L’Antitrust avvia istruttoria e ispezioni su tre società di trasporto pubblico

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Busitalia Veneto, Busitalia Sita Nord e APS Holding per accertare eventuali condotte abusive nel mercato dei servizi di trasporto pubblico locale nella provincia di Padova. Con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, i funzionari dell’Autorità stanno eseguendo perciò ispezioni nelle sedi delle società interessate, parti del procedimento, ritenute in possesso di elementi utili ai fini dell’accertamento.

L’istruttoria riguarda in primo luogo un’ipotesi di abuso di posizione dominante che le tre società avrebbero posto in essere in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE): questo comportamento consisteva nel ritardare od omettere l’invio di informazioni e dati all’Ente di Governo del bacino di TPL di Padova, indispensabili a completare gli elaborati per l’affidamento dei servizi, impedendo così di indire le gare nei tempi previsti rispettando i principi concorrenziali.

Nel corso di due incontri tenutisi in data 10 dicembre 2015 e 5 maggio 2016 alcuni rappresentanti della Provincia di Padova hanno evidenziato una serie di problematiche emerse in merito alla procedura di garaavviata dall’EdG per l’affidamento in appalto del servizio di TPL, allegando una ricca documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni. Ulteriore documentazione è stata trasmessa dalla Provincia in data 23, 25 e 30 maggio 2016. Nello specifico, gli atti depositati al fascicolo evidenzierebbero uncomportamento in contrasto con la normativa antitrust da parte dell’attuale gestore dei servizi, consistente nel ritardare e/o omettere – nonostante numerose richieste e solleciti – l’invio di informazioni indispensabili a completare gli elaborati di gara, con la conseguenza di impedire all’EdG di indire, nei tempi previsti, lo svolgimento di una gara nel rispetto dei principi di libera concorrenza, economicità ed efficacia del servizio, parità di trattamento e non discriminazione di ogni potenziale concorrente.

I fatti denunciati dalla PdP concernono in particolare presunti comportamenti anticompetitivi posti in essere da parte delle società BSN e APS Holding, nonché dalla società BV (di seguito tutti insieme anche l’incumbent), subentrata alle prime due nei contratti di servizio per la gestione dei servizi di TPL urbani ex extraurbani rientranti nel Bacino unico integrato della Provincia di Padova . Detti comportamenti consistono nel ritardare e/o omettere l’invio di informazioni strettamente indispensabili a completare gli elaborati di gara per l’affidamento dei servizi di TPL nel Bacino, in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla delibera dell’ART n. 49/2015 in materia di predisposizione di bandi di gara tipo per il TPL.

L’Antitrust ha avviato contestualmente un procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 287/90. La condotta oggetto dell’istruttoria ha già impedito infatti di concludere una gara entro il termine fissato al 31 dicembre 2016 e, se mantenuta nel tempo, avrebbe l’effetto di ritardarne sine die lo svolgimento ostacolando quindi l’apertura di questo mercato alla concorrenza.

Alle società Busitalia Veneto, Busitalia Sita Nord e APS Holding, è stata contestata un’ulteriore condotta abusiva, in violazione dell’art. 3 della legge n. 287/90: e cioè la pratica di minacciare la disattivazione del servizio di acquisto di biglietti venduti tramite il canale elettronico (i cosiddetti ticket SMS) per il trasporto extraurbano, ove la Provincia di Padova non autorizzi gli aumenti di prezzo richiesti.

Nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua: Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17

Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17: prima applicazione della nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua. 

Nel mese di marzo 2018 un utente si è rivolto alla nostra associazione di consumatori, presso la sede territoriale di Lecce coordinata e rappresentata dall’avv. Valeria Priore, specializzata nella tutela dei consumatori.

La vicenda 

Il sig. P.F. recatosi presso i nostri uffici lamentava di aver ricevuto, a conguaglio dei propri consumi, una fattura “di rettifica” da parte di Enel Energia per la somma di euro 1.664,79 per il periodo gennaio 2013/dicembre 2017, con scadenza 2 marzo 2018. 

