Legge sulle locazioni abitative - Legge, 09/12/1998 n° 431, G.U. 15/12/1998

Legge sulle locazioni abitative

Legge, 09/12/1998 n° 431, G.U. 15/12/1998 

Legge 9 dicembre 1998, n. 431

Capo I

Locazione di immobili adibiti ad uso abitativo

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche. (1)

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392. (1)

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.

 

(1) Comma così modificato dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 2.

Art. 2.
Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione

1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata. (1)

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.

 

(1) Comma così modificato dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 2.
(2) A norma dell'art. 2, comma 288, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il presente comma deve essere interpretato nel senso che le aliquote possono arrivare fino all’esenzione dall’imposta.

Art. 3.
Disdetta del contratto da parte del locatore

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.

6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.

Capo II

Contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti in sede locale

Art. 4.
Convenzione nazionale

1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata «convenzione nazionale», che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espresso dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto, unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis, costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8. (1)

2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 nonché dell'articolo 5, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2. (2)

4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e),del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.

 

(1) Comma così modificato dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 2.
(2) Comma così modificato dal D.L. 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 269.

4-bis. (1)
Tipi di contratto

1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.

3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2.

 

(1) Articolo inserito dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 2.

Art. 5.
Contratti di locazione di natura transitoria

1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis. (1)

3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore. (1)

 

(1) Comma così modificato dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 2.

Capo III

Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

Art. 6.
Rilascio degli immobili

1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all'articolo 2 della presente legge.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.

4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.

6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo cosí determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978. (1)

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.

 

(1) La Corte costituzionale con sentenza 9 novembre 2000, n. 482 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile".

Art. 7. (1)
Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile

1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza.

 

(1) La Corte costituzionale con sentenza 5 ottobre 2001, n. 333 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Capo IV

Misure di sostegno al mercato delle locazioni

Art. 8.
Agevolazioni fiscali

1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.

2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.

5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.

7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

Art. 9. (1)
[Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare

1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.]

 

(1) Articolo abrogato dal D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

Art. 10.
Ulteriori agevolazioni fiscali

1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.

Art. 11.
Fondo nazionale

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3.  Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e, tenendo conto anche delle disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione. I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. (1)

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. (4)

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. (5)

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente. (3)

8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4. I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria. (6)

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.

 

(1) Comma così modificato dal D.L. 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 269, e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.
(2) Comma così da ultimo sostituito dal D.L. 13 settembre 2004, n. 240.
(3) Comma modificato dalla Legge 8 febbraio 2001, n. 21 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.
(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 8 febbraio 2001, n. 21 e dall'art. 7, comma 2, D.L. 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 269.
(5) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.
(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1-bis, D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2008, n. 199.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 12.
Osservatorio della condizione abitativa

1. L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.

Art. 13.
Patti contrari alla legge

1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresí richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresí consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

Art. 14.
Disposizioni transitorie e abrogazione di norme

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.

3. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.

4. Sono altresí abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.

Art. 15.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e quanto a lire 299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a lire 107 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

CONSUMITALIA - SEDE DI ARIANO IRPINO

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta CONSUMITALIA è lieta di comunicare che dal 09.04.2018 è operativa e presente anche nell’area di ARIANO IRPINO (AV) e più precisamente nel comune di MELITO IRPINO (AV).

Pertanto tutti i cittadini del predetto comune e delle aree limitrofe località bisognosi di assistenza e tutela possono recarsi presso la nostra nuova sede e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti.

 

La sede territoriale di ARIANO IRPINO (AV) è ubicata nel comune di Melito Irpino (AV) alla Via Alcide De Gasperi nr. 3 coordinata e rappresentata dagli avv.ti Tonia Leone e Isabella Tammaro, specializzate nella tutela del consumatore.

La loro esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che esprime tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di ARIANO IRPINO (AV) è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team ai nuovi referenti: avv.ti Isabella Tammaro e Tonia Leone, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

CONTATTI:

Sede Territoriale: ARIANO IRPINO

Indirizzo: Via Alcide De Gasperi, 3 - cap 83030 Melito Irpino (AV)

Coordinatore Territoriale: avv. Isabella Tammaro - contatti: +39 328 38 497 26

Coordinatore Territoriale: avv. Tonia Leone - contatti: +39 349 58 35 916

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sede Territoriale di NAPOLI/CENTRO DIREZIONALE e BENEVENTO

CONSUMITALIA: sedi territoriali di Napoli/centro direzionale e Benevento

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che sono operative le nuove sedi di NAPOLI/CENTRO DIREZIONALE e di BENEVENTO.

