Attenzione
  • JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 147

SKY - MODIFICA FATTURAZIONE MENSILE: c’è tempo fino al 27 OTTOBRE per esercitare il diritto di recesso e si può fare anche via mail

SKY – MODIFICA FATTURAZIONE MENSILE

Per chi non fosse interessato ad accettare questa variazione di contratto, c’è tempo fino al 27 OTTOBRE per esercitare il diritto di recesso e si può fare anche via mail (le norme del nuovo decreto concorrenza permettono la disdetta con la stessa facilità con cui si sottoscrive un abbonamento.)

Dal 1° di ottobre i clienti Sky pagheranno di più il loro abbonamento.

Dal 1° ottobre i clienti Sky vedranno il loro abbonamento alla pay tv costare di più: un aumento dell'8,6% in un anno. Il motivo è una modifica unilaterale di contratto che prevede la fatturazione ogni 4 settimane invece che ogni 30 giorni.

La nuova periodicità di fatturazione ogni 4 settimane comporta, se hai scelto la fatturazione mensile, la ricezione di 13 fatture in un anno e non più 12; se hai scelto una fatturazione bimestrale, il costo dell’abbonamento sarà calcolato e fatturato ogni 8 settimane.

Ciò vale anche per i clienti Home Pack, ovvero quelli che hanno il pacchetto Sky+Fastweb e ricevono un'unica fattura congiunta: la parte della fattura relativa a Fastweb, infatti, già da qualche mese è calcolata sulla base delle 4 settimane.

C'è il diritto di recesso senza penali 

Per avvisare di questa modifica contrattuale, oltre alla comunicazione sul sito, Sky ha avvertito i suoi clienti via email. Per chi non fosse interessato ad accettare questa variazione di contratto, c’è tempo fino al 27 OTTOBRE per esercitare il diritto di recesso, senza costi e senza penali.

Per recedere non è più necessario inviare una raccomandata A/R a Sky.

Se fino ad oggi serviva una raccomandata, o una PEC, per i 28 giorni Sky offre anche la semplice opzione web mail tramite una pagina dedicata. Questa opzione presto sarà estesa anche agli altri servizi.

cliccate su questo link per i moduli https://www.sky.it/assistenza/info-disdetta/sky.html#moduli

 

Infine ricordiamo, in ogni caso, che Sky non è tra le aziende che rientrano nel procedimento sanzionatorio deciso dal Commissario Agcom Posteraro. Intervistato da Pagliarini Enrico su Radio 24 il commissario aveva spiegato che AGCOM non può infatti fare nulla nei confronti della decisione di Sky di passare dalla mensilità ai 28 giorni perché le norme seguite in questo caso sono quelle legate al codice delle comunicazione elettroniche e per Sky, che è una Pay TV, valgono quelle per il settore dell’audiovisivo.

 

Per ASSISTENZA e segnalazioni inviate una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure potete recarvi presso le nostre sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri rappresentanti. Per sapere dove siamo andate sul sito www.consumitalia.itoppure cliccate sul seguente link http://www.consumitalia.it/index.php/possibilita/legali-consulenti-e-sedi

 

WWW.CONSUMITALIA.IT

  • Pubblicato in Varie

Separazione e divorzio, la lunga strada per la semplificazione dei procedimenti

La legge n. 55 del 2015 ha introdotto il cosiddetto divorzio breve che consente di addivenire allo scioglimento del vincolo matrimoniali in tempi relativamente rapidi. La spinta del legislatore nei confronti delle procedure semplificate si era palesata già nel 2014 attraverso l’entrata in vigore della legge 162  che introduceva l’accordo dei coniugi assunto davanti all’Ufficiale di Stato Civile (articolo 12) e la negoziazione assistita (articolo 6). 