Dall’esame della documentazione esibita la fattura appariva immediatamente illegittima per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2016, ai sensi della Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17 (nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua). La fattura ricevuta dal sig. P.F., infatti, veniva emessa da Enel Energia successivamente all’entrata in vigore, 01.01.2018, della predetta Legge che ha drasticamente ridotto il periodo di prescrizione per gli “arretrati” che i gestori dei servizi elettrici, idrici e gas possono richiedere a “conguaglio”. 

Se fino a tale data i fornitori di energia, acqua e gas potevano chiedere conguagli risalenti fino a cinque anni prima, a partire dall’entrata in vigore della nuova Legge devono limitarsi a riconteggiare soltanto i due anni precedenti.

Altresì la richiesta della società Enel Energia si poneva in contrasto con le norme del Codice del Consumo (D. Lgs. N. 206/05) sulle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione. 

La sede territoriale di Consumitalia-Lecce, rappresentata dall’avv. Valeria Priore per conto del proprio assistito, inoltrava tempestivamente apposito reclamo chiedendo, pertanto, l’applicazione della nuova normativa in vigore, eccependo la prescrizione di buona parte dell’importo richiesto. 

A seguito del reclamo Enel Energia accoglieva lo stesso, ricalcolando la fattura contestata e riconoscendo prescritta la somma di euro 1.048,79, senza dover intraprendere altre procedure né conciliative nè giudiziali e senza gravare, quindi, sulle finanze del consumatore.

L’efficacia e la tempestività dell’intervento, oltre al continuo aggiornamento sulle forme di tutela dei consumatori ed utenti, hanno consentito alla nostra Associazione di difendere pienamente e senza ulteriori spese i diritti dell’associato ottimizzando le risorse ed i risultati, evitandogli di subire un danno palesemente ingiusto. 

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Valeria Priore, coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di Consumitalia-Lecce.

info e contatti:

Sede Territoriale: LECCE 

Indirizzo: via Duca d’Aosta, 19 - cap 73100 Lecce (LE)

Coordinatore e rappresentante: avv. Valeria Priore

Contatti: mobile +39 320  030 85 62 fax +39 0832  33 20 22

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Conguaglio, consumi effettivi e rilevati: facciamo chiarezza

Sappiamo già come sia complesso leggere le bollette elettriche: una sommatoria di voci incomprensibili se non si studia e di cifre alcune delle quali con più zeri dopo la virgola. Eppure la difficile lettura della bolletta non basta a rendere la comprensione dei consumi elettrici complessa. E' importante anche capire se il consumo che ci viene fatturato è reale o stimato.

Qual è la situazione attuale e cosa dice la legge

L’ Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas ha deliberato – ormai da tempo – che le Imprese fornitrici di energia elettrica debbano provvedere almeno una volta all’anno ad una lettura del misuratore. Eppure questo non succede sempre e per tutti i fornitori.

Inoltre, sempre l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la Delibera 292/06, ha stabilito la sostituzione e l’installazione presso l’utenza finale di contatori “intelligenti” in grado di leggere a distanza il consumo di energia, che dovrebbero garantire agli utenti di pagare solo quello che consumano. Con il contatore elettronico è possibile controllare i consumi e conoscere in ogni momento l’effettiva potenza assorbita e si può beneficiare alcuni vantaggi, rispetto ai vecchi contatori, come il fatto che attraverso la lettura a distanza la bolletta verrà calcolata sulla base dei consumi puntualmente registrati, salvo casi eccezionali di temporanea impossibilità di rilevare a distanza la lettura dei consumi.

Inoltre il decreto stabilisce che in caso di contatore elettronico già attivato per rilevare i consumi per fasce orarie seguenti:

•Nel servizio di maggior tutela e per contatori con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, dal 1 gennaio 2013 la lettura va effettuata almeno 1 volta al mese.

•Nel mercato libero, la lettura dei contatori di questo tipo deve avvenire mensilmente, in particolare nell’ultimo giorno di ogni mese.

Nonostante ciò, si continua ad ricevere fatture sulla base di consumi stimati.

