avv. Luca Sgueglia

avv. Luca Sgueglia

RITARDO AEREO: successo di Consumitalia nei confronti della Vueling Airlines S.A.

RITARDO AEREO: importante successo di Consumitalia nei confronti della Vueling Airlines S.A. 

Nel mese di luglio 2016 un consumatore si è rivolto alla nostra associazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni per il ritardo del volo VY 1921 Roma (Fco) - Minorca (Mah) del 29.07.2016. Rappresentato e assistito dall'avv. Luca Sgueglia, specializzato nella tutela del consumatore, ha ottenuto un rimborso di circa € 1.000,00 oltre le spese legali. 

La vicenda 

Il sig. ******* e la sua famiglia acquistavano presso l’agenzia di viaggi ****** un pacchetto viaggio (Resort + voli) relativo ad un viaggio della durata di una settimana da trascorrere nell’isola di Minorca (MAH/Espana) nel periodo estivo.

Nel pacchetto acquistato dagli istanti era compreso il trasporto aereo andata e ritorno con voli diretti della Vueling Airlines S.A., in particolare il volo di andata: Roma (FCO)/Minorca (MAH) nr. VY 1921 previsto per le ore 13:30;

Pertanto, gli istanti in data 29.07.2016 si recavano in Roma presso l’aeroporto di Fiumicino al fine di partire con il suddetto volo VY 1921 previsto per le ore 13.30 direzione Minorca (MAH - Espana). Giunti all’aeroporto di Roma/Fiumicino ed effettuato il check-in venivano dapprima imbarcati sull’aeromobile trascorrendovi diverse ore fermi sulla pista, e poi venivano fatti scendere ed accomodare all’interno del Terminal fino alla mattina del giorno seguente per poi finalmente partire verso Minorca. Gli istanti, con figlia a seguito, oltre al disagio del considerevole ed estenuante ritardo, si sono trovati:

  • chiusi all’interno dell’aeromobile per diverse ore
  • senza alcuna assistenza in loco

A seguito dei reclami effettuati ed alla luce del comportamento indifferente assunto dalla Vueling Airlines S.A., l’avv. Luca Sgueglia promuoveva la causa innanzi all’Autorità competente.

Alla fine della vicenda veniva riconosciuta la compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE 261/2004 con l’aggiunta di un’ulteriore somma a titolo di danno non patrimoniale. 

L'avvocato Luca Sgueglia ha così commentato: “ è evidente che gli istanti in dipendenza della ritardata partenza e della gravosa mancata assistenza sull’aereo hanno subito notevoli disagi, i quali derivano inconfutabilmente dalla responsabilità di un vettore professionista - nel caso di specie la compagnia aerea della Vueling Airlines S.A. -. Tali disagi sono stati fonte di alterazioni comportamentali e debbono, pertanto, trovare una adeguata forma di tutela risarcitoria laddove vi è soprattutto una compromissione di valori costituzionalmente garantiti. L’art. 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e ricomprende anche le attività di svago, culturali, di intrattenimento, di relax che incidono, con modalità e gradi diversi, nella sfera psichica del soggetto leso (la vacanza è quindi una di quelle attività nelle quali si svolge la personalità dell’individuo). La tutela deve quindi ammettersi in base al precetto costituzionale violato, indipendentemente dalla prova di perdite patrimoniali, in quanto oggetto del risarcimento è la diminuzione o privazione dei valori della persona (rapporti sociali, culturali, di intrattenimento o svago ”.

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Luca Sgueglia fondatore della nostra associazione.

www.consumitalia.it

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A.

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A. 

Nel mese di maggio 2017 un consumatore si è rivolto alla nostra associazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata attivazione dei servizi “Voce” e “Adsl” a seguito di migrazione telefonica dall’operatore di telefonia fissa F****** S.p.A. alla Wind Tre S.p.A.. Rappresentato e assistito dall'avv. Luca Sgueglia, specializzato nella tutela del consumatore, ha ottenuto un rimborso di circa € 1.600,00 oltre spese e competenze. 

La vicenda 

Il sig. ******* intestatario della linea telefonica nr. 0823 ** ** **, in data 07.02.2017 richiedeva sulla predetta utenza il passaggio dall’operatore telefonico F******* S.p.A. verso la compagnia telefonica Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.) e pertanto sottoscriveva contratto nr. 1******10. A seguito della predetta richiesta seguiva l’effettiva procedura di migrazione tra gli operatori telefonici interessati, ma la Wind Tre S.p.A. non poneva in essere le attività tecniche necessarie all’attivazione dei servizi stipulati e cui si era obbligata, determinando in pari data una mancanza totale di linea voce e connessione internet. Pertanto il sig. ********, per il tramite dell’associazione di consumatori “Consumitalia” (al quale si era rivolto per veder meglio tutelati i propri diritti), apriva una serie di reclami per l’immediata attivazione del servizio sottoscritto. La totale inadempienza nell’attivare i servizi contrattuali da parte della Wind Tre S.p.A. comportava una mancanza totale della linea voce e Adsl che si protraeva, per circa tre mesi, fino alla data in cui il sig. ******** stipulava ex novo una proposta di abbonamento con altra compagnia telefonica.

