Nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua: Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17

Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17: prima applicazione della nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua. 

Nel mese di marzo 2018 un utente si è rivolto alla nostra associazione di consumatori, presso la sede territoriale di Lecce coordinata e rappresentata dall’avv. Valeria Priore, specializzata nella tutela dei consumatori.

La vicenda 

Il sig. P.F. recatosi presso i nostri uffici lamentava di aver ricevuto, a conguaglio dei propri consumi, una fattura “di rettifica” da parte di Enel Energia per la somma di euro 1.664,79 per il periodo gennaio 2013/dicembre 2017, con scadenza 2 marzo 2018. 

Dall’esame della documentazione esibita la fattura appariva immediatamente illegittima per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2016, ai sensi della Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17 (nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua). La fattura ricevuta dal sig. P.F., infatti, veniva emessa da Enel Energia successivamente all’entrata in vigore, 01.01.2018, della predetta Legge che ha drasticamente ridotto il periodo di prescrizione per gli “arretrati” che i gestori dei servizi elettrici, idrici e gas possono richiedere a “conguaglio”. 

Se fino a tale data i fornitori di energia, acqua e gas potevano chiedere conguagli risalenti fino a cinque anni prima, a partire dall’entrata in vigore della nuova Legge devono limitarsi a riconteggiare soltanto i due anni precedenti.

Altresì la richiesta della società Enel Energia si poneva in contrasto con le norme del Codice del Consumo (D. Lgs. N. 206/05) sulle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione. 

La sede territoriale di Consumitalia-Lecce, rappresentata dall’avv. Valeria Priore per conto del proprio assistito, inoltrava tempestivamente apposito reclamo chiedendo, pertanto, l’applicazione della nuova normativa in vigore, eccependo la prescrizione di buona parte dell’importo richiesto. 

A seguito del reclamo Enel Energia accoglieva lo stesso, ricalcolando la fattura contestata e riconoscendo prescritta la somma di euro 1.048,79, senza dover intraprendere altre procedure né conciliative nè giudiziali e senza gravare, quindi, sulle finanze del consumatore.

L’efficacia e la tempestività dell’intervento, oltre al continuo aggiornamento sulle forme di tutela dei consumatori ed utenti, hanno consentito alla nostra Associazione di difendere pienamente e senza ulteriori spese i diritti dell’associato ottimizzando le risorse ed i risultati, evitandogli di subire un danno palesemente ingiusto. 

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Valeria Priore, coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di Consumitalia-Lecce.

info e contatti:

Sede Territoriale: LECCE 

Indirizzo: via Duca d’Aosta, 19 - cap 73100 Lecce (LE)

Coordinatore e rappresentante: avv. Valeria Priore

Contatti: mobile +39 320  030 85 62 fax +39 0832  33 20 22

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

www.consumitalia.it

 

 

Conguaglio, consumi effettivi e rilevati: facciamo chiarezza

Sappiamo già come sia complesso leggere le bollette elettriche: una sommatoria di voci incomprensibili se non si studia e di cifre alcune delle quali con più zeri dopo la virgola. Eppure la difficile lettura della bolletta non basta a rendere la comprensione dei consumi elettrici complessa. E' importante anche capire se il consumo che ci viene fatturato è reale o stimato.

Qual è la situazione attuale e cosa dice la legge

L’ Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas ha deliberato – ormai da tempo – che le Imprese fornitrici di energia elettrica debbano provvedere almeno una volta all’anno ad una lettura del misuratore. Eppure questo non succede sempre e per tutti i fornitori.

Inoltre, sempre l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la Delibera 292/06, ha stabilito la sostituzione e l’installazione presso l’utenza finale di contatori “intelligenti” in grado di leggere a distanza il consumo di energia, che dovrebbero garantire agli utenti di pagare solo quello che consumano. Con il contatore elettronico è possibile controllare i consumi e conoscere in ogni momento l’effettiva potenza assorbita e si può beneficiare alcuni vantaggi, rispetto ai vecchi contatori, come il fatto che attraverso la lettura a distanza la bolletta verrà calcolata sulla base dei consumi puntualmente registrati, salvo casi eccezionali di temporanea impossibilità di rilevare a distanza la lettura dei consumi.

Inoltre il decreto stabilisce che in caso di contatore elettronico già attivato per rilevare i consumi per fasce orarie seguenti:

•Nel servizio di maggior tutela e per contatori con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, dal 1 gennaio 2013 la lettura va effettuata almeno 1 volta al mese.

•Nel mercato libero, la lettura dei contatori di questo tipo deve avvenire mensilmente, in particolare nell’ultimo giorno di ogni mese.

Nonostante ciò, si continua ad ricevere fatture sulla base di consumi stimati.