Consumo reale e consumo fatturato

  • I consumi rilevati indicano l’energia consumata tra due letture o autoletture consecuitive.
  • I consumi fatturati indicano l’energia elettrica fatturata in bolletta.
  • I consumi stimati sono consumi presunti determinati in funzioni di fatturazioni precedenti nel caso in cui non siano disponibili letture o autoletture.

Partiamo dal presupposto che il consumo fatturato dovrebbe essere quello reale e se così è per voi, allora non incorrete in nessun tipo di problemi.

Se invece vi arrivano i cosiddetti “conguagli”,  allora il consumo è stimato, poiché il conguaglio è una fattura che incassa il costo dei consumi realmente effettuati, in quanto nel corso del tempo il fornitore vi ha fatto pagare consumi che ha presunto.

Esistono due possibilità:

– che il consumo stimato sia inferiore a quello reale. Il fatto che il fornitore scelga di farvi pagare per un tempo il consumo presunto o stimato inferiore a quello reale evidente in quanto poi le cosiddette fatture di conguaglio (che in questo caso sono altissime e spesso coprono un consumo di anni e hanno anche un costo incrementato dell’IVA) non tardano ad arrivare e sono a triple cifre, non facilita che gli utenti facciano un uso parsimonioso dell’energia poiché si ha l’impressione di non pagare molto: questo è tutto a vantaggio del fornitore.

– che il consumo stimato sia superiore a quello reale: in questo caso dovete anticipare dei soldi non dovuti, che possono corrisponder ad IVA ed accise per fasce di consumo non reali. 

Inoltre le fatture di conguaglio sono scomode perché significa, per un’azienda o un libero professionista,  perdere tempo per rimetter mano alla contabilità degli anni precedenti.

Il calcolo del consumo sulla base del contratto

Se si ha un contratto a condizioni regolate (maggior tutela o servizio di tutela), nel periodo che intercorre tra una lettura e quella successiva, il venditore può calcolare la fattura in base a una stima presunta che tenga conto dei consumi del cliente nei periodi precedenti.

Ogni venditore deve comunicare ai propri clienti come calcola i consumi presunti. I clienti devono cioè essere messi in grado di capire con quali criteri vengono stimati i loro consumi.

Per i clienti che attivano un nuovo contratto di fornitura, la stima dei consumi si basa su ciò che hanno dichiarato al momento della firma del contratto: utilizzo, numero dei componenti della famiglia, quantità e tipo d’apparecchiatura utilizzata.

Se si ha un contratto nel mercato libero le modalità di calcolo e ricostruzione dei consumi sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore.

Praticamente tutte le compagnie si avvalgono di un Distributore locale che comunica i consumi al gestore del sevizio, oppure per i clienti serviti da contatore elettronico (che rende possibile la lettura da remoto dei consumi) la lettura fine trasmessa al gestore telematicamente.

A meno che il contratto preveda qualcosa di diverso, la lettura viene effettuata dal gestore della rete o distributore, e inviata poi alla società di vendita (Enel Energia, Edison Energia, A2A, Illumia, Acea, GDF SUEZ, HeraComm, etc).

In caso di indisponibilità o ritardo nella comunicazione, è facoltà del fornitore fatturare sulla base di valori presunti, in base ai consumi storici del Cliente ovvero in base alla potenza indicata, con riserva di conguaglio nei bimestri successivi o comunque quando tali dati saranno resi disponibili.

Come evitare le bollette con consumi stimati e le fatture di conguaglio?

L’autolettura del contatore (Delibera n. 200/99. art. 3) stabilisce se il cliente ha un contratto a condizioni regolate (in regime di maggior tutela), il venditore deve permettere ai clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (che non abbiano già un contatore elettronico con telelettura) di effettuare l’autolettura del proprio contatore, attivando strumenti – dal numero verde telefonico alla cartolina postale, dall’e-mail al sito web – che consentano al cliente di comunicare il proprio consumo. Ma come già detto questo non sempre avviene.

