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Sede Regionale del Piemonte e sede territoriale di Torino: nuova apertura

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta CONSUMITALIA è lieta di comunicare che dal 28.05.2018 sarà operativa e presente anche nella Regione del Piemonte e più precisamente nella città di TORINO.

Pertanto tutti i cittadini del predetto capoluogo e delle aree limitrofe bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso la nostra nuova sede e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti. 

La sede territoriale di TORINO sarà ubicata nel centro della città alla Via San Francesco D’Assisi nr. 1 coordinata e rappresentata dal sig. Gianmarco Dassano, alla guida di un Team specializzato nella tutela del consumatore. 

L’apertura della sede territoriale di TORINO da a Consumitalia un “valore aggiunto” che esprime tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

La stessa sede esplicherà altresì le funzioni di Sede Regionale del Piemonte, interagendo e cooperando con le Istituzioni e gli enti locali al fine di perseguire obiettivi di solidarietà e promozione sociale, attività di sostegno, formazione, informazione e tutela a favore degli associati e dei cittadini nella loro qualità di consumatori e utenti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team al nuovo referente: sig. Gianmarco Dassano, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

CONTATTI:

Sede Regionale del PIEMONTE

Indirizzo: Via San Francesco D’Assisi, 1 - cap 10122 Torino (TO)

Coordinatore Regionale: sig. Gianmarco Dassano

Contatti: mobile +39 346 11 04 512 ufficio +39 011 20 71 749 fax 011 56 11 739

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sede Territoriale: TORINO

Indirizzo: Via San Francesco D’Assisi, 1 - cap 10122 Torino (TO)

Coordinatore Territoriale: sig. Gianmarco Dassano

Contatti: mobile +39 346 11 04 512 ufficio +39 011 20 71 749 fax 011 56 11 739

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.        

sede territoriale di NOLA: coordinatore avv. Elena Manzi

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che dal mese corrente è operativa la nuova sede Territoriale di NOLA.

Pertanto tutti i cittadini della predetta località e delle aree limitrofe bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso la nostra nuova sede territoriale e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti.

La sede territoriale di NOLA è ubicata più precisamente nel comune di Schiava di Casamarciano (NA) alla Via Nazionale delle Puglie, 110 (SS7bis), coordinata e rappresentata dall’avv. Elena Manzi specializzata nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di Nola è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro Team alla nostra nuova referente: avv. Elena Manzi, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo.

 

Riferimenti e contatti

Sede Territoriale: NOLA

Via Nazionale delle Puglie, 110 (SS7bis) - Schiava di Casamarciano (NA) 80030

Coordinatore Territoriale: avv. Elena Manzi

Contatti: mobile: +39 335 43 46 65

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sede territoriale di Napoli

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che da lunedì 04.11.2019 sarà operativa una nuova sede Territoriale nella città di NAPOLI.

Pertanto tutti i cittadini della predetta località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso le nostre nuove sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

La nuova sede territoriale sarà ubicata alla Piazza Nazionale nr. 94/D, coordinata e rappresentata dall’avv. Fabrizio Sorbilli specializzato nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della nuova sede territoriale di Napoli è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro Team alla nostra nuova referente: avv. Fabrizio Sorbilli, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo.

 

Riferimenti e contatti

Sede Territoriale: NAPOLI

Indirizzo: Piazza Nazionale, 94/D - Napoli (NA) 80143

Coordinatore Territoriale: avv. Fabrizio Sorbilli

Contatti: +39 339 28 25 035

Mail: info.napoliQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



Sede Territoriale di ROMA - coordinatore: avv. Elena Manzi

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che da lunedì 25.02.2019 sarà operativa la nuova sede Territoriale di ROMA.

Pertanto tutti i cittadini della predetta località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso le nostre nuove sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

La sede territoriale denominata ROMA 1 sarà ubicata alla Via Volterra nr. 7, coordinata e rappresentata dall’avv. Elena Manzi specializzata nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di Roma è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro Team alla nostra nuova referente: avv. Elena Manzi, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo.

