, ai sensi della Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17 (nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua). La fattura ricevuta dal sig. P.F., infatti, veniva emessa da Enel Energia successivamente all’entrata in vigore, 01.01.2018, della predetta Legge che ha drasticamente ridotto il periodo di prescrizione per gli “arretrati” che i gestori dei servizi elettrici, idrici e gas possono richiedere a “conguaglio”. 

Se fino a tale data i fornitori di energia, acqua e gas potevano chiedere conguagli risalenti fino a cinque anni prima, a partire dall’entrata in vigore della nuova Legge devono limitarsi a riconteggiare soltanto i due anni precedenti.

Altresì la richiesta della società Enel Energia si poneva in contrasto con le norme del Codice del Consumo (D. Lgs. N. 206/05) sulle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione. 

La sede territoriale di Consumitalia-Lecce, rappresentata dall’avv. Valeria Priore per conto del proprio assistito, inoltrava tempestivamente apposito reclamo chiedendo, pertanto, l’applicazione della nuova normativa in vigore, eccependo la prescrizione di buona parte dell’importo richiesto. 

A seguito del reclamo Enel Energia accoglieva lo stesso, ricalcolando la fattura contestata e riconoscendo prescritta la somma di euro 1.048,79, senza dover intraprendere altre procedure né conciliative nè giudiziali e senza gravare, quindi, sulle finanze del consumatore.

L’efficacia e la tempestività dell’intervento, oltre al continuo aggiornamento sulle forme di tutela dei consumatori ed utenti, hanno consentito alla nostra Associazione di difendere pienamente e senza ulteriori spese i diritti dell’associato ottimizzando le risorse ed i risultati, evitandogli di subire un danno palesemente ingiusto. 

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Valeria Priore, coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di Consumitalia-Lecce.

info e contatti:

Sede Territoriale: LECCE 

Indirizzo: via Duca d’Aosta, 19 - cap 73100 Lecce (LE)

Coordinatore e rappresentante: avv. Valeria Priore

Contatti: mobile +39 320  030 85 62 fax +39 0832  33 20 22

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

www.consumitalia.it

 

 

Cartelle Equitalia: possibili sconti a partire dal 2017

Allo studio del Governo un emendamento da inserire nella Legge di Bilancio che cancellerebbe sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione per chi decidesse di regolarizzare, anche ratealmente, la propria posizione con il fisco

In molti hanno pensato a una manovra politica mirata a ritrovare consensi in un momento in cui la popolarità del Governo non è certamente alle stelle, ma l’ipotesi riportata dal quotidiano Il Giornale, qualora confermata, potrebbe rappresentare una buona notizia per oltre 2 milioni e mezzo di contribuenti, tra persone fisiche e imprese, oltre che per le casse dello Stato che, secondo le stime, ne ricaverebbe circa 2 miliardi di euro.

Si tratta dell’inserimento in Legge di bilancio, nel capitolo ‘Lotta all’evasione fiscale’, di un emendamento che prevede l’abolizione di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione, per chi decidesse di saldare i propri conti con il fisco pagando, anche ratealmente, le cartelle Equitalia. La misura, che potrebbe quindi essere operativa già a partire da gennaio 2017,  riguarderebbe i debiti iscritti a ruolo inferiori a 100mila euro, con la possibilità di rateizzazione, sempre secondo indiscrezioni captate, in un periodo massimo di tre anni, con possibilità di estensione per chi già è alle prese con un pagamento rateale.

Non si tratterebbe dunque di una vero e proprio condono, quanto piuttosto di uno sconto che premierebbe chi volontariamente decidesse di regolarizzare la propria posizione fiscale; una facilitazione per molti soggetti, in primis imprese in crisi, che non avrebbero altrimenti la possibilità di onorare il pagamento di importi divenuti nel tempo troppo salati proprio a causa di interessi e sanzioni.

Il provvedimento allo studio del Governo, andrebbe nella stessa direzione del disegno di legge n. 2257 presentato nei mesi scorsi al Senato e attualmente all’esame della Commissione Finanze e Tesoro di Palazzo Madama. Il testo del ddl in materia di ‘rottamazione dei ruoli’ prevede che Equitalia venga obbligata d’ufficio a proporre al contribuente la definizione della propria situazione debitoria, a ‘saldo e stralcio’, con azzeramento di sanzioni, interessi e aggi, mediante un piano di rateizzazione.