Se invece ci troviamo con una compagnia del mercato libero, l’unica soluzione è chiamare con assiduità il numero del call center destinato a raccogliere le autoletture. Quando le richieste dell’utente vengono disattese e/o le risposte del fornitore sono evasive, rimane sempre la possibilità di rivolgersi ad un Giudice.

Cartelle Equitalia: possibili sconti a partire dal 2017

Allo studio del Governo un emendamento da inserire nella Legge di Bilancio che cancellerebbe sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione per chi decidesse di regolarizzare, anche ratealmente, la propria posizione con il fisco

In molti hanno pensato a una manovra politica mirata a ritrovare consensi in un momento in cui la popolarità del Governo non è certamente alle stelle, ma l’ipotesi riportata dal quotidiano Il Giornale, qualora confermata, potrebbe rappresentare una buona notizia per oltre 2 milioni e mezzo di contribuenti, tra persone fisiche e imprese, oltre che per le casse dello Stato che, secondo le stime, ne ricaverebbe circa 2 miliardi di euro.

Si tratta dell’inserimento in Legge di bilancio, nel capitolo ‘Lotta all’evasione fiscale’, di un emendamento che prevede l’abolizione di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione, per chi decidesse di saldare i propri conti con il fisco pagando, anche ratealmente, le cartelle Equitalia. La misura, che potrebbe quindi essere operativa già a partire da gennaio 2017,  riguarderebbe i debiti iscritti a ruolo inferiori a 100mila euro, con la possibilità di rateizzazione, sempre secondo indiscrezioni captate, in un periodo massimo di tre anni, con possibilità di estensione per chi già è alle prese con un pagamento rateale.

Non si tratterebbe dunque di una vero e proprio condono, quanto piuttosto di uno sconto che premierebbe chi volontariamente decidesse di regolarizzare la propria posizione fiscale; una facilitazione per molti soggetti, in primis imprese in crisi, che non avrebbero altrimenti la possibilità di onorare il pagamento di importi divenuti nel tempo troppo salati proprio a causa di interessi e sanzioni.

Il provvedimento allo studio del Governo, andrebbe nella stessa direzione del disegno di legge n. 2257 presentato nei mesi scorsi al Senato e attualmente all’esame della Commissione Finanze e Tesoro di Palazzo Madama. Il testo del ddl in materia di ‘rottamazione dei ruoli’ prevede che Equitalia venga obbligata d’ufficio a proporre al contribuente la definizione della propria situazione debitoria, a ‘saldo e stralcio’, con azzeramento di sanzioni, interessi e aggi, mediante un piano di rateizzazione.

In tal caso però, il numero dei destinatari della misura sarebbe decisamente inferiore in quanto la stessa sarebbe riservata solo ai contribuenti in “grave difficoltà finanziaria” (ossia coloro che hanno debiti iscritti a ruolo costituiti per oltre il 50% da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010) e in “momentanea difficoltà finanziaria” (ovvero, coloro i cui debiti, iscritti a ruolo, sono rappresentati per oltre la metà da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012).

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A.

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A. 

Nel mese di maggio 2017 un consumatore si è rivolto alla nostra associazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata attivazione dei servizi “Voce” e “Adsl” a seguito di migrazione telefonica dall’operatore di telefonia fissa F****** S.p.A. alla Wind Tre S.p.A.. Rappresentato e assistito dall'avv. Luca Sgueglia, specializzato nella tutela del consumatore, ha ottenuto un rimborso di circa € 1.600,00 oltre spese e competenze. 