 

Riferimenti e contatti

Sede Territoriale: ROMA 1

via Volterra, 7 - Roma (RM) 00182

Coordinatore Territoriale: avv. Elena Manzi

Contatti: mobile: +39 335 43 46 65 ufficio/fax +39 06 97 27 36 55

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   -  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

SKY - MODIFICA FATTURAZIONE MENSILE: c’è tempo fino al 27 OTTOBRE per esercitare il diritto di recesso e si può fare anche via mail

SKY – MODIFICA FATTURAZIONE MENSILE

Per chi non fosse interessato ad accettare questa variazione di contratto, c’è tempo fino al 27 OTTOBRE per esercitare il diritto di recesso e si può fare anche via mail (le norme del nuovo decreto concorrenza permettono la disdetta con la stessa facilità con cui si sottoscrive un abbonamento.)

Dal 1° di ottobre i clienti Sky pagheranno di più il loro abbonamento.

Dal 1° ottobre i clienti Sky vedranno il loro abbonamento alla pay tv costare di più: un aumento dell'8,6% in un anno. Il motivo è una modifica unilaterale di contratto che prevede la fatturazione ogni 4 settimane invece che ogni 30 giorni.

La nuova periodicità di fatturazione ogni 4 settimane comporta, se hai scelto la fatturazione mensile, la ricezione di 13 fatture in un anno e non più 12; se hai scelto una fatturazione bimestrale, il costo dell’abbonamento sarà calcolato e fatturato ogni 8 settimane.

Ciò vale anche per i clienti Home Pack, ovvero quelli che hanno il pacchetto Sky+Fastweb e ricevono un'unica fattura congiunta: la parte della fattura relativa a Fastweb, infatti, già da qualche mese è calcolata sulla base delle 4 settimane.

C'è il diritto di recesso senza penali 

Per avvisare di questa modifica contrattuale, oltre alla comunicazione sul sito, Sky ha avvertito i suoi clienti via email. Per chi non fosse interessato ad accettare questa variazione di contratto, c’è tempo fino al 27 OTTOBRE per esercitare il diritto di recesso, senza costi e senza penali.

Per recedere non è più necessario inviare una raccomandata A/R a Sky.

Se fino ad oggi serviva una raccomandata, o una PEC, per i 28 giorni Sky offre anche la semplice opzione web mail tramite una pagina dedicata. Questa opzione presto sarà estesa anche agli altri servizi.

cliccate su questo link per i moduli https://www.sky.it/assistenza/info-disdetta/sky.html#moduli

 

Infine ricordiamo, in ogni caso, che Sky non è tra le aziende che rientrano nel procedimento sanzionatorio deciso dal Commissario Agcom Posteraro. Intervistato da Pagliarini Enrico su Radio 24 il commissario aveva spiegato che AGCOM non può infatti fare nulla nei confronti della decisione di Sky di passare dalla mensilità ai 28 giorni perché le norme seguite in questo caso sono quelle legate al codice delle comunicazione elettroniche e per Sky, che è una Pay TV, valgono quelle per il settore dell’audiovisivo.

 

Per ASSISTENZA e segnalazioni inviate una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure potete recarvi presso le nostre sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri rappresentanti. Per sapere dove siamo andate sul sito www.consumitalia.itoppure cliccate sul seguente link http://www.consumitalia.it/index.php/possibilita/legali-consulenti-e-sedi

 

WWW.CONSUMITALIA.IT

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Separazione e divorzio, la lunga strada per la semplificazione dei procedimenti

La legge n. 55 del 2015 ha introdotto il cosiddetto divorzio breve che consente di addivenire allo scioglimento del vincolo matrimoniali in tempi relativamente rapidi. La spinta del legislatore nei confronti delle procedure semplificate si era palesata già nel 2014 attraverso l’entrata in vigore della legge 162  che introduceva l’accordo dei coniugi assunto davanti all’Ufficiale di Stato Civile (articolo 12) e la negoziazione assistita (articolo 6). 