Consumo reale e consumo fatturato

  • I consumi rilevati indicano l’energia consumata tra due letture o autoletture consecuitive.
  • I consumi fatturati indicano l’energia elettrica fatturata in bolletta.
  • I consumi stimati sono consumi presunti determinati in funzioni di fatturazioni precedenti nel caso in cui non siano disponibili letture o autoletture.

Partiamo dal presupposto che il consumo fatturato dovrebbe essere quello reale e se così è per voi, allora non incorrete in nessun tipo di problemi.

Se invece vi arrivano i cosiddetti “conguagli”,  allora il consumo è stimato, poiché il conguaglio è una fattura che incassa il costo dei consumi realmente effettuati, in quanto nel corso del tempo il fornitore vi ha fatto pagare consumi che ha presunto.

Esistono due possibilità:

– che il consumo stimato sia inferiore a quello reale. Il fatto che il fornitore scelga di farvi pagare per un tempo il consumo presunto o stimato inferiore a quello reale evidente in quanto poi le cosiddette fatture di conguaglio (che in questo caso sono altissime e spesso coprono un consumo di anni e hanno anche un costo incrementato dell’IVA) non tardano ad arrivare e sono a triple cifre, non facilita che gli utenti facciano un uso parsimonioso dell’energia poiché si ha l’impressione di non pagare molto: questo è tutto a vantaggio del fornitore.

– che il consumo stimato sia superiore a quello reale: in questo caso dovete anticipare dei soldi non dovuti, che possono corrisponder ad IVA ed accise per fasce di consumo non reali. 

Inoltre le fatture di conguaglio sono scomode perché significa, per un’azienda o un libero professionista,  perdere tempo per rimetter mano alla contabilità degli anni precedenti.

Il calcolo del consumo sulla base del contratto

Se si ha un contratto a condizioni regolate (maggior tutela o servizio di tutela), nel periodo che intercorre tra una lettura e quella successiva, il venditore può calcolare la fattura in base a una stima presunta che tenga conto dei consumi del cliente nei periodi precedenti.

Ogni venditore deve comunicare ai propri clienti come calcola i consumi presunti. I clienti devono cioè essere messi in grado di capire con quali criteri vengono stimati i loro consumi.

Per i clienti che attivano un nuovo contratto di fornitura, la stima dei consumi si basa su ciò che hanno dichiarato al momento della firma del contratto: utilizzo, numero dei componenti della famiglia, quantità e tipo d’apparecchiatura utilizzata.

Se si ha un contratto nel mercato libero le modalità di calcolo e ricostruzione dei consumi sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore.

Praticamente tutte le compagnie si avvalgono di un Distributore locale che comunica i consumi al gestore del sevizio, oppure per i clienti serviti da contatore elettronico (che rende possibile la lettura da remoto dei consumi) la lettura fine trasmessa al gestore telematicamente.

A meno che il contratto preveda qualcosa di diverso, la lettura viene effettuata dal gestore della rete o distributore, e inviata poi alla società di vendita (Enel Energia, Edison Energia, A2A, Illumia, Acea, GDF SUEZ, HeraComm, etc).

In caso di indisponibilità o ritardo nella comunicazione, è facoltà del fornitore fatturare sulla base di valori presunti, in base ai consumi storici del Cliente ovvero in base alla potenza indicata, con riserva di conguaglio nei bimestri successivi o comunque quando tali dati saranno resi disponibili.

Come evitare le bollette con consumi stimati e le fatture di conguaglio?

L’autolettura del contatore (Delibera n. 200/99. art. 3) stabilisce se il cliente ha un contratto a condizioni regolate (in regime di maggior tutela), il venditore deve permettere ai clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (che non abbiano già un contatore elettronico con telelettura) di effettuare l’autolettura del proprio contatore, attivando strumenti – dal numero verde telefonico alla cartolina postale, dall’e-mail al sito web – che consentano al cliente di comunicare il proprio consumo. Ma come già detto questo non sempre avviene.

Se invece ci troviamo con una compagnia del mercato libero, l’unica soluzione è chiamare con assiduità il numero del call center destinato a raccogliere le autoletture. Quando le richieste dell’utente vengono disattese e/o le risposte del fornitore sono evasive, rimane sempre la possibilità di rivolgersi ad un Giudice.

Sede Territoriale di NAPOLI/CENTRO DIREZIONALE e BENEVENTO

CONSUMITALIA: sedi territoriali di Napoli/centro direzionale e Benevento

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che sono operative le nuove sedi di NAPOLI/CENTRO DIREZIONALE e di BENEVENTO.

Pertanto tutti i cittadini delle predette località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso le nostre nuove sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

Entrambe le sedi territoriali saranno coordinate e rappresentate dagli avv.ti Ornella Palmieri e Domenico Pizzillo, specializzati nella tutela del consumatore.