La vicenda 

Il sig. ******* intestatario della linea telefonica nr. 0823 ** ** **, in data 07.02.2017 richiedeva sulla predetta utenza il passaggio dall’operatore telefonico F******* S.p.A. verso la compagnia telefonica Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.) e pertanto sottoscriveva contratto nr. 1******10. A seguito della predetta richiesta seguiva l’effettiva procedura di migrazione tra gli operatori telefonici interessati, ma la Wind Tre S.p.A. non poneva in essere le attività tecniche necessarie all’attivazione dei servizi stipulati e cui si era obbligata, determinando in pari data una mancanza totale di linea voce e connessione internet. Pertanto il sig. ********, per il tramite dell’associazione di consumatori “Consumitalia” (al quale si era rivolto per veder meglio tutelati i propri diritti), apriva una serie di reclami per l’immediata attivazione del servizio sottoscritto. La totale inadempienza nell’attivare i servizi contrattuali da parte della Wind Tre S.p.A. comportava una mancanza totale della linea voce e Adsl che si protraeva, per circa tre mesi, fino alla data in cui il sig. ******** stipulava ex novo una proposta di abbonamento con altra compagnia telefonica.

A seguito dei reclami effettuati ed alla luce del comportamento indifferente assunto dalla Wind Tre S.p.A., l’avv. Luca Sgueglia promuoveva la causa innanzi all’Autorità competente.

Alla fine della vicenda veniva riconosciuta la piena responsabilità della compagnia telefonica nel “non aver attivato” in favore del sig. ******* le prestazioni contrattuali sottoscritte.

L'avvocato Luca Sgueglia ha così commentato: “nel corso del giudizio sono emerse gravi responsabilità e inadempienze della Wind Tre S.p.A. a discapito esclusivo del sig. ******** che pertanto aveva pieno diritto ad essere indennizzato per tali fatti oltre ad essere rimborsato per le somme versate alla Wind Tre S.p.A. e non dovute per servizi mai attivati per circa tre mesi. Disagi che sono stati fonte di alterazioni comportamentali e debbono, pertanto, trovare una adeguata forma di tutela risarcitoria laddove vi è soprattutto una compromissione di valori costituzionalmente garantiti. L’art. 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e ricomprende anche le attività di svago, culturali, di intrattenimento, di relax che incidono, con modalità e gradi diversi, nella sfera psichica del soggetto leso. La tutela deve quindi ammettersi in base al precetto costituzionale violato, indipendentemente dalla prova di perdite patrimoniali, in quanto oggetto del risarcimento è la diminuzione o privazione dei valori della persona (rapporti sociali, culturali, di intrattenimento o svago ”.

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Luca Sgueglia fondatore della nostra associazione.

www.consumitalia.it

info e contatti:

CONSUMITALIA 
 Via Messina, 37 - 81022 Casagiove (CE)
 ufficio e fax +39 0823 17 63 605  mobile +39 334 25 96 265
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CONSUMITALIA - SEDE DI ARIANO IRPINO

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta CONSUMITALIA è lieta di comunicare che dal 09.04.2018 è operativa e presente anche nell’area di ARIANO IRPINO (AV) e più precisamente nel comune di MELITO IRPINO (AV).

Pertanto tutti i cittadini del predetto comune e delle aree limitrofe località bisognosi di assistenza e tutela possono recarsi presso la nostra nuova sede e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti.

 

La sede territoriale di ARIANO IRPINO (AV) è ubicata nel comune di Melito Irpino (AV) alla Via Alcide De Gasperi nr. 3 coordinata e rappresentata dagli avv.ti Tonia Leone e Isabella Tammaro, specializzate nella tutela del consumatore.

La loro esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che esprime tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di ARIANO IRPINO (AV) è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team ai nuovi referenti: avv.ti Isabella Tammaro e Tonia Leone, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

CONTATTI:

Sede Territoriale: ARIANO IRPINO

Indirizzo: Via Alcide De Gasperi, 3 - cap 83030 Melito Irpino (AV)

Coordinatore Territoriale: avv. Isabella Tammaro - contatti: +39 328 38 497 26

Coordinatore Territoriale: avv. Tonia Leone - contatti: +39 349 58 35 916

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Ammortizzatori sociali: i primi chiarimenti dell'Inps sul decreto attuativo del Jobs Act

INPS, circolare 02/12/2015 n° 197

L'Inps ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte dal Titolo I del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che riordina, in ossequio alle finalità enunciate dalla legge delega, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni quale strumento di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

E' quanto contenuto nella Circolare 2 dicembre 2015, n. 197.