La procedura - La norma consente ai coniugi di separarsi e di divorziare attraverso un accordo dinnanzi all’Ufficiale dello Stato civile con assistenza legale facoltativa. È competente a ricevere la dichiarazione dei coniugi l’Ufficiale dello Stato civile del luogo ove è residente almeno uno dei coniugi oppure, in alternativa, quello del luogo dove il matrimonio è stato trascritto. L’accordo è possibile in assenza di figli minori o incapaci oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti. Un’altra importante preclusione è quella relativa all’impossibilità di inserire nell’accordo patti di trasferimento patrimoniale (mantenimento, alimenti, diritto di abitazione, ecc,) L’Ufficiale di Stato civile redige l’atto con le dichiarazioni dei coniugi, invitando i coniugi a ricomparire dopo 30 giorni per confermare l’accordo. I termini per poter presentare la domanda di divorzio decorrono dall’atto contenente le dichiarazioni dei coniugi sottoscritto davanti all’Ufficiale di Stato civile.  

Negoziazione assistita - Ove esistano situazioni preclusive al procedimento sopra descritto o, qualora siano gli stessi coniugi a non volere accedere a tale procedura potrà essere avviata la procedura di negoziazione assistita che richiede l’intervento di almeno un avvocato per parte. Gli avvocati sono tenuti, prima di aprire la fase della negoziazione, ad esperire un tentativo di conciliazione. La norma prevede due diversi modus operandi. Ove non vi siano minori o incapaci interessati, l’avvocato è obbligato a trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che, in mancanza di irregolarità, rilascia nullaosta. In caso di presenza di figli minori o incapaci o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’accordo viene, invece, trasmesso al Procuratore della Repubblica, che valuta l’interesse del minore rilasciando la propria autorizzazione oppure, se ritiene che l’accordo non sia conforme all’interesse del minore, fissa udienza di comparizione delle parti nei successivi trenta giorni. 

La convenzione - Per convenzione di negoziazione assistita si intende un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere una controversia. Essa deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità e deve contenere la previsione di un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a tre mesi – prorogabile su accordo delle parti di altri trenta giorni - entro il quale concludere o meno l’accordo. Oggetto della convenzione possono essere solo diritti disponibili. L’avvocato certifica l’autografia delle firme delle parti che partecipano alla convenzione così come pure la data nella quale sono state apposte, ai fini della decorrenza dei termini entro il quale giungere all’accordo. 

L’accordo - Dopo la redazione della convenzione, si procede alla stesura dell’accordo che contiene le condizioni di separazione e divorzio, riguardanti l’affidamento o il mantenimento dei figli, l’assegno di mantenimento per il coniuge o i trasferimenti di tipo patrimoniale. L’avvocato ha l’obbligo di informare le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare e deve tentare la conciliazione tra i coniugi. In caso di figli minori, egli deve rammentare alle parti l’importanza che i figli trascorrano tempi adeguati con entrambi i genitori. Di queste attività deve essere dato atto nel testo dell’accordo redatto a seguito della negoziazione. Inoltre, il legale, deve dichiarare sotto la propria responsabilità che gli accordi non sono contrari a norme imperative di legge e all’ordine pubblico, ossia che non siano presenti condizioni che ledano diritti considerati indisponibili.

La competenza - In riferimento alla competenza per territorio, in caso di separazione è territorialmente competente la procura della repubblica in cui i coniugi hanno avuto l’ultima residenza comune mentre, in caso di divorzio, quella in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza, e in caso di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, quella del luogo di residenza del beneficiario dell’obbligazione. 

La trascrizione - Una volta ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione da parte del P.M., l’avvocato deve trasmettere entro il termine di dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile, copia autentica dell’accordo. La conseguenza di un eventuale ritardo o omissione determina per l’avvocato l’applicazione di sanzioni pecuniarie gravi, da euro 2.000 a euro 10.000, che saranno irrogate dal Comune ricevente l’atto.  L’accordo deve essere trascritto a cura dell’ufficiale dello stato civile e annotato sia negli atti di nascita dei coniugi sia nell’atto di matrimonio. L’eventuale accordo preso in sede di negoziazione assistita produce gli stessi effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che sarebbero intervenuti per definire i relativi procedimenti. In una fase successiva, sarà altresì richiesto l’intervento del Notaio ove attraverso i suddetti accordi di negoziazione si concludano contratti o si compiano atti soggetti a trascrizione. 

