CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A.

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A. 

Nel mese di maggio 2017 un consumatore si è rivolto alla nostra associazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata attivazione dei servizi “Voce” e “Adsl” a seguito di migrazione telefonica dall’operatore di telefonia fissa F****** S.p.A. alla Wind Tre S.p.A.. Rappresentato e assistito dall'avv. Luca Sgueglia, specializzato nella tutela del consumatore, ha ottenuto un rimborso di circa € 1.600,00 oltre spese e competenze. 

La vicenda 

Il sig. ******* intestatario della linea telefonica nr. 0823 ** ** **, in data 07.02.2017 richiedeva sulla predetta utenza il passaggio dall’operatore telefonico F******* S.p.A. verso la compagnia telefonica Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.) e pertanto sottoscriveva contratto nr. 1******10. A seguito della predetta richiesta seguiva l’effettiva procedura di migrazione tra gli operatori telefonici interessati, ma la Wind Tre S.p.A. non poneva in essere le attività tecniche necessarie all’attivazione dei servizi stipulati e cui si era obbligata, determinando in pari data una mancanza totale di linea voce e connessione internet. Pertanto il sig. ********, per il tramite dell’associazione di consumatori “Consumitalia” (al quale si era rivolto per veder meglio tutelati i propri diritti), apriva una serie di reclami per l’immediata attivazione del servizio sottoscritto. La totale inadempienza nell’attivare i servizi contrattuali da parte della Wind Tre S.p.A. comportava una mancanza totale della linea voce e Adsl che si protraeva, per circa tre mesi, fino alla data in cui il sig. ******** stipulava ex novo una proposta di abbonamento con altra compagnia telefonica.

A seguito dei reclami effettuati ed alla luce del comportamento indifferente assunto dalla Wind Tre S.p.A., l’avv. Luca Sgueglia promuoveva la causa innanzi all’Autorità competente.

Alla fine della vicenda veniva riconosciuta la piena responsabilità della compagnia telefonica nel “non aver attivato” in favore del sig. ******* le prestazioni contrattuali sottoscritte.

L'avvocato Luca Sgueglia ha così commentato: “nel corso del giudizio sono emerse gravi responsabilità e inadempienze della Wind Tre S.p.A. a discapito esclusivo del sig. ******** che pertanto aveva pieno diritto ad essere indennizzato per tali fatti oltre ad essere rimborsato per le somme versate alla Wind Tre S.p.A. e non dovute per servizi mai attivati per circa tre mesi. Disagi che sono stati fonte di alterazioni comportamentali e debbono, pertanto, trovare una adeguata forma di tutela risarcitoria laddove vi è soprattutto una compromissione di valori costituzionalmente garantiti. L’art. 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e ricomprende anche le attività di svago, culturali, di intrattenimento, di relax che incidono, con modalità e gradi diversi, nella sfera psichica del soggetto leso. La tutela deve quindi ammettersi in base al precetto costituzionale violato, indipendentemente dalla prova di perdite patrimoniali, in quanto oggetto del risarcimento è la diminuzione o privazione dei valori della persona (rapporti sociali, culturali, di intrattenimento o svago ”.

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Luca Sgueglia fondatore della nostra associazione.

www.consumitalia.it

info e contatti:

CONSUMITALIA 
 Via Messina, 37 - 81022 Casagiove (CE)
 ufficio e fax +39 0823 17 63 605  mobile +39 334 25 96 265
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Sede Territoriale di NAPOLI/CENTRO DIREZIONALE e BENEVENTO

CONSUMITALIA: sedi territoriali di Napoli/centro direzionale e Benevento

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che sono operative le nuove sedi di NAPOLI/CENTRO DIREZIONALE e di BENEVENTO.

Pertanto tutti i cittadini delle predette località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso le nostre nuove sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

Entrambe le sedi territoriali saranno coordinate e rappresentate dagli avv.ti Ornella Palmieri e Domenico Pizzillo, specializzati nella tutela del consumatore.

La loro esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di Napoli/centro direzionale e di Benevento è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team ai nostri nuovi referenti: avv.ti Ornella Palmieri e Domenico Pizzillo, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

Riferimenti e contatti 

Sede Territoriale: NAPOLI

Centro Direzionale Isola G1

via G. Porzio nr. 4 scala C, VI° piano int. 39 - cap 80143 Napoli (NA)

Coordinatore Territoriale: avv.ti Ornella Palmieri/Domenico Pizzillo

Contatti: mobile: 328 64 58 027 ufficio/fax 081 35 92 841

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Sede Territoriale: BENEVENTO

Indirizzo: via Grimoaldo Re nr. 24 - Benevento (BN) 82100

Coordinatore Territoriale: avv.ti Ornella Palmieri/Domenico Pizzillo

Contatti: mobile: 328 64 58 027 ufficio/fax 0824 31 04 25 0824 35 50 55

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

Il rilascio del permesso di soggiorno

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno consente agli stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di rimanere in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato di tempo per chiedere il permesso di soggiorno e deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati.