Il decreto legislativo in oggetto, che attua i criteri di delega di cui all’articolo  1, comma 2, lettera a), punti da 1) a 8) della legge 10 dicembre 2014, n. 183 con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, racchiude in un unico testo normativo di 47 articoli la nuova disciplina per la cassa integrazione e per i fondi di solidarietà.

Con il predetto decreto legislativo, sono abrogati in tutto o in parte molti provvedimenti normativi che fissano la disciplina delle prestazioni in esame, tra cui la legge 20 maggio 1975, n. 164 (“Provvedimenti per la garanzia del salario”), la legge 6 agosto 1975, n. 427 (“Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia e affini”), la legge 23 luglio 1991, n. 223 (“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”) e da ultimo la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante la “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.

Dal punto di vista strutturale il decreto legislativo è suddiviso in quattro titoli rispettivamente rubricati:

  • trattamenti di integrazione salariale (da art. 1 ad art. 25);
  • fondi di solidarietà (da art. 26 ad art. 40);
  • contratti di solidarietà espansiva (art. 41);
  • disposizioni transitorie e finali (da art. 42 ad art. 47). 

ROTTAMAZIONE BIS - Le linee guida di Consumitalia

La nostra Associazione durante la prima rottamazione ha assistito ampiamente i contribuenti.

Ecco le novità dopo la conversione in legge del D.L. 148/2017.

Una delle maggiori novità è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali, già introdotta lo scorso anno con il decreto fiscale 193/2016. 

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 prevede:

- l'estensione della definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione, evitando così di penalizzare con l’inefficacia della rottamazione stessa, i debitori che sono incorsi in errori, in disguidi o che non hanno versato le rate per tempo;

- la possibilità di rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;

- la possibilità di rottamare i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 a condizione che non siano stati oggetto della vecchia rottamazione 2016. La riammissione è estesa anche ai contribuenti che non erano stati ammessi alla rottamazione a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 rientranti in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016.

In sede di conversione del decreto legge è stata prevista una riammissione in termini per chi non aveva versato le rate 2017. Piu' nel dettaglio:

- i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 vengono dal decreto legge spostati al 30 novembre 2017, e successivamente in sede di conversione del decreto legge tale data è ulteriormente slittata al 7 dicembre, includendo oltre alle rate di luglio e settembre la terza rata in scadenza del 30 novembre;

- sempre relativamente ai piani di dilazione della prima rottamazione la quarta rata in scadenza il mese di aprile 2018 slitta al 31 luglio, resta ferma invece la scadenza della quinta e ultima rata fissata per il mese di settembre;

- per i carichi definibili compresi in piani di dilazione in corso alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata per il mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può accedere alla rottamazione provvedendo a: presentare entro il 15 maggio 2018  istanza  all’Agente della Riscossione; pagare le rate in un’unica soluzione entro il 31.07.2018 oppure in tre rate di pari importo pagate nei mesi di  ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Nell’istanza il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme.
Con la presentazione dell’istanza si producono gli effetti della rottamazione pertanto sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di rottamazione.

Per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 l’agente della riscossione comunica al debitore:

- entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

- entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

La definizione agevolata dei carichi pendenti, disciplina anche la rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017.  In questo caso il debitore deve manifestare all'Agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo un’apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con modalità esclusivamente telematiche.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di:

- luglio 2018

- settembre 2018

- ottobre 2018

- novembre 2018

- febbraio 2019

L'agente della riscossione:
a) entro il 31 marzo 2018, invia al debitore, con posta ordinaria, l’avviso con i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 per i quali alla data del 31 dicembre 2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, delle relative rate con le rispettive scadenze.

A seguito della presentazione della dichiarazione per i debiti relativi ai carichi, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Si ricorda che aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. 

Consumitalia - associazione di consumatori e' ben lieta di difendere i vostri diritti ed interessi.

Per avere informazioni dettagliate inviate una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure recatevi presso le nostre sedi territoriali.
Per la sede più vicina visitate il nostro sito www.consumitalia.it

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