Pertanto tutti i cittadini delle predette località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso le nostre nuove sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

Entrambe le sedi territoriali saranno coordinate e rappresentate dagli avv.ti Ornella Palmieri e Domenico Pizzillo, specializzati nella tutela del consumatore.

La loro esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di Napoli/centro direzionale e di Benevento è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team ai nostri nuovi referenti: avv.ti Ornella Palmieri e Domenico Pizzillo, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

Riferimenti e contatti 

Sede Territoriale: NAPOLI

Centro Direzionale Isola G1

via G. Porzio nr. 4 scala C, VI° piano int. 39 - cap 80143 Napoli (NA)

Coordinatore Territoriale: avv.ti Ornella Palmieri/Domenico Pizzillo

Contatti: mobile: 328 64 58 027 ufficio/fax 081 35 92 841

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Sede Territoriale: BENEVENTO

Indirizzo: via Grimoaldo Re nr. 24 - Benevento (BN) 82100

Coordinatore Territoriale: avv.ti Ornella Palmieri/Domenico Pizzillo

Contatti: mobile: 328 64 58 027 ufficio/fax 0824 31 04 25 0824 35 50 55

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

Il rilascio del permesso di soggiorno

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno consente agli stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di rimanere in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato di tempo per chiedere il permesso di soggiorno e deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati.


La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla questura in cui abita lo straniero, previo accertamento della sua identità personale, e contiene oltre ai dati anagrafici e l'immagine del volto anche le impronte digitali del titolare. Ha caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.

Il permesso di soggiorno elettronico è stato adottato a decorrere dall'11 dicembre 2006 ed è stato attribuito all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato il compito di produrre e attivare il documento, previa acquisizione dei dati relativi all'identificazione del richiedente da parte delle questure.

Il documento consiste in una smart card, resistente all'usura (a tal fine i dati stampati sono protetti da una sottile pellicola trasparente, che viene applicata su entrambi i lati in fase di produzione) e riporta:

  • le generalità del titolare;
  • la foto del titolare;
  • il numero del documento;
  • la tipologia del documento;
  • la data di emissione e di validità dello stesso;
  • e generalità dei figli;
  • il codice fiscale;
  • il motivo del soggiorno.


Per i figli minori di anni quattordici, inseriti sul titolo di soggiorno di uno dei genitori è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del titolo di soggiorno del genitore. Infatti, riporta lo stesso numero e la medesima scadenza del permesso di soggiorno del genitore e le generalità e la fotografia del minore.

Al figlio minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico individuale

Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico avviene, in media, in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

  • il modulo di richiesta;
  • il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
  • una fotocopia del documento stesso;
  • 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
  • un contrassegno telematico da € 16,00
  • la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
  • il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200. Le modalità di pagamento sono state stabilite con decreto 6 ottobre 2011 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno. 

Lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.
Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno è tenuto a stipulare con lo Stato italiano un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Vi sono casi di esclusione dalla stipula dell'accordo in questione (es.: vittime di violenza, minori non accompagnati, etc).
Nell'attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un'eventuale comunicazione, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso. La comunicazione deve essere notificata non solo all'interessato, ma anche al datore di lavoro.
La procedura vale anche nell'ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno, a condizione che il permesso rientri tra quelli che consentono di svolgere attività lavorativa.

Periodo di validità La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

  • fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
  • fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
  • fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno
(Decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il ministro dell'Interno, del 6 ottobre 2011, recante "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno")

  • La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è stato fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. È infatti determinato in:€ 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
  • € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  • € 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per coloro che richiedono il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del novellato decreto legislativo 286/98.

Non è mai richiesto il versamento del contributo quando:

  • il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato per asilo, per richiesta asilo, per protezione umanitaria, per protezione sussidiaria;
  • lo straniero o l'apolide sono minori;
  • l'ingresso è per ricevere cure mediche; la stessa esenzione si applica anche agli eventuali accompagnatori;
  • è richiesto l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Bonus nascita: dal 4 maggio le domande per gli 800 euro

Bonus nascita: dal 4 maggio le domande per gli 800 euro

Diventa operativo il bonus mamma domani (o bonus nascita) di 800 euro. Dal 4 maggio infatti si potranno presentare le domande all'Inps per ottenere il premio istituito dalla legge di bilancio 2017.