La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla questura in cui abita lo straniero, previo accertamento della sua identità personale, e contiene oltre ai dati anagrafici e l'immagine del volto anche le impronte digitali del titolare. Ha caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.

Il permesso di soggiorno elettronico è stato adottato a decorrere dall'11 dicembre 2006 ed è stato attribuito all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato il compito di produrre e attivare il documento, previa acquisizione dei dati relativi all'identificazione del richiedente da parte delle questure.

Il documento consiste in una smart card, resistente all'usura (a tal fine i dati stampati sono protetti da una sottile pellicola trasparente, che viene applicata su entrambi i lati in fase di produzione) e riporta:

  • le generalità del titolare;
  • la foto del titolare;
  • il numero del documento;
  • la tipologia del documento;
  • la data di emissione e di validità dello stesso;
  • e generalità dei figli;
  • il codice fiscale;
  • il motivo del soggiorno.


Per i figli minori di anni quattordici, inseriti sul titolo di soggiorno di uno dei genitori è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del titolo di soggiorno del genitore. Infatti, riporta lo stesso numero e la medesima scadenza del permesso di soggiorno del genitore e le generalità e la fotografia del minore.

Al figlio minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico individuale

Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico avviene, in media, in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

  • il modulo di richiesta;
  • il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
  • una fotocopia del documento stesso;
  • 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
  • un contrassegno telematico da € 16,00
  • la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
  • il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200. Le modalità di pagamento sono state stabilite con decreto 6 ottobre 2011 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno. 

Lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.
Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno è tenuto a stipulare con lo Stato italiano un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Vi sono casi di esclusione dalla stipula dell'accordo in questione (es.: vittime di violenza, minori non accompagnati, etc).
Nell'attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un'eventuale comunicazione, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso. La comunicazione deve essere notificata non solo all'interessato, ma anche al datore di lavoro.
La procedura vale anche nell'ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno, a condizione che il permesso rientri tra quelli che consentono di svolgere attività lavorativa.

Periodo di validità La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

  • fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
  • fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
  • fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno
(Decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il ministro dell'Interno, del 6 ottobre 2011, recante "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno")

  • La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è stato fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. È infatti determinato in:€ 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
  • € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  • € 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per coloro che richiedono il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del novellato decreto legislativo 286/98.

Non è mai richiesto il versamento del contributo quando:

  • il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato per asilo, per richiesta asilo, per protezione umanitaria, per protezione sussidiaria;
  • lo straniero o l'apolide sono minori;
  • l'ingresso è per ricevere cure mediche; la stessa esenzione si applica anche agli eventuali accompagnatori;
  • è richiesto l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Bonus nascita: dal 4 maggio le domande per gli 800 euro

Bonus nascita: dal 4 maggio le domande per gli 800 euro

Diventa operativo il bonus mamma domani (o bonus nascita) di 800 euro. Dal 4 maggio infatti si potranno presentare le domande all'Inps per ottenere il premio istituito dalla legge di bilancio 2017.

Il contributo viene erogato per ogni figlio nato, adottato o affidato, ma è riconosciuto (ovviamente in alternativa) a partire dal settimo mese di gravidanza. Il bonus sarà corrisposto dall'Inps per ogni "evento" verificatosi a partire dal 1° gennaio e la domanda va presentata entro un anno per via telematica oppure tramite i patronati. Il termine decorre dal 4 maggio, anche per le nascite (affidi o adozioni) avvenuti a partire dall'1 gennaio. 

Le indicazioni per ottenere il bonus sono contenute nella circolare Inps n. 78/2017 (qui sotto allegata) emanata ieri. Per tutte le altre indicazioni, l'ente rinvia alle circolari precedenti (n. 39/2017 e 61/2017).

Il premio mamma domani

Il bonus mamma domani, si ricorda, consiste in un premio di 800 euro per la nascita, l'adozione (o l'affido) di un minore, e prescinde dalla situazione reddituale.

Viene corrisposto dall'Inps in unica soluzione su domanda della gestante (a partire dal compimento del settimo mese di gravidanza) ovvero della madre del minore, nato, adottato o affidato nel 2017.

I requisiti per ottenere il bonus nascita

La domanda va trasmessa all'Inps a partire dal 4 maggio prossimo, esclusivamente per via telematica, dalla donna gestante o dalla madre.

In sede di presentazione della domanda, precisa l'Inps, occorre specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);

- nascita (anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza);

- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;

- affidamento preadottivo nazionale internazionale.