La loro esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di Napoli/centro direzionale e di Benevento è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team ai nostri nuovi referenti: avv.ti Ornella Palmieri e Domenico Pizzillo, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

Riferimenti e contatti 

Sede Territoriale: NAPOLI

Centro Direzionale Isola G1

via G. Porzio nr. 4 scala C, VI° piano int. 39 - cap 80143 Napoli (NA)

Coordinatore Territoriale: avv.ti Ornella Palmieri/Domenico Pizzillo

Contatti: mobile: 328 64 58 027 ufficio/fax 081 35 92 841

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Sede Territoriale: BENEVENTO

Indirizzo: via Grimoaldo Re nr. 24 - Benevento (BN) 82100

Coordinatore Territoriale: avv.ti Ornella Palmieri/Domenico Pizzillo

Contatti: mobile: 328 64 58 027 ufficio/fax 0824 31 04 25 0824 35 50 55

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

Sede territoriale di Napoli

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che da lunedì 04.11.2019 sarà operativa una nuova sede Territoriale nella città di NAPOLI.

Pertanto tutti i cittadini della predetta località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso le nostre nuove sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

La nuova sede territoriale sarà ubicata alla Piazza Nazionale nr. 94/D, coordinata e rappresentata dall’avv. Fabrizio Sorbilli specializzato nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della nuova sede territoriale di Napoli è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro Team alla nostra nuova referente: avv. Fabrizio Sorbilli, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo.

 

Riferimenti e contatti

Sede Territoriale: NAPOLI

Indirizzo: Piazza Nazionale, 94/D - Napoli (NA) 80143

Coordinatore Territoriale: avv. Fabrizio Sorbilli

Contatti: +39 339 28 25 035

Mail: info.napoliQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



Sede Territoriale di LECCO - avv. Cristiana Cereda

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta CONSUMITALIA è lieta di comunicare che dal 04.02.2019 sarà operativa e presente nella Provincia di Lecco (LC) e più precisamente nel Comune di MERATE (LC).

Pertanto tutti i cittadini del predetto Comune e delle aree limitrofe della Provincia, bisognosi di assistenza e tutela, potranno recarsi presso la nostra nuova sede e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti. 

La sede territoriale di LECCO (LC) sarà ubicata nel Comune di Merate alla Via Statale nr. 5/R coordinata e rappresentata dall’avv. CRISTIANA CEREDA, specializzata nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che esprime tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di LECCO è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team alla nuova referente: avv. Cristiana Cereda, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

CONTATTI:

Sede Territoriale: LECCO

Indirizzo: via Statale, 5R - Merate (LC) 23807

Coordinatore Territoriale: avv. Cristiana Cereda

Contatti: mobile: +39 328 54 66 577

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Facebook: scatta la diffamazione aggravata per chi insulta in bacheca

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8328/2016, ha confermato la linea dura nei casi di offese pubblicate sui social network

Che differenza c’è fra l’offesa arrecata a una persona tramite un "post" pubblicato sulla bacheca di Facebook e l'offesa a mezzo stampa? Nessuna sotto il profilo penale perché entrambe le condotte integrano il reato di diffamazione. A dirlo è stata la Corte di Cassazione con una recente sentenza, lan.8328/16 con cui tornata ad esprimersi su una questione di rilevante interesse nell'era del web 2.0. ossia quello della diffamazione a mezzo Facebook. Il reato di diffamazione disciplinato dall’595 codice penalepunisce chiunque, fuori dei casi in cui si configura il reato d'ingiuria, offende l'altrui reputazione comunicando con più persone; il 3^ comma della norma prevede come circostanza aggravante del reato l'offesa recata a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. La Suprema Corte ha statuito infatti che anche la rete di amicizie di Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e di amplificare l'offesa in ambiti sociali allargati . Da ciò ne consegue cheper chi offende a mezzo Facebook può scattare sia il reato di diffamazione sia l’aggravante del mezzo di pubblicità perché il fatto viene commesso sfruttando la pubblicizzazione su un profilo di Facebook. 