Il contributo viene erogato per ogni figlio nato, adottato o affidato, ma è riconosciuto (ovviamente in alternativa) a partire dal settimo mese di gravidanza. Il bonus sarà corrisposto dall'Inps per ogni "evento" verificatosi a partire dal 1° gennaio e la domanda va presentata entro un anno per via telematica oppure tramite i patronati. Il termine decorre dal 4 maggio, anche per le nascite (affidi o adozioni) avvenuti a partire dall'1 gennaio. 

Le indicazioni per ottenere il bonus sono contenute nella circolare Inps n. 78/2017 (qui sotto allegata) emanata ieri. Per tutte le altre indicazioni, l'ente rinvia alle circolari precedenti (n. 39/2017 e 61/2017).

Il premio mamma domani

Il bonus mamma domani, si ricorda, consiste in un premio di 800 euro per la nascita, l'adozione (o l'affido) di un minore, e prescinde dalla situazione reddituale.

Viene corrisposto dall'Inps in unica soluzione su domanda della gestante (a partire dal compimento del settimo mese di gravidanza) ovvero della madre del minore, nato, adottato o affidato nel 2017.

I requisiti per ottenere il bonus nascita

La domanda va trasmessa all'Inps a partire dal 4 maggio prossimo, esclusivamente per via telematica, dalla donna gestante o dalla madre.

In sede di presentazione della domanda, precisa l'Inps, occorre specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);

- nascita (anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza);

- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;

- affidamento preadottivo nazionale internazionale.

Va presentata una domanda per ogni evento e quindi per ogni minore, nato, adottato o affidato. Se, ad esempio, è stata già presentata domanda al compimento del settimo mese di gravidanza, non dovrà presentarsi ulteriore domanda per l'evento nascita relativo allo stesso minore. Analogamente, il beneficio richiesto per l'affidamento di un minore non potrà essere nuovamente richiesto per la successiva adozione dello stesso.

Laddove, invece, vi sia parto plurimo, se la domanda è stata presentata al compimento del settimo mese, dovrà essere ripresentata dopo la nascita con l'inserimento di tutte le informazioni necessarie per l'integrazione del premio rispetto al numero dei bambini nati.

Come presentare domanda per il bonus nascita

La domanda va presentata all'Inps esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- sul sito internet dell'istituto, tramite Pin dispositivo, accedendo all'apposita sezione (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino> autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio alla nascita);

- tramite Contact center integrato, al numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

- tramite enti di patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Sul sito Inps, inoltre, per facilitare la compilazione della domanda online, sarà reso disponibile un facsimile (nella sezione moduli) che ripropone le indicazioni per l'inserimento dei dati.

Termini di presentazione della domanda bonus nascita e documenti da allegare

La domanda, specifica l'Inps, può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017, per gli eventi sopradescritti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017, e "improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione".

Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 4 maggio, il termine di un anno decorre a partire da tale ultima data.

I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno dovranno autocertificare il documento inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciato; data di rilascio; termine di validità).

L'Inps, successivamente, effettuerà le verifiche sui titoli di soggiorno, potendo chiedere l'esibizione dei documenti in originale.

Alla domanda, in ogni caso, andranno allegati: il certificato di gravidanza in originale (o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica), per le istanze presentate al compimento del 7° mese; ovvero, l'autocertificazione della madre in relazione al parto già avvenuto; o, ancora, i provvedimenti giudiziari, nel caso di affidamento e adozione.

Il pagamento del bonus nascita

Il premio verrà pagato dall'Inps nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (ossia tramite bonifico domiciliato; accredito su conto corrente; libretto postale; carta prepagata con Iban) su mezzo intestato allo stesso.

La misura del premio è pari a 800 euro per ogni evento e in relazione ad ogni figlio nato, affidato o adottato.