La procedura - La norma consente ai coniugi di separarsi e di divorziare attraverso un accordo dinnanzi all’Ufficiale dello Stato civile con assistenza legale facoltativa. È competente a ricevere la dichiarazione dei coniugi l’Ufficiale dello Stato civile del luogo ove è residente almeno uno dei coniugi oppure, in alternativa, quello del luogo dove il matrimonio è stato trascritto. L’accordo è possibile in assenza di figli minori o incapaci oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti. Un’altra importante preclusione è quella relativa all’impossibilità di inserire nell’accordo patti di trasferimento patrimoniale (mantenimento, alimenti, diritto di abitazione, ecc,) L’Ufficiale di Stato civile redige l’atto con le dichiarazioni dei coniugi, invitando i coniugi a ricomparire dopo 30 giorni per confermare l’accordo. I termini per poter presentare la domanda di divorzio decorrono dall’atto contenente le dichiarazioni dei coniugi sottoscritto davanti all’Ufficiale di Stato civile.  

Negoziazione assistita - Ove esistano situazioni preclusive al procedimento sopra descritto o, qualora siano gli stessi coniugi a non volere accedere a tale procedura potrà essere avviata la procedura di negoziazione assistita che richiede l’intervento di almeno un avvocato per parte. Gli avvocati sono tenuti, prima di aprire la fase della negoziazione, ad esperire un tentativo di conciliazione. La norma prevede due diversi modus operandi. Ove non vi siano minori o incapaci interessati, l’avvocato è obbligato a trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che, in mancanza di irregolarità, rilascia nullaosta. In caso di presenza di figli minori o incapaci o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’accordo viene, invece, trasmesso al Procuratore della Repubblica, che valuta l’interesse del minore rilasciando la propria autorizzazione oppure, se ritiene che l’accordo non sia conforme all’interesse del minore, fissa udienza di comparizione delle parti nei successivi trenta giorni. 

La convenzione - Per convenzione di negoziazione assistita si intende un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere una controversia. Essa deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità e deve contenere la previsione di un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a tre mesi – prorogabile su accordo delle parti di altri trenta giorni - entro il quale concludere o meno l’accordo. Oggetto della convenzione possono essere solo diritti disponibili. L’avvocato certifica l’autografia delle firme delle parti che partecipano alla convenzione così come pure la data nella quale sono state apposte, ai fini della decorrenza dei termini entro il quale giungere all’accordo. 

L’accordo - Dopo la redazione della convenzione, si procede alla stesura dell’accordo che contiene le condizioni di separazione e divorzio, riguardanti l’affidamento o il mantenimento dei figli, l’assegno di mantenimento per il coniuge o i trasferimenti di tipo patrimoniale. L’avvocato ha l’obbligo di informare le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare e deve tentare la conciliazione tra i coniugi. In caso di figli minori, egli deve rammentare alle parti l’importanza che i figli trascorrano tempi adeguati con entrambi i genitori. Di queste attività deve essere dato atto nel testo dell’accordo redatto a seguito della negoziazione. Inoltre, il legale, deve dichiarare sotto la propria responsabilità che gli accordi non sono contrari a norme imperative di legge e all’ordine pubblico, ossia che non siano presenti condizioni che ledano diritti considerati indisponibili.

La competenza - In riferimento alla competenza per territorio, in caso di separazione è territorialmente competente la procura della repubblica in cui i coniugi hanno avuto l’ultima residenza comune mentre, in caso di divorzio, quella in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza, e in caso di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, quella del luogo di residenza del beneficiario dell’obbligazione. 

La trascrizione - Una volta ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione da parte del P.M., l’avvocato deve trasmettere entro il termine di dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile, copia autentica dell’accordo. La conseguenza di un eventuale ritardo o omissione determina per l’avvocato l’applicazione di sanzioni pecuniarie gravi, da euro 2.000 a euro 10.000, che saranno irrogate dal Comune ricevente l’atto.  L’accordo deve essere trascritto a cura dell’ufficiale dello stato civile e annotato sia negli atti di nascita dei coniugi sia nell’atto di matrimonio. L’eventuale accordo preso in sede di negoziazione assistita produce gli stessi effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che sarebbero intervenuti per definire i relativi procedimenti. In una fase successiva, sarà altresì richiesto l’intervento del Notaio ove attraverso i suddetti accordi di negoziazione si concludano contratti o si compiano atti soggetti a trascrizione. 