In tal caso però, il numero dei destinatari della misura sarebbe decisamente inferiore in quanto la stessa sarebbe riservata solo ai contribuenti in “grave difficoltà finanziaria” (ossia coloro che hanno debiti iscritti a ruolo costituiti per oltre il 50% da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010) e in “momentanea difficoltà finanziaria” (ovvero, coloro i cui debiti, iscritti a ruolo, sono rappresentati per oltre la metà da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012).

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A.

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A. 

Nel mese di maggio 2017 un consumatore si è rivolto alla nostra associazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata attivazione dei servizi “Voce” e “Adsl” a seguito di migrazione telefonica dall’operatore di telefonia fissa F****** S.p.A. alla Wind Tre S.p.A.. Rappresentato e assistito dall'avv. Luca Sgueglia, specializzato nella tutela del consumatore, ha ottenuto un rimborso di circa € 1.600,00 oltre spese e competenze. 

La vicenda 

Il sig. ******* intestatario della linea telefonica nr. 0823 ** ** **, in data 07.02.2017 richiedeva sulla predetta utenza il passaggio dall’operatore telefonico F******* S.p.A. verso la compagnia telefonica Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.) e pertanto sottoscriveva contratto nr. 1******10. A seguito della predetta richiesta seguiva l’effettiva procedura di migrazione tra gli operatori telefonici interessati, ma la Wind Tre S.p.A. non poneva in essere le attività tecniche necessarie all’attivazione dei servizi stipulati e cui si era obbligata, determinando in pari data una mancanza totale di linea voce e connessione internet. Pertanto il sig. ********, per il tramite dell’associazione di consumatori “Consumitalia” (al quale si era rivolto per veder meglio tutelati i propri diritti), apriva una serie di reclami per l’immediata attivazione del servizio sottoscritto. La totale inadempienza nell’attivare i servizi contrattuali da parte della Wind Tre S.p.A. comportava una mancanza totale della linea voce e Adsl che si protraeva, per circa tre mesi, fino alla data in cui il sig. ******** stipulava ex novo una proposta di abbonamento con altra compagnia telefonica.

A seguito dei reclami effettuati ed alla luce del comportamento indifferente assunto dalla Wind Tre S.p.A., l’avv. Luca Sgueglia promuoveva la causa innanzi all’Autorità competente.

Alla fine della vicenda veniva riconosciuta la piena responsabilità della compagnia telefonica nel “non aver attivato” in favore del sig. ******* le prestazioni contrattuali sottoscritte.

L'avvocato Luca Sgueglia ha così commentato: “nel corso del giudizio sono emerse gravi responsabilità e inadempienze della Wind Tre S.p.A. a discapito esclusivo del sig. ******** che pertanto aveva pieno diritto ad essere indennizzato per tali fatti oltre ad essere rimborsato per le somme versate alla Wind Tre S.p.A. e non dovute per servizi mai attivati per circa tre mesi. Disagi che sono stati fonte di alterazioni comportamentali e debbono, pertanto, trovare una adeguata forma di tutela risarcitoria laddove vi è soprattutto una compromissione di valori costituzionalmente garantiti. L’art. 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e ricomprende anche le attività di svago, culturali, di intrattenimento, di relax che incidono, con modalità e gradi diversi, nella sfera psichica del soggetto leso. La tutela deve quindi ammettersi in base al precetto costituzionale violato, indipendentemente dalla prova di perdite patrimoniali, in quanto oggetto del risarcimento è la diminuzione o privazione dei valori della persona (rapporti sociali, culturali, di intrattenimento o svago ”.

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Luca Sgueglia fondatore della nostra associazione.

www.consumitalia.it

info e contatti:

CONSUMITALIA 
 Via Messina, 37 - 81022 Casagiove (CE)
 ufficio e fax +39 0823 17 63 605  mobile +39 334 25 96 265
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CONSUMITALIA - SEDE DI ARIANO IRPINO

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta CONSUMITALIA è lieta di comunicare che dal 09.04.2018 è operativa e presente anche nell’area di ARIANO IRPINO (AV) e più precisamente nel comune di MELITO IRPINO (AV).