 

Circolare numero 61 del 16-03-2017

 

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi 
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali 
Roma, 16/03/2017
Circolare n. 61
Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
   Dirigenti Medici 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

   
OGGETTO:

Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore  di cui all’articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-2016. Integrazione del contenuto della circolare n. 39 del 27 febbraio 2017.

   

Con riferimento alla circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, a seguito di ulteriori approfondimenti e al fine di chiarire la portata applicativa, i paragrafi 1. e 2. sono così riformulati:

1.   Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano  in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

  •  residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
  • per le cittadine non comunitarie,  possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

2.   Maturazione del premio alla nascita o all’adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del 7° mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi   dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

 

Medical Malpractice: tutele, responsabilità e risarcimenti

La Tutela del paziente

Una problematica di rilevanza Nazionale. Consumitalia ne promuove la conoscenza e lo studio per giungere a prospettive di tutela sempre maggiori.
In collaborazione con l'università degli studi di Palermo l'avv. Sabrina Vecchio Verderame, coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di Consumitalia Palermo 1, attraverso il sul intervento illustrerà come si articola questo diritto e su cosa dobbiamo fare per difenderlo.

Il convegno si terrà presso il Consorzio Universitario di Agrigento in data 27.10.2017 alle ore 10:00.

Vodafone sanzionata dall'antitrust per l'attivazione automatica del sevizio aggiuntivo "vodafone exclusive"

L’Antitrust ha irrogato una sanzione di un milione di euro a Vodafone Italia S.p.A. per il servizio accessorio aggiuntivo non richiesto “Vodafone Exclusive”, ritenendo che tale offerta abbia comportato un pagamento supplementare rispetto alla remunerazione concordata, in violazione del Codice del Consumo. A partire dal 31 agosto 2015, secondo gli accertamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la società ha attuato nei confronti dei propri clienti, le seguenti condotte:

l’attivazione automatica del servizio “Vodafone Exclusive” senza il consenso espresso e preventivo (opt-in) dei clienti;
l’addebito automatico del relativo costo mensile (1,90 euro) e il rifiuto alle richieste di rimborso a seguito dell’attivazione automatica di un servizio non richiesto dai consumatori.

In base alle verifiche dell’Antitrust, il pacchetto offerto si configura come un servizio accessorio aggiuntivo alla luce di diverse considerazioni, tra le quali:

la navigazione sulla rete 4G è consentita solo a coloro che dispongono della condizioni tecniche necessarie;
la possibilità di disporre di 2 ingressi al cinema al prezzo di un biglietto è garantita unicamente a un numero circoscritto di cinema aderenti alla promozione;
l’accesso al servizio clienti dedicato 193 è meramente aggiuntivo rispetto al servizio clienti già esistente.

L’Agcm ha imputato perciò all’impresa una condotta poco trasparente per quanto riguarda sia l’attivazione del servizio sia la modalità di addebito degli importi: il consumatore non è stato messo nella condizione, infatti, di rendersi conto che “Vodafone Exclusive” era stato effettivamente attivato sui propri apparati mobili e che gli importi mensili relativi a questo servizio venivano prelevati sistematicamente dal credito residuo dei clienti. A giudizio dell’Antitrust, tale condotta costituisce una violazione dell’articolo 65 del Codice del Consumo, con riferimento ai clienti che hanno sottoscritto un contratto dopo il 13 giugno 2014, sanzionandola e vietandone la continuazione.

L’Autorità ha anche imposto a Vodafone di pubblicare per trenta giorni consecutivi sulla home page del proprio sito web un estratto del provvedimento dell’Autorità, predisponendo un’icona denominata “Comunicazione a tutela dei consumatori”.

E-commerce: le regole del Garante Privacy su raccolta dati e profilazione del cliente

Con un recente provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito alcune regole che gli operatori commerciali sono tenuti a seguire nel momento in cui prevedono di utilizzare i dati dei propri clienti ai fini di attività promozionale e profilazione commerciale. La registrazione ai siti che offrono svariati servizi e l’utilizzo di questi ultimi, infatti, consente ai titolari degli stessi di tracciare un quadro molto completo della personalità dell’utente, mediante la raccolta di un numero particolarmente elevato di dati personali. L’utente, tuttavia, deve essere adeguatamente informato prima della registrazione al sito sia del fatto che i suoi dati verranno trattati a fini di attività promozionale e profilazione commerciale, sia che i dati così raccolti possano eventualmente essere comunicati a terzi. Come ribadito dal Garante, infatti, solo un’informativa completa ed esaustiva può garantire che venga prestato un consenso espresso, libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI gli artt. 41 della Costituzione e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, riguardo alla libertà d'impresa e di iniziativa economica;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»), e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 11,13, 23, 130, 37, 38, 161, 162, 163;