Va presentata una domanda per ogni evento e quindi per ogni minore, nato, adottato o affidato. Se, ad esempio, è stata già presentata domanda al compimento del settimo mese di gravidanza, non dovrà presentarsi ulteriore domanda per l'evento nascita relativo allo stesso minore. Analogamente, il beneficio richiesto per l'affidamento di un minore non potrà essere nuovamente richiesto per la successiva adozione dello stesso.

Laddove, invece, vi sia parto plurimo, se la domanda è stata presentata al compimento del settimo mese, dovrà essere ripresentata dopo la nascita con l'inserimento di tutte le informazioni necessarie per l'integrazione del premio rispetto al numero dei bambini nati.

Come presentare domanda per il bonus nascita

La domanda va presentata all'Inps esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- sul sito internet dell'istituto, tramite Pin dispositivo, accedendo all'apposita sezione (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino> autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio alla nascita);

- tramite Contact center integrato, al numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

- tramite enti di patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Sul sito Inps, inoltre, per facilitare la compilazione della domanda online, sarà reso disponibile un facsimile (nella sezione moduli) che ripropone le indicazioni per l'inserimento dei dati.

Termini di presentazione della domanda bonus nascita e documenti da allegare

La domanda, specifica l'Inps, può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017, per gli eventi sopradescritti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017, e "improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione".

Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 4 maggio, il termine di un anno decorre a partire da tale ultima data.

I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno dovranno autocertificare il documento inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciato; data di rilascio; termine di validità).

L'Inps, successivamente, effettuerà le verifiche sui titoli di soggiorno, potendo chiedere l'esibizione dei documenti in originale.

Alla domanda, in ogni caso, andranno allegati: il certificato di gravidanza in originale (o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica), per le istanze presentate al compimento del 7° mese; ovvero, l'autocertificazione della madre in relazione al parto già avvenuto; o, ancora, i provvedimenti giudiziari, nel caso di affidamento e adozione.

Il pagamento del bonus nascita

Il premio verrà pagato dall'Inps nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (ossia tramite bonifico domiciliato; accredito su conto corrente; libretto postale; carta prepagata con Iban) su mezzo intestato allo stesso.

La misura del premio è pari a 800 euro per ogni evento e in relazione ad ogni figlio nato, affidato o adottato.

 

Circolare numero 61 del 16-03-2017

 

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi 
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali 
Roma, 16/03/2017
Circolare n. 61
Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
   Dirigenti Medici 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

   
OGGETTO:

Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore  di cui all’articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-2016. Integrazione del contenuto della circolare n. 39 del 27 febbraio 2017.

   

Con riferimento alla circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, a seguito di ulteriori approfondimenti e al fine di chiarire la portata applicativa, i paragrafi 1. e 2. sono così riformulati:

1.   Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano  in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

  •  residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
  • per le cittadine non comunitarie,  possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

2.   Maturazione del premio alla nascita o all’adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del 7° mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi   dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

 

Medical Malpractice: tutele, responsabilità e risarcimenti

La Tutela del paziente

Una problematica di rilevanza Nazionale. Consumitalia ne promuove la conoscenza e lo studio per giungere a prospettive di tutela sempre maggiori.
In collaborazione con l'università degli studi di Palermo l'avv. Sabrina Vecchio Verderame, coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di Consumitalia Palermo 1, attraverso il sul intervento illustrerà come si articola questo diritto e su cosa dobbiamo fare per difenderlo.

Il convegno si terrà presso il Consorzio Universitario di Agrigento in data 27.10.2017 alle ore 10:00.

Condominio: l’opposizione a decreto ingiuntivo non blocca la delibera sulle spese

Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 11/01/2016 n° 77

In ipotesi di nullità o inesistenza della delibera assembleare, ovvero in quei casi ove non opera il termine di decadenza ex art. 1137 c.c., previsto per i vizi che comportano l’annullabilità della delibera, si radica una competenza funzionale del giudice, già investito dell’impugnativa della delibera, il quale, anche in tali casi, ha il potere di decidere sulla sospensione dell’efficacia della delibera, che resta escluso, quindi, in capo al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Con questo pronunciamento il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 77, depositata l’11 gennaio 2016, ha chiarito i confini, in tema di sospensione, tra il giudice innanzi al quale pende l’impugnazione della delibera assembleare e quello dell’opposizione a decreto ingiuntivo sui canoni.