Esenzioni fiscali - Agli accordi presi in sede di negoziazione sono applicabili le esenzioni fiscali previste per il divorzio dalla legge 74 del 1987 (estese alla separazione in virtù della sentenza di Corte Costituzionale n.154/99). Le agevolazioni erano rese possibili attraverso l’intervento giudiziale mediante omologa degli accordi di separazione o sentenza del Tribunale oppure a seguito dell’intervento del notaio attraverso la redazione dell’atto di trasferimento esecutivo del provvedimento giudiziale stesso. Con la procedura di negoziazione assistita l’intervento del Notaio sarà finalizzato ad avallare, a seguito dell’accordo, la sussistenza dei requisiti per ottenere l’esenzione.

Legge 55 del 2015
Anche la successiva legge 55 del 2015, quanto meno nella mente del legislatore, doveva avere come finalità principale quella di semplificare i procedimenti di divorzio, riducendo il contenzioso così contrastando il fenomeno dell’inflazione dei procedimenti. La norma consente ai coniugi di addivenire al divorzio entro un anno in caso di separazione giudiziale oppure, entro sei mesi in caso di separazione consensuale. I termini decorrono dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.

Procedimenti paralleli - La riduzione dei tempi per addivenire alla pronunzia di divorzio reca con sé il rischio che aumentino notevolmente due processi paralleli (di separazione e di divorzio). Dopo l’emissione di una sentenza parziale di separazione o comunque, dopo l’emissione del provvedimenti temporanei ed urgenti resi in sede presidenziale, il giudizio di separazione può proseguire per l’accertamento dei presupposti dell’addebito e dell’assegno di mantenimento o per questioni relative al collocamento ed affidamento dei figli. Anche il giudizio di divorzio eventualmente introdotto dopo 12 mesi, quando ancora è pendente il giudizio di separazione, è finalizzato ad accertare i presupposti per l’assegno “divorzile” o per le questioni di natura affettiva e relazionale, con il rischio che le due sentenze giungano a risultati diversi e che vi siano giudicati potenzialmente configgenti tra loro.  

Problema di non facile soluzione è anche quello della prevalenza dei provvedimenti in caso di conflitto. Se è evidente il fatto che la sentenza di divorzio prevalga su quella della separazione  meno agevole è arrivare ad una soluzione univoca ove vi sia una sentenza di separazione e dei successivi provvedimenti “temporanei ed urgenti” emessi in sede di divorzio contrastanti con quando stabilito in sentenza. Ebbene, lo scrivente ritiene che per derogare alle disposizioni contenute in un provvedimento “gerarchicamente” superiore vi debbano essere degli “effettivi e gravissimi motivi” (rilevanti e sopravvenuti) che giustifichino un intervento del Giudice del divorzio il quale, eccezionalmente, andrà ad incidere con provvedimento non avente la natura di sentenza su una sentenza definitiva. 

La decisione - Il Tribunale di Milano, Sezione IX con ordinanza 26 Febbraio 2016 ha statuito che se pendono contemporaneamente la causa di separazione e quella di divorzio tra i coniugi è auspicabile l’assegnazione allo stesso giudice. La riunione dei procedimenti, in quanto connessi, si giustifica a meno che la causa di separazione non sia in uno stato avanzato. 

La comunione legale - La legge sul divorzio breve prevede, altresì, che lo scioglimento dell’eventuale comunione legale tra i coniugi si verifica nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, nel caso di separazione giudiziale, oppure dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale.

Nel primo caso si dibatte in dottrina se il provvedimento che autorizza i coniugi a vivere separati sia di volontaria giurisdizione oppure di natura cautelare. Ove fosse considerato come provvedimento di volontaria giurisdizione ai sensi dell’articolo 741 del codice di procedura civile l’ordinanza sarebbe reclamabile dinnanzi alla Corte d’Appello ed acquisterebbe, pertanto, efficacia decorsi i termini per il reclamo. Nel caso in cui si propendesse, invece, per la natura cautelare, ai sensi dell’art 669-tredecies c.p.c. l’eventuale reclamo non sospenderebbe l’esecuzione del provvedimento.