A seguito dei reclami effettuati ed alla luce del comportamento indifferente assunto dalla Wind Tre S.p.A., l’avv. Luca Sgueglia promuoveva la causa innanzi all’Autorità competente.

Alla fine della vicenda veniva riconosciuta la piena responsabilità della compagnia telefonica nel “non aver attivato” in favore del sig. ******* le prestazioni contrattuali sottoscritte.

L'avvocato Luca Sgueglia ha così commentato: “nel corso del giudizio sono emerse gravi responsabilità e inadempienze della Wind Tre S.p.A. a discapito esclusivo del sig. ******** che pertanto aveva pieno diritto ad essere indennizzato per tali fatti oltre ad essere rimborsato per le somme versate alla Wind Tre S.p.A. e non dovute per servizi mai attivati per circa tre mesi. Disagi che sono stati fonte di alterazioni comportamentali e debbono, pertanto, trovare una adeguata forma di tutela risarcitoria laddove vi è soprattutto una compromissione di valori costituzionalmente garantiti. L’art. 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e ricomprende anche le attività di svago, culturali, di intrattenimento, di relax che incidono, con modalità e gradi diversi, nella sfera psichica del soggetto leso. La tutela deve quindi ammettersi in base al precetto costituzionale violato, indipendentemente dalla prova di perdite patrimoniali, in quanto oggetto del risarcimento è la diminuzione o privazione dei valori della persona (rapporti sociali, culturali, di intrattenimento o svago ”.

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Luca Sgueglia fondatore della nostra associazione.

www.consumitalia.it

info e contatti:

CONSUMITALIA 
 Via Messina, 37 - 81022 Casagiove (CE)
 ufficio e fax +39 0823 17 63 605  mobile +39 334 25 96 265
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ROTTAMAZIONE BIS - Le linee guida di Consumitalia

La nostra Associazione durante la prima rottamazione ha assistito ampiamente i contribuenti.

Ecco le novità dopo la conversione in legge del D.L. 148/2017.

Una delle maggiori novità è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali, già introdotta lo scorso anno con il decreto fiscale 193/2016. 

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 prevede:

- l'estensione della definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione, evitando così di penalizzare con l’inefficacia della rottamazione stessa, i debitori che sono incorsi in errori, in disguidi o che non hanno versato le rate per tempo;

- la possibilità di rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;

- la possibilità di rottamare i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 a condizione che non siano stati oggetto della vecchia rottamazione 2016. La riammissione è estesa anche ai contribuenti che non erano stati ammessi alla rottamazione a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 rientranti in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016.

In sede di conversione del decreto legge è stata prevista una riammissione in termini per chi non aveva versato le rate 2017. Piu' nel dettaglio:

- i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 vengono dal decreto legge spostati al 30 novembre 2017, e successivamente in sede di conversione del decreto legge tale data è ulteriormente slittata al 7 dicembre, includendo oltre alle rate di luglio e settembre la terza rata in scadenza del 30 novembre;

- sempre relativamente ai piani di dilazione della prima rottamazione la quarta rata in scadenza il mese di aprile 2018 slitta al 31 luglio, resta ferma invece la scadenza della quinta e ultima rata fissata per il mese di settembre;

- per i carichi definibili compresi in piani di dilazione in corso alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata per il mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può accedere alla rottamazione provvedendo a: presentare entro il 15 maggio 2018  istanza  all’Agente della Riscossione; pagare le rate in un’unica soluzione entro il 31.07.2018 oppure in tre rate di pari importo pagate nei mesi di  ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Nell’istanza il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme.
Con la presentazione dell’istanza si producono gli effetti della rottamazione pertanto sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di rottamazione.

Per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 l’agente della riscossione comunica al debitore:

- entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

- entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

La definizione agevolata dei carichi pendenti, disciplina anche la rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017.  In questo caso il debitore deve manifestare all'Agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo un’apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con modalità esclusivamente telematiche.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di:

- luglio 2018

- settembre 2018

- ottobre 2018

- novembre 2018

- febbraio 2019

L'agente della riscossione:
a) entro il 31 marzo 2018, invia al debitore, con posta ordinaria, l’avviso con i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 per i quali alla data del 31 dicembre 2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, delle relative rate con le rispettive scadenze.

A seguito della presentazione della dichiarazione per i debiti relativi ai carichi, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Si ricorda che aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. 

Consumitalia - associazione di consumatori e' ben lieta di difendere i vostri diritti ed interessi.

Per avere informazioni dettagliate inviate una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure recatevi presso le nostre sedi territoriali.
Per la sede più vicina visitate il nostro sito www.consumitalia.it

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