Separazione: non rispettare gli orari di visita ai figli non è reato

Separazione: non rispettare gli orari di visita ai figli non è reato

Non integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, il comportamento del padre non convivente che interpreti con elasticità gli orari di visita dei figli minori, in regime di affidamento congiunto, stabiliti in sede di separazione consensuale. Tale atteggiamento viola solo le regole della "buona prassi", e non appare penalmente sanzionabile.
Lo ha stabilito il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione penale, nella sentenza n. 641/2016 (qui sotto allegata). L'imputato, padre dei due bambini, conviventi con la madre, per i quali era stato disposto l'affidamento condiviso, era stato accusato di aver eluso il provvedimento emesso dal Tribunale relativamente alla separazione, non rispettando reiteratamente i tempi e modi di frequentazione previsti e omettendo di riconsegnare i piccoli alla madre nei tempi e modalità previsti.
 
Gli accordi di separazione consensuale omologati, evidenzia il giudice, prevedevano, tra l'altro, la facoltà per il padre di tenere i figli a settimane alterne sulla scorta di un calendario ovvero, al di là del calendario già concordato fra le parti, previo accordo tra i coniugi e tenuto conto delle esigenze scolastiche dei minori. Inoltre, si precisava che, ove il padre avesse voluto tenere con sé i figli anche dopo le ore 21.00 era suo dovere accompagnare i minori a scuola l'indomani mattina.
Sarebbero due gli episodi violativi denunciati ed emersi in sede dibattimentale a seguito dell'esame della persona offesa. Una prima volta, il padre avrebbe dovuto riaccompagnare i bambini a casa alle 21:00 ma questi, invece, venivano trattenuti presso la sua abitazione oltre l'orario per vedere una partita di calcio. La donna, chiedeva l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri che, entrati nell'abitazione constatavano che i bambini erano tranquilli a guardare la TV. Per questo acconsentiva, infine, a lasciare che i bambini trascorressero la notte con il padre. 
Quanto al secondo episodio denunciato, il padre, come riferito dalla madre, pur dovendo tenere con sé i bambini dalle 18.30 alle 21.00, si era presentato in anticipo, alle 17.00 per l'esattezza, all'uscita di scuola e, nonostante l'opposizione verbale della madre, aveva comunque portato via il figlio minore. 
L'imputato nel corso del suo esame non ha negato quanto dichiarato dalla persona offesa, tuttavia, lo stesso ha riferito che, riguardo al primo dei fatti accaduti, quella sera aveva avvisato la ex moglie che avrebbero fatto tardi in quanto alla tv c'era una partita di calcio e i bambini l'avrebbero guardata con il padre. Quanto al secondo episodio, lo stesso riferiva di aver avvisato la madre dei suoi figli che sarebbe andato lui stesso a prendere i bambini all'uscita dalla scuola, anziché attendere. 
Fatte queste necessarie premesse, il giudice ritiene che l'imputato debba essere mandato assolto dall'accusa di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 comma 2 c.p.), così come prospettato. Infatti, evidenzia il Tribunale richiamandosi a diffusa giurisprudenza, ai fini dell'integrazione del reato di cui si discute, non è reputata sufficiente la mera inottemperanza o un semplice rifiuto di eseguire il provvedimento giudiziale, ma occorre un comportamento, commissivo o omissivo, diretto a frustrare o a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale.

Senz'altro, il comportamento del padre, per come emerso a dibattimento, denota una certa elasticità nei rapporti con la ex coniuge riguardo all'esercizio dei diritti di visita che pure gli competono, in quanto genitore affidatario dei minori. Tuttavia, tali comportamenti non sono da considerarsi "elusione" del provvedimento del giudice, punibile ex art. 388 c.p., ma mera violazione di "regole di buona prassi", non penalmente sanzionabile.
 
Tuttavia, soggiunge il Tribunale, le condotta può avere conseguenze civilistiche, ben potendo il genitore affidatario richiedere modifiche del provvedimento, qualora provi che l'iniziativa dell'altro genitore affidatario sia pregiudizievole per il minore.
 


Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

Cassazione: gli sms extraconiugali portano alla separazione con addebito

Cassazione: gli sms extraconiugali portano alla separazione con addebito

I messaggi sono costati cari a un marito di Milano, che dovrà versare duemila euro al mese di mantenimento allʼex e tremila euro per i tre figli

L'amante costa cara a un milanese. Gli sms "extraconiugali" sono stati, infatti, ritenuti sufficienti a suffragare la richiesta di separazione con addebito a carico del marito che è venuto meno al dovere di fedeltà. A sentenziarlo la Cassazione, che ha confermato la decisione della Corte di Appello di Milano sulla separazione di una coppia bene del capoluogo lombardo. Nella sentenza 5510 ha così giustificato "l'addebito per la violazione dell'obbligo di fedeltà, in ragione della scoperta, nel novembre 2007, di messaggi amorosi pervenuti sul cellulare" del marito e scoperti dalla moglie. A lei andranno duemila euro al mese, ai figli tremila.

Senza successo, il marito fedifrago ha cercato di sostenere che il matrimonio era traballante già da anni e che la scoperta della sua relazione extraconiugale aveva solo "aggravato una crisi coniugale presente da tempo". La Cassazione gli ha obiettato che nella coppia c'era già stata una "riconciliazione" nel 2002, anno della nascita dell'ultima figlia, e che a far venire meno la ritrovata "unità" era stata proprio la "scoperta dell'infedeltà" appresa nel 2007 dalla moglie che, per caso o deliberatamente, aveva deciso di dare un'occhiatina al cellulare di Enrico.

Ora l'ex marito deve versarle duemila euro al mese di mantenimento, e tremila euro al mese per il mantenimento dei tre figli, oltre al pagamento totale delle spese straordinarie concordate tra le parti. Per la conflittualità dei due genitori, i due figli ancora minori sono stati affidati al Comune di Milano con collocamento presso la madre.

fonte: tgcom24 - http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lombardia/cassazione-gli-sms-extraconiugali-portano-alla-separazione-con-addebito_3060273-201702a.shtml

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