L’ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati viene, successivamente, comunicata all’Ufficiale di Stato Civile ai fini dell’annotazione. In caso di negoziazione assistita, la comunione legale si scioglie alla data certificata nell’accordo di separazione (purché autorizzato dalla competente Procura della Repubblica, articolo 6 Dl 132/2014) mentre in caso di ricorso all’ufficiale di stato civile, lo scioglimento avviene alla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, purchè confermato dai coniugi nel successivo incontro (articolo 12 Dl 132/2014). Lo scioglimento della comunione ha efficacia ex nunc, quindi non retroagisce fino al momento della domanda di separazione personale.

In caso di riconciliazione dei coniugi, sarà sufficiente per far rivivere il regime di comunione legale una dichiarazione delle parti all’ufficiale di stato civile a norma dell’art. 69 lettera f) del Dpr 396/2000. 

Applicazione - L’articolo 3 della legge sul divorzio breve, norma transitoria, prevede che le nuove norme si applichino ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

fonte: ilsole24ore

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  1. BANCA: anatocismo, interessi usurai, segnalazioni CAI, protesti, assegni, cambiali, prelievi forzati sui conti correnti, etc.
  2. ASSICURAZIONE: preventivi auto, circolazione stradale, coperture assicurative, ripristino malus, aumento premi assicurativi, polizze casa, polizze condominii, polizze infortuni, etc.
  3. CONDOMINIO: ripartizioni condominiali, regolamenti condominiali, diritti e doveri inquilino/proprietario, nullità e annullabilità delibere assembleari, infiltrazioni, opposizioni a decreti ingiuntivi, diffida e reclami all’amministratore, revoca amministratore, tabelle millesimali, conflitti d’interesse fra condomini, sopraelevazione, lavori non autorizzate dei condomini, etc.
  4. LOCAZIONE: contratti ad uso abitativo, commerciale, transitorio, cedolare secca, adempimenti fiscali, disdetta locazione, sfratto per finita locazione, sfratto per morosità, registrazione, calcolo Imu, etc.
  5. ECONOMIA, FISCO e TASSE: addizionali, canone rai, bollette, dichiarazione redditi, partita iva, sanzioni fiscali, rifiuti, tassa occupazione del suolo pubblico, tariffe, etc.
  6. IMMIGRAZIONE: decreto flussi, permessi di soggiorno, rinnovi e rilasci del permesso, colf, badanti, baby sitter, regolarizzazione, normative, reati, espulsioni, studiare in Italia, assistenza sanitaria ed anagrafe, etc.
  7. UTENZE DOMESTICHE e TELEFONIA: contratti gas e luce, contratti telefonia mobile e fissa, fatture, addebiti illegittimi, subentro e volture, confronto tariffe, tassa concessione governativa, fasce consumo, etc.
  8. VIAGGI: ritardo aereo, overbooking, smarrimento e danneggiamento bagagli, danno da vacanza rovinata, risarcimento dai tour operator, inesattezza del pacchetto turistico offerto, inadempimento dell’operatore turistico, depilant pubblicitari non corrispondenti, viaggi di nozze, ambasciate nel mondo, etc.
  9. EQUITALIA: cartelle pazze, multe, tasse automobilistiche, opposizioni a cartelle esattoriali, rateizzi, richieste in autotutela, informazioni utili, modulistica, compensazioni, sospensioni pagamenti, rimborsi in conto fiscale, etc.
  10. Altresì le nostre competenze al servizio dei Consumatori si estendono ai settori della P.A. (Pubblica Amministrazione), giustizia, scuola, trasporti, e-commerce, alimentazione, sanità pubblica e privata, etc.

La quota associativa è pari ad € 30,00 annuali per le persone fisiche mentre le per società di capitali o di persone la quota associativa è pari ad € 70,00 annuali. Per iscriversi occorre stampare e compilare il modulo e spedirlo via email (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) o via fax (0823 17 63 605).

L’iscrizione sarà ritenuta valida una volta ricevuto il pagamento che potrai effettuare:

1) presso le nostre sedi territoriali;

2) secondo le modalità indicate sul sito web;

3) tramite Bonifico bancario su Monte Dei Paschi di Siena: 

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