VISTE le "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam" del 4 luglio 2013 (pubblicate in G.U. n. 174 del 26 luglio 2013 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2542348);

TENUTO CONTO che l'Ufficio di questa Autorità, a seguito di una segnalazione relativa al sito www.bookingshow.it con la quale veniva lamentato che, per poter acquistare i biglietti per un evento, risultava necessario dare il consenso al trattamento dei dati per la finalità promozionale, ha avviato un'istruttoria preliminare nell'ambito della quale ha effettuato un accertamento sul medesimo sito,  riscontrando la sussistenza della problematica segnalata; e che pertanto ha deciso di effettuare un'attività di verifica sulla liceità del trattamento dei dati personali effettuati, anche alla luce delle Linee guida sopra citate, dal titolare del trattamento indicato nel testo dell'informativa rilasciata, ossia Bookingshow S.p.A.;

CONSIDERATO che nei giorni 21 e 22 ottobre 2014, questa Autorità, avvalendosi del personale dell'Ufficio e del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, ha condotto un accertamento ex art. 157 del Codice presso la sede legale e operativa della detta società situata in Foggia, via di Motta della Regina, n. 6;

RILEVATO che in occasione dell'accertamento di cui sopra (cfr. relativo verbale del 21 ottobre) è emerso che Bookingshow S.p.A. "… si occupa di servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi, concerti, parchi ed eventi vari", risultando essere una delle principali società del settore, ed effettua e-commerce di prodotti di vario tipo (es.: maglie sportive, articoli di cancelleria) relativi a marchi anche celebri; e che la detta società procedeva alla raccolta dei dati personali degli interessati attraverso 3 propri siti web: www.bookingshow.it/com, www.sportmonamour.it/com e www.merchandisingplaza.com,  quest'ultimo operativo in varie versioni in lingua straniera destinate ad utenti di vari paesi UE ed extra UE;

CONSIDERATO che, fra i menzionati rilievi, con specifico riferimento ai siti www.bookingshow.it e www.sportmonamour.it/com, è risultato che Bookingshow S.p.A., sul form di registrazione ai medesimi siti, raccoglieva i dati personali degli utenti chiedendo loro un consenso per il trattamento preselezionato e unico  per varie finalità, fra cui quelle di marketing e comunicazione a soggetti terzi per analoghe finalità, anche se prevedendo la possibilità per l'utente di deselezionare il predetto consenso e quindi poter procedere comunque alla registrazione al sito (cfr. verbale 21 ottobre cit.);

CONSIDERATO che, con specifico riferimento al form di registrazione al sito www.merchandisingplaza.com, è risultato che (cfr. memoria integrativa del 7 novembre cit.) la società non indicava nell'informativa resa agli utenti alcune attività effettivamente svolte con i dati raccolti mediante detto sito, peraltro particolarmente invasive per il diritto alla protezione dei dati degli interessati (cioè: invio di comunicazioni promozionali, per conto proprio e per conto terzi, mediante e-mail; profilazione; comunicazione dei dati a soggetti terzi per finalità promozionali); e che raccoglieva  tali dati richiedendo un consenso preselezionato e unico al trattamento dei dati a fronte delle suindicate diverse attività;

CONSIDERATO, con particolare riguardo all'attività di profilazione, che la società ha dichiarato (cfr. verbale del 22 ottobre 2014, come confermato nella citata memoria integrativa) di fare uso, per il portale merchandisingplaza, di un software finalizzato all'invio di newsletter personalizzate, utilizzando i dati  "relativi agli ordini effettuati dai clienti" e "i dati di navigazione degli stessi sul sito", nonché di una piattaforma destinata all'invio di e-mail agli utenti "sulla base dei prodotti inseriti nel proprio carrello e il cui ordine non è stato finalizzato"; e considerato peraltro che, per tale attività, è risultato che la società non ha provveduto ad adempiere all'obbligo di notificazione disciplinato dagli artt. 37 e 38 del Codice;