Descrizione del caso sottoposto all’attenzione della Cassazione

La vicenda di cui si è occupata la Corte di Cassazione ha riguardato un caso di diffamazione aggravata ai danni dell’attuale presidente della Croce Rosa Italiana, Francesco Rocca, all’epoca dei fatti commissario straordinario della Cri. Un componente della stessa associazione, dissentendo da alcune scelte e iniziative adottate, aveva infatti diffuso ad ampio raggio su Facebook diversi post offensivitramite la bacheca, allegando anche una foto che ritraeva la persona offesa. Dopo la condanna da parte dei giudici di merito egli ha deciso di proporre ricorso per Cassazione sottolineando che le copie stampate delle pagine internet, allegate alla querela sporta dalla parte offesa, non offrivano da sole garanzie certe, né sull'autenticità e integrità dei messaggi, né sulla loro provenienza da un eventuale sito effettivamente intestato a lui. Gli Ermellini hanno però ritenuto non decisive le sue doglianze e si sono concentrati sulle funzioni e sulle possibili modalità di utilizzo diFacebook. Una delle quali può estrinsecarsi nella socializzazione da parte di gruppi di soggetti delle rispettive esperienze di vita, come è successo nel caso di specie. Viene a valorizzarsi in tali casi innanzitutto il rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti.

Funzione dei social media e reato di diffamazione aggravata

I giudici di legittimità hanno statuito quindi che pubblicare su un profilo di Facebook, una certa frase diffamatoria significa renderla sempre leggibile e condivisibile da più persone, che può essere più o meno ampia a seconda che il contenuto sia pubblico o riservato. Ne consegue che la pubblicazione di un commento offensivo su FB che realizzando di conseguenza la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo a determinare la circolazione della frase tra un gruppo di persone, configura il reato aggravato di cui all’articolo 595 codice penale, 3^ comma. E ciò perché per la consumazione del reato è sufficiente raggiungere una pluralità di persone, da cui consegue un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. Insindacabile deve dunque ritenersi la decisione della Suprema Corte di condannare l’imputato alla pena di 1.500 euro di multa.

 

Truffe telefoniche: basta rispondere sì per cambiare contratto

Truffe telefoniche: basta rispondere sì per cambiare contratto

"Lei è la signora…" la mera risposta affermativa viene registrata e usata per simulare il consenso al cambio di gestore di luce o gas. L'allarme della Polizia.

Un semplice "si" può costare caro, magari scandito inconsapevolmente e automaticamente in risposta a una domanda banale del tipo "È lei il Sig. o la Sig.ra ...?". È questo ilmodus operandi di un sistema truffaldino individuato dalla Polizia di Stato che ne ha parlato sulla pagina Facebook "Una Vita da Social".

Come funziona la truffa ? 

Molti cittadini hanno segnalato di aver ricevuto strane telefonate da parte di società delle quali non vengono fornite generalità ben precise, interessate alle bollette di luce e gas; in realtà, tali contatti sono finalizzati a estorcere con l'inganno i dati necessari per effettuare un passaggio da un gestore all'altro, all'insaputa del titolare del contratto.
Chi contatta evidenzia al consumatore di aver riscontrato il pagamento di un prezzo troppo elevato per le bollette e, pertanto, assicura che dal mese successivo verrà attivata una tariffa più conveniente valida per tutto il 2016 e il 2017. Come fare? Basta solo fornire una bolletta e la truffa è servita: lo scopo, infatti, è quello di ottenere il numero di codice identificativo "Pod" per la bolletta dell'energia elettrica e "Pdr" per quella del gas.

Il consenso fornito con l'inganno

Questi codici rappresentano dati necessari per attivare il passaggio di gestore e possono essere anche forniti telefonicamente: il contratto, infatti, può essere stipulato per telefono e la registrazione della conversazione prova il consenso del cliente.

Consenso che viene fornito con un "Si" che è stato registrato a inizio telefonata rispondendo alla domanda "E' lei il signor/la signora…" e che poi viene usato per fingere l'assenso a un nuovo contratto mai chiesto.

Come difendersi ?

Sconfiggere l'istinto di rispondere con il fatidico "si" è difficile, ma con la dovuta attenzione è possibile giocare in anticipo, magari chiedendo all'operatore di identificarsi, per comprendere chi è che sta chiamando. Inutile aggiungere dinon fornire dati come POD e PDR al telefono se non si è sicuri di stare parlando con il proprio gestore.

Se, invece, è stato attivato un contratto per la fornitura di energia elettrica o gas mai richiesto, è possibile proporre apposito reclamo al fornitore per disconoscere la stipulazione, evidenziando di non aver mai acconsentito ad alcun cambio.

Inoltre, come disposto dalla c.d direttiva consumatori, d.lgs. n.21 del 21 febbraio 2014, il contratto concluso per telefono deve necessariamente essere confermato per iscritto.

Quando il contratto a distanza è concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore che sarà vincolato solo dopo aver controfirmato l'offerta o averla accettata per iscritto. 

La disposizione si applica anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento: in caso di fornitura non richiesta, il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva.


Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

  • Pubblicato in truffe
Sottoscrivi questo feed RSS
Limpido

2°C

Roma

Limpido

Umidità: 33%

Vento: 25.75 km/h