Esenzioni fiscali - Agli accordi presi in sede di negoziazione sono applicabili le esenzioni fiscali previste per il divorzio dalla legge 74 del 1987 (estese alla separazione in virtù della sentenza di Corte Costituzionale n.154/99). Le agevolazioni erano rese possibili attraverso l’intervento giudiziale mediante omologa degli accordi di separazione o sentenza del Tribunale oppure a seguito dell’intervento del notaio attraverso la redazione dell’atto di trasferimento esecutivo del provvedimento giudiziale stesso. Con la procedura di negoziazione assistita l’intervento del Notaio sarà finalizzato ad avallare, a seguito dell’accordo, la sussistenza dei requisiti per ottenere l’esenzione.

Legge 55 del 2015
Anche la successiva legge 55 del 2015, quanto meno nella mente del legislatore, doveva avere come finalità principale quella di semplificare i procedimenti di divorzio, riducendo il contenzioso così contrastando il fenomeno dell’inflazione dei procedimenti. La norma consente ai coniugi di addivenire al divorzio entro un anno in caso di separazione giudiziale oppure, entro sei mesi in caso di separazione consensuale. I termini decorrono dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.

Procedimenti paralleli - La riduzione dei tempi per addivenire alla pronunzia di divorzio reca con sé il rischio che aumentino notevolmente due processi paralleli (di separazione e di divorzio). Dopo l’emissione di una sentenza parziale di separazione o comunque, dopo l’emissione del provvedimenti temporanei ed urgenti resi in sede presidenziale, il giudizio di separazione può proseguire per l’accertamento dei presupposti dell’addebito e dell’assegno di mantenimento o per questioni relative al collocamento ed affidamento dei figli. Anche il giudizio di divorzio eventualmente introdotto dopo 12 mesi, quando ancora è pendente il giudizio di separazione, è finalizzato ad accertare i presupposti per l’assegno “divorzile” o per le questioni di natura affettiva e relazionale, con il rischio che le due sentenze giungano a risultati diversi e che vi siano giudicati potenzialmente configgenti tra loro.  

Problema di non facile soluzione è anche quello della prevalenza dei provvedimenti in caso di conflitto. Se è evidente il fatto che la sentenza di divorzio prevalga su quella della separazione  meno agevole è arrivare ad una soluzione univoca ove vi sia una sentenza di separazione e dei successivi provvedimenti “temporanei ed urgenti” emessi in sede di divorzio contrastanti con quando stabilito in sentenza. Ebbene, lo scrivente ritiene che per derogare alle disposizioni contenute in un provvedimento “gerarchicamente” superiore vi debbano essere degli “effettivi e gravissimi motivi” (rilevanti e sopravvenuti) che giustifichino un intervento del Giudice del divorzio il quale, eccezionalmente, andrà ad incidere con provvedimento non avente la natura di sentenza su una sentenza definitiva. 

La decisione - Il Tribunale di Milano, Sezione IX con ordinanza 26 Febbraio 2016 ha statuito che se pendono contemporaneamente la causa di separazione e quella di divorzio tra i coniugi è auspicabile l’assegnazione allo stesso giudice. La riunione dei procedimenti, in quanto connessi, si giustifica a meno che la causa di separazione non sia in uno stato avanzato. 

La comunione legale - La legge sul divorzio breve prevede, altresì, che lo scioglimento dell’eventuale comunione legale tra i coniugi si verifica nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, nel caso di separazione giudiziale, oppure dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale.