Pertanto tutti i cittadini del predetto comune e delle aree limitrofe località bisognosi di assistenza e tutela possono recarsi presso la nostra nuova sede e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti.

 

La sede territoriale di ARIANO IRPINO (AV) è ubicata nel comune di Melito Irpino (AV) alla Via Alcide De Gasperi nr. 3 coordinata e rappresentata dagli avv.ti Tonia Leone e Isabella Tammaro, specializzate nella tutela del consumatore.

La loro esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che esprime tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di ARIANO IRPINO (AV) è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team ai nuovi referenti: avv.ti Isabella Tammaro e Tonia Leone, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

CONTATTI:

Sede Territoriale: ARIANO IRPINO

Indirizzo: Via Alcide De Gasperi, 3 - cap 83030 Melito Irpino (AV)

Coordinatore Territoriale: avv. Isabella Tammaro - contatti: +39 328 38 497 26

Coordinatore Territoriale: avv. Tonia Leone - contatti: +39 349 58 35 916

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Condominio: l’opposizione a decreto ingiuntivo non blocca la delibera sulle spese

Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 11/01/2016 n° 77

In ipotesi di nullità o inesistenza della delibera assembleare, ovvero in quei casi ove non opera il termine di decadenza ex art. 1137 c.c., previsto per i vizi che comportano l’annullabilità della delibera, si radica una competenza funzionale del giudice, già investito dell’impugnativa della delibera, il quale, anche in tali casi, ha il potere di decidere sulla sospensione dell’efficacia della delibera, che resta escluso, quindi, in capo al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Con questo pronunciamento il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 77, depositata l’11 gennaio 2016, ha chiarito i confini, in tema di sospensione, tra il giudice innanzi al quale pende l’impugnazione della delibera assembleare e quello dell’opposizione a decreto ingiuntivo sui canoni.

Una donna si opponeva al decreto ingiuntivo emanato per i canoni dalla stessa inevasi, nel contempo chiedendo la sospensione del giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace, in attesa dell’esito di quello pendente davanti al Tribunale, chiamato a giudicare sulla validità di due delibere assembleari aventi ad oggetto anche le spese contestate. Il giudice di pace rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. La donna impugnava, quindi, la sentenza innanzi al Tribunale, chiedendo, altresì, di disporre la riunione del giudizio con quello pendente, tra le medesime parti, davanti al Tribunale, per connessione oggettiva e soggettiva. Osservava, infatti, che il giudizio già radicato aveva ad oggetto le delibere con le quali l’assemblea condominiale aveva approvato le quote in seguito richieste con il decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale rigetta l’appello ritenendo non proponibile l’azione formulata per il tramite dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Il Giudice osserva che, nella specie, ricorre identità tra i motivi che fondavano l’impugnativa ex art. 1137 c.c. della delibera di approvazione del riparto delle spese e quelli che l’appellante poneva a fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

L’opposizione risulterebbe, inoltre, improponibile, pure se si facessero valere motivi differenti da quelli che hanno formato oggetto dell’impugnativa della delibera, in quanto opera il termine di decadenza ex art. 1137 c.c. Richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 4421 del 27 febbraio 2007), che esclude il potere di sospensione ex art. 295 c.p.c. in materia, il Tribunale ha quindi concluso che pure in ipotesi di nullità o inesistenza della delibera, ossia in quei casi in cui non va osservato il termine di decadenza ex art. 1137 c.c., previsto per i vizi che comportano l’annullabilità della delibera, si radica una competenza funzionale del giudice già investito della impugnativa della delibera, il quale anche in questi casi ha il potere di sospendere o meno l’efficacia della delibera, che non può, quindi, essere richiesto al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Precisa, infine, che quando non sia stata proposta l’impugnativa della delibera nulla o inesistente, ma solo l’opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice di quest’ultima può decidere sulla sospensione della sua efficacia, qualora ravvisi la ricorrenza della nullità o inesistenza della delibera, ove, quindi, non opererebbe il termine di decadenza ex art. 1137 c.c. Si tratterebbe infatti di una ipotesi in cui la nullità o l’inesistenza della delibera dal condomino può essere fatta valere, in via di eccezione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

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