CONSIDERATO che, con particolare riguardo all'attività di comunicazione a terzi, è emerso che la società effettivamente comunica a un soggetto terzo (Natexo Spain S.L.) i dati raccolti sui propri siti con le modalità di cui sopra per lo svolgimento di finalità promozionali nell'ambito di un accordo commerciale di "coobranding" (v. in particolare citata memoria integrativa del 7 novembre 2014);

VISTO  il disposto dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, secondo cui di regola (fatta salva limitate eccezioni come il c.d. "soft spam", di cui all'art. 130, comma 4, del Codice relativamente alle e-mail  promozionali destinate ai propri clienti adeguatamente informati e finalizzate a reclamizzare prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati), il trattamento di dati personali da parte dei privati per finalità diverse da quella di erogazione del servizio (o altra finalità di tipo contrattuale) è ammesso solo dopo la previa acquisizione di un consenso dell'interessato espresso, libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati e documentato per iscritto, come ribadito dalle citate "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam";

CONSIDERATO che, sulla base degli elementi e dei documenti acquisiti, compresa la memoria integrativa della società inviata il 7 novembre 2014,  a scioglimento delle riserve formulate in occasione dell'accertamento in sede, il Nucleo Speciale Privacy ha provveduto a contestare alla società le relative sanzioni;

RILEVATO che sia l'attività di invio di comunicazioni promozionali per conto proprio e/o per conto terzi, sia l'attività di profilazione dei dati personali raccolti, sia anche l'eventuale comunicazione dei dati raccolti a soggetti terzi per le loro finalità promozionali, in quanto ciascuna di esse costituisce una diversa attività di trattamento dei dati, necessitano di un previo distinto consenso come sopra individuato;

CONSIDERATO peraltro che, in occasione del citato successivo accertamento effettuato d'ufficio sui tre siti in questione il 9 e il 10 novembre 2015,  non è risultato accessibile il sito www.sportmonamour.it/com ed è emerso che la società, in relazione ai siti www.bookingshow.it/com e www.merchandisingplaza.com, ha recepito i rilievi oggetto di specifica contestazione da parte del Nucleo Speciale Privacy, con riferimento sia all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice sia all'acquisizione del consenso ex art. 23 del Codice nell'ambito dei vari form di raccolta dei dati degli utenti; e che inoltre la società risulta aver provveduto in data 22 luglio 2015 ad adempiere all'obbligo di notificazione di cui sopra;

CONSIDERATO anche che dal suddetto accertamento è risultato, tuttavia, che, riguardo all'informativa rilasciata dalla società nei form di registrazione al sito www.merchandisingplaza.com, la società non indica i soggetti terzi né specifica la/e categoria/e economica/e o merceologica/e di appartenenza di tali terzi, ai quali sono comunicati o potrebbero essere comunicati i dati dalla società per lo svolgimento di finalità promozionali, come invece previsto dalle Linee Guida del 4 luglio 2013 e dal legislatore stesso, all'art. 13, comma 1, lett. d) del Codice, all'evidente fine di consapevolizzare il più possibile gli interessati che rilascino il consenso per la comunicazione a terzi sull'effettivo ambito di circolazione dei loro dati;

RITENUTO necessario che Bookingshow S.p.A. avvisi Natexo Spain S.L. e gli altri soggetti terzi -ai quali i dati personali raccolti sui tre siti, senza un consenso specifico per la comunicazione a terzi, siano stati eventualmente comunicati e/o ceduti per finalità promozionali- che non possono utilizzare i dati in questione per tali finalità se non dopo aver acquisito uno specifico consenso degli interessati;

RILEVATO altresì che la società ha dichiarato in occasione dell'accertamento in sede, di non aver stabilito alcun tempo di conservazione dei dati personali degli utenti raccolti tramite i suddetti siti web e rilevata la significativa consistenza dei data base relativi ai 3 siti suddetti (183.991 su bookingshow.it/com; 108.268 su www.merchandisingplaza.com e 14.757 su www.sportmonamour.it/com: v. verbale 22 ottobre 2014); considerato, tuttavia, che in base all'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, i dati personali oggetto di trattamento devono essere "conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati";