Nel primo caso si dibatte in dottrina se il provvedimento che autorizza i coniugi a vivere separati sia di volontaria giurisdizione oppure di natura cautelare. Ove fosse considerato come provvedimento di volontaria giurisdizione ai sensi dell’articolo 741 del codice di procedura civile l’ordinanza sarebbe reclamabile dinnanzi alla Corte d’Appello ed acquisterebbe, pertanto, efficacia decorsi i termini per il reclamo. Nel caso in cui si propendesse, invece, per la natura cautelare, ai sensi dell’art 669-tredecies c.p.c. l’eventuale reclamo non sospenderebbe l’esecuzione del provvedimento.

L’ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati viene, successivamente, comunicata all’Ufficiale di Stato Civile ai fini dell’annotazione. In caso di negoziazione assistita, la comunione legale si scioglie alla data certificata nell’accordo di separazione (purché autorizzato dalla competente Procura della Repubblica, articolo 6 Dl 132/2014) mentre in caso di ricorso all’ufficiale di stato civile, lo scioglimento avviene alla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, purchè confermato dai coniugi nel successivo incontro (articolo 12 Dl 132/2014). Lo scioglimento della comunione ha efficacia ex nunc, quindi non retroagisce fino al momento della domanda di separazione personale.

In caso di riconciliazione dei coniugi, sarà sufficiente per far rivivere il regime di comunione legale una dichiarazione delle parti all’ufficiale di stato civile a norma dell’art. 69 lettera f) del Dpr 396/2000. 

Applicazione - L’articolo 3 della legge sul divorzio breve, norma transitoria, prevede che le nuove norme si applichino ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

fonte: ilsole24ore

  • Pubblicato in Varie

Come Associarsi

Associandoti a Noi riceverai consulenza e assistenza personalizzata gratuita h24/365 giorni l’anno su tutte le materie inerenti la categoria dei Consumatori:

  1. BANCA: anatocismo, interessi usurai, segnalazioni CAI, protesti, assegni, cambiali, prelievi forzati sui conti correnti, etc.
  2. ASSICURAZIONE: preventivi auto, circolazione stradale, coperture assicurative, ripristino malus, aumento premi assicurativi, polizze casa, polizze condominii, polizze infortuni, etc.
  3. CONDOMINIO: ripartizioni condominiali, regolamenti condominiali, diritti e doveri inquilino/proprietario, nullità e annullabilità delibere assembleari, infiltrazioni, opposizioni a decreti ingiuntivi, diffida e reclami all’amministratore, revoca amministratore, tabelle millesimali, conflitti d’interesse fra condomini, sopraelevazione, lavori non autorizzate dei condomini, etc.
  4. LOCAZIONE: contratti ad uso abitativo, commerciale, transitorio, cedolare secca, adempimenti fiscali, disdetta locazione, sfratto per finita locazione, sfratto per morosità, registrazione, calcolo Imu, etc.
  5. ECONOMIA, FISCO e TASSE: addizionali, canone rai, bollette, dichiarazione redditi, partita iva, sanzioni fiscali, rifiuti, tassa occupazione del suolo pubblico, tariffe, etc.
  6. IMMIGRAZIONE: decreto flussi, permessi di soggiorno, rinnovi e rilasci del permesso, colf, badanti, baby sitter, regolarizzazione, normative, reati, espulsioni, studiare in Italia, assistenza sanitaria ed anagrafe, etc.
  7. UTENZE DOMESTICHE e TELEFONIA: contratti gas e luce, contratti telefonia mobile e fissa, fatture, addebiti illegittimi, subentro e volture, confronto tariffe, tassa concessione governativa, fasce consumo, etc.
  8. VIAGGI: ritardo aereo, overbooking, smarrimento e danneggiamento bagagli, danno da vacanza rovinata, risarcimento dai tour operator, inesattezza del pacchetto turistico offerto, inadempimento dell’operatore turistico, depilant pubblicitari non corrispondenti, viaggi di nozze, ambasciate nel mondo, etc.
  9. EQUITALIA: cartelle pazze, multe, tasse automobilistiche, opposizioni a cartelle esattoriali, rateizzi, richieste in autotutela, informazioni utili, modulistica, compensazioni, sospensioni pagamenti, rimborsi in conto fiscale, etc.
  10. Altresì le nostre competenze al servizio dei Consumatori si estendono ai settori della P.A. (Pubblica Amministrazione), giustizia, scuola, trasporti, e-commerce, alimentazione, sanità pubblica e privata, etc.