RITENUTO al riguardo di dover contemperare il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati con la libertà d'impresa (cfr. artt. 41 Cost. e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), e quindi ritenuto necessario prescrivere alla società di prevedere e attuare, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, tenendo conto delle legittime finalità perseguite nonché della natura e tipologia dei dati trattati, uno o più tempi di conservazione dei dati raccolti, alla scadenza dei quali la società dovrà provvedere all'immediata cancellazione dei dati degli utenti o alla loro anonimizzazione permanente;

CONSIDERATO che, tenuto conto delle modalità di raccolta utilizzate nonché della rilevante quantità di dati trattati e conservati, le attività di trattamento poste in essere dalla società presentano carattere sistematico;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati personali o di disporne il blocco e di adottare altresì gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Bookingshow S.p.A.,  ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, un provvedimento di divieto dei trattamenti di dati raccolti sui tre siti www.bookingshow.it/com, www.sportmonamour.it/com e www.merchandisingplaza.com per le seguenti finalità (invio di comunicazioni promozionali, per conto proprio e per conto terzi; profilazione; comunicazione dei dati a soggetti terzi per loro finalità promozionali), senza la previa acquisizione di un consenso dell'interessato espresso, libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati e documentato per iscritto, ex artt. 13, 23 e 130 del Codice;

RITENUTO necessario altresì, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, adottare nei confronti di Bookingshow S.p.A. un provvedimento prescrittivo volto ad assicurare la piena conformità al Codice dei trattamenti dei dati personali raccolti on line o mediante qualunque altro strumento che la società eventualmente deciderà di utilizzare;

CONSIDERATO che, come sopra detto, le violazioni come sopra indicate sono state oggetto delle specifiche contestazioni effettuate a Bookingshow S.p.A. da parte del Nucleo Speciale Privacy con il citato verbale del 30 gennaio e quindi ritenuto di non avviare un ulteriore autonomo procedimento sanzionatorio nei confronti della medesima;

CONSIDERATO  peraltro che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni; che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del divieto o delle prescrizioni impartite con il medesimo provvedimento, in ogni caso, è altresì applicata in sede amministrativa la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, dichiara illecito e vieta a Bookingshow S.p.a., come sopra individuata, l'ulteriore trattamento dei dati raccolti sui tre siti www.bookingshow.it/com, www.sportmonamour.it/com e www.merchandisingplaza.com per le finalità di invio di comunicazioni promozionali (per conto proprio e per conto terzi), profilazione, nonché comunicazione dei dati a soggetti terzi per loro finalità promozionali, senza la previa acquisizione di un consenso dell'interessato espresso, libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati e documentato per iscritto, ex artt. 13, 23 e 130 del Codice;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a  Bookingshow S.p.a. di adottare le  misure necessarie e opportune al fine di rendere i trattamenti dei dati personali conformi alle disposizioni del Codice, e in particolare:

1. di integrare l'informativa resa ex art. 13 del Codice nel form di registrazione al sito www.merchandisingplaza.com, o mediante qualunque altro strumento di raccolta di dati personali che la società eventualmente deciderà di utilizzare, indicando i singoli soggetti terzi, oppure la/e categoria/e economica/e o merceologica/e di appartenenza di tali terzi, ai quali intenda comunicare i dati personali raccolti per le loro finalità promozionali;

2. di avvisare la società Natexo Spain S.L.  e gli altri soggetti terzi, ai quali i dati personali raccolti, senza un consenso specifico per la comunicazione a terzi, siano stati eventualmente comunicati e/o ceduti per le loro proprie finalità promozionali, che non possono utilizzare i dati in questione per tali finalità se non dopo aver acquisito uno specifico consenso degli interessati;

3. di prevedere e attuare, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, tenendo conto delle legittime finalità perseguite nonché della natura e tipologia dei dati trattati, uno o più tempi di conservazione dei dati raccolti, alla scadenza dei quali la società dovrà provvedere all'immediata cancellazione dei dati degli utenti o alla loro anonimizzazione permanente;

c) ai sensi dell'art. 157 del Codice, richiede a Bookingshow S.p.a.  di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro sessanta  giorni dalla ricezione dello stesso.

Si ricorda che il mancato riscontro alla suindicata richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice e che, ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Sottoscrivi questo feed RSS
Limpido

2°C

Roma

Limpido

Umidità: 33%

Vento: 25.75 km/h