La quota associativa è pari ad € 30,00 annuali per le persone fisiche mentre le per società di capitali o di persone la quota associativa è pari ad € 70,00 annuali. Per iscriversi occorre stampare e compilare il modulo e spedirlo via email (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) o via fax (0823 17 63 605).

L’iscrizione sarà ritenuta valida una volta ricevuto il pagamento che potrai effettuare:

1) presso le nostre sedi territoriali;

2) secondo le modalità indicate sul sito web;

3) tramite Bonifico bancario su Monte Dei Paschi di Siena: 

IBAN IT 64 E 01030 75020 000001783722 Codice bic: PASCITM1CE0

SCARICA MODULO

Per informazioni utili:

sito web:  www.consumitalia.it

mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

SEDE LEGALE

Casagiove (CE) - Via Messina, 37 – cap 81022

tel e fax 0823 17 63 605 – mobile 334 25 96 265

mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

 

Lavora con noi

APERTURA NUOVA SEDE      

Cerchiamo professionisti e referenti disposti ad aprire una nostra sede locale sul territorio o in alternativa a rappresentare la Nostra associazione presso i propri studi professionali: può essere una straordinaria opportunità per incrementare il proprio lavoro ed essere riconosciuto come un punto di riferimento dell’associazione e per i Consumatori.

Siamo, altresì, alla ricerca di avvocati, consulenti e liberi professionisti per collaborazioni esterne, domiciliazioni, seminari e corsi di formazione.

Invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Oppure puoi inviare una lettera: Consumitalia, Via Messina, 37 - 81022 Casagiove (CE). Anche via Fax: 0823 17 63 605

Circolazione stradale: i chiarimenti su divieto di fumo, Rc auto e revisione

Ministero dell'Interno, circolare 11/02/2016 n° 300/A/1001/16/101/3/3/9

Pubblichiamo il testo della circolare n. 300/A/1001/16/101/3/3/9 dell'11 febbraio 2016, con la quale il Ministero dell'Interno illustra alcune novità introdotte in tema di circolazione stradale dal decreto legislativo n. 6/2016 e dalla Legge di Stabilità 2016.

Si tratta, in particolare, del divieto di fumo in auto e di ulteriori casi di infrazioni stradali accertabili mediante dispositivi di controllo da remoto; fra queste la mancanza di copertura assicurativa e l'omessa revisione dei veicoli.

Divieto di fumo in auto

Il d.lgs. n. 6/2016 ha esteso il divieto di fumo al conducente e ai passeggeri a bordo di autoveicoli (in sosta o in movimento), in presenza di minori di anni 18 e di donne in stato di gravidanza. 

Il divieto riguarda solo gli autoveicoli di cui all'art. 54 del Codice della Strada, con esclusione quindi di ciclomotori e motoveicoli anche se dotati di carrozzeria chiusa. 

In caso di violazione si applica la sanzione da 27,50 a 275,00 euro, raddoppiata quando la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o davanti a bambini fino a 12 anni di età. 

La procedura applicabile è quella prevista dalla Legge n. 689/1981, come ridefinita in base all'accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni del 16 dicembre 2014 (v. allegato alla circolare).

Nuovi casi di accertamento da remoto delle violazioni

La Legge di Stabilità 2016, modificando l'art. 201, comma 1-bis, Codice della Strada, ha introdotto nuove ipotesi nelle quali è consentito l'accertamento da remoto delle infrazioni, cioè senza contestazione immediata:

  • mancanza di revisione (art. 80);
  • mancanza di copertura assicurativa (art. 193);
  • sovraccarico dei veicoli (art. 167).

Per l'accertamento di queste violazioni occorrono apparecchiature espressamente approvate a tale scopo. 

Per la mancanza di copertura assicurativa comunque resta ferma la possibilità di utilizzare dispositivi approvati per l'accertamento di altre violazioni (es. dispositivi di controllo della velocità, dell'accesso in ZTL, attraversamento di intersezioni semaforizzate ecc.).

Il Ministero ricorda infine che, in caso di stipula a distanza dei contratti di assicurazione Rc auto, la trasmissione del certificato assicurativo avviene su supporto cartaceo tramite posta oppure, se il contraente ha dato il consenso, anche tramite posta elettronica. In questa seconda ipotesi, in caso di controllo su strada il conducente non potrà più esibire il certificato assicurativo originale in formato cartaceo; al riguardo il Ministero si riserva di fornire direttive dopo i necessari chiarimenti con l'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni).

 notizia pubblicata su Altalex, 18 febbraio 2016

Stipendi: addio ai pagamenti in contante

Stipendi: addio ai pagamenti in contante

La legge di bilancio 2018 stabilisce definitivamente il divieto per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione in contanti direttamente al lavoratore

Non sarà più possibile, per il datore di lavoro, pagare al dipendente lo stipendio direttamente in contatti, ma sarà necessario utilizzare strumenti alternativi oppure affidarsi a banche e poste.

Acquista ufficialità con l'approvazione definitiva della manovra di bilancio 2018 (per approfondimenti: Manovra 2018 è legge: dalle pensioni agli avvocati, le novità) la misura tesa a salvaguardare i lavoratori dalla pratica delle "buste paga false" perpetrate da molte aziende.

Un'abitudine costata cara a molti dipendenti che si erano visti spesso costretti dal proprio datore di lavoro a firmare una busta paga a importo pieno, nonostante gli venissero poi corrisposte in contanti somme inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi, dietro minaccia di licenziamento (per approfondimenti: Stipendi: addio contante).

Stipendi: niente più pagamenti in contanti

La legge di bilancio stabilisce a chiare lettere che i datori di lavoro o committenti non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
 
Per "rapporto di lavoro" rilevante ai sensi della menzionata disposizione, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Viene precisato, inoltre, che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
 
Il divieto e i nuovi obblighi, invece, non troveranno applicazione nei rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), ai rapporti di lavoro domestico (legge n. 339/1958), né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
 
Stipendi: le modalità di pagamento ammesse
 
A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
 
In quest'ultimo caso, l'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
 
Sanzioni: fino a 5mila euro per i trasgressori
 
Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di pagamento previsto, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
 
Gli obblighi e le relative sanzioni previsti dalla legge si applicheranno a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della manovra di bilancio.

 

  • Pubblicato in Banca

Sede territoriale di SAN DONACI - BRINDISI SUD (BR) - coordinatore avv. Luca Cenerario -

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che è operativa la nuova sede Territoriale di SAN DONACI - BRINDISI SUD (BR).

Pertanto tutti i cittadini della predetta località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso la nostra nuova sede e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

La sede territoriale è ubicata alla via San Pancrazio nr. 130, coordinata e rappresentata dall’avv. Luca Cenerario, specializzato nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di San Donaci - Brindisi sud è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro Team al nostro nuovo referente: avv. Luca Cenerario, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo.

 

Riferimenti e contatti

Sede Territoriale: SAN DONACI - BRINDISI SUD

Via San Pancrazio, 130 - San Donaci (BR) 72025

Coordinatore Territoriale: avv. Luca Cenerario

Contatti: +39 348 511 87 52

Mail: info.sandonaciQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  -  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sottoscrivi questo feed RSS
Limpido

2°C

Roma

Limpido

Umidità: 33%

Vento: 25.75 km/h