Una donna si opponeva al decreto ingiuntivo emanato per i canoni dalla stessa inevasi, nel contempo chiedendo la sospensione del giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace, in attesa dell’esito di quello pendente davanti al Tribunale, chiamato a giudicare sulla validità di due delibere assembleari aventi ad oggetto anche le spese contestate. Il giudice di pace rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. La donna impugnava, quindi, la sentenza innanzi al Tribunale, chiedendo, altresì, di disporre la riunione del giudizio con quello pendente, tra le medesime parti, davanti al Tribunale, per connessione oggettiva e soggettiva. Osservava, infatti, che il giudizio già radicato aveva ad oggetto le delibere con le quali l’assemblea condominiale aveva approvato le quote in seguito richieste con il decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale rigetta l’appello ritenendo non proponibile l’azione formulata per il tramite dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Il Giudice osserva che, nella specie, ricorre identità tra i motivi che fondavano l’impugnativa ex art. 1137 c.c. della delibera di approvazione del riparto delle spese e quelli che l’appellante poneva a fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

L’opposizione risulterebbe, inoltre, improponibile, pure se si facessero valere motivi differenti da quelli che hanno formato oggetto dell’impugnativa della delibera, in quanto opera il termine di decadenza ex art. 1137 c.c. Richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 4421 del 27 febbraio 2007), che esclude il potere di sospensione ex art. 295 c.p.c. in materia, il Tribunale ha quindi concluso che pure in ipotesi di nullità o inesistenza della delibera, ossia in quei casi in cui non va osservato il termine di decadenza ex art. 1137 c.c., previsto per i vizi che comportano l’annullabilità della delibera, si radica una competenza funzionale del giudice già investito della impugnativa della delibera, il quale anche in questi casi ha il potere di sospendere o meno l’efficacia della delibera, che non può, quindi, essere richiesto al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Precisa, infine, che quando non sia stata proposta l’impugnativa della delibera nulla o inesistente, ma solo l’opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice di quest’ultima può decidere sulla sospensione della sua efficacia, qualora ravvisi la ricorrenza della nullità o inesistenza della delibera, ove, quindi, non opererebbe il termine di decadenza ex art. 1137 c.c. Si tratterebbe infatti di una ipotesi in cui la nullità o l’inesistenza della delibera dal condomino può essere fatta valere, in via di eccezione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Vodafone sanzionata dall'antitrust per l'attivazione automatica del sevizio aggiuntivo "vodafone exclusive"

L’Antitrust ha irrogato una sanzione di un milione di euro a Vodafone Italia S.p.A. per il servizio accessorio aggiuntivo non richiesto “Vodafone Exclusive”, ritenendo che tale offerta abbia comportato un pagamento supplementare rispetto alla remunerazione concordata, in violazione del Codice del Consumo. A partire dal 31 agosto 2015, secondo gli accertamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la società ha attuato nei confronti dei propri clienti, le seguenti condotte:

l’attivazione automatica del servizio “Vodafone Exclusive” senza il consenso espresso e preventivo (opt-in) dei clienti;
l’addebito automatico del relativo costo mensile (1,90 euro) e il rifiuto alle richieste di rimborso a seguito dell’attivazione automatica di un servizio non richiesto dai consumatori.

In base alle verifiche dell’Antitrust, il pacchetto offerto si configura come un servizio accessorio aggiuntivo alla luce di diverse considerazioni, tra le quali:

la navigazione sulla rete 4G è consentita solo a coloro che dispongono della condizioni tecniche necessarie;
la possibilità di disporre di 2 ingressi al cinema al prezzo di un biglietto è garantita unicamente a un numero circoscritto di cinema aderenti alla promozione;
l’accesso al servizio clienti dedicato 193 è meramente aggiuntivo rispetto al servizio clienti già esistente.

L’Agcm ha imputato perciò all’impresa una condotta poco trasparente per quanto riguarda sia l’attivazione del servizio sia la modalità di addebito degli importi: il consumatore non è stato messo nella condizione, infatti, di rendersi conto che “Vodafone Exclusive” era stato effettivamente attivato sui propri apparati mobili e che gli importi mensili relativi a questo servizio venivano prelevati sistematicamente dal credito residuo dei clienti. A giudizio dell’Antitrust, tale condotta costituisce una violazione dell’articolo 65 del Codice del Consumo, con riferimento ai clienti che hanno sottoscritto un contratto dopo il 13 giugno 2014, sanzionandola e vietandone la continuazione.

L’Autorità ha anche imposto a Vodafone di pubblicare per trenta giorni consecutivi sulla home page del proprio sito web un estratto del provvedimento dell’Autorità, predisponendo un’icona denominata “Comunicazione a tutela dei consumatori”.

Sede Regionale del Piemonte e sede territoriale di Torino: nuova apertura

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta CONSUMITALIA è lieta di comunicare che dal 28.05.2018 sarà operativa e presente anche nella Regione del Piemonte e più precisamente nella città di TORINO.

Pertanto tutti i cittadini del predetto capoluogo e delle aree limitrofe bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso la nostra nuova sede e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti. 

La sede territoriale di TORINO sarà ubicata nel centro della città alla Via San Francesco D’Assisi nr. 1 coordinata e rappresentata dal sig. Gianmarco Dassano, alla guida di un Team specializzato nella tutela del consumatore. 

L’apertura della sede territoriale di TORINO da a Consumitalia un “valore aggiunto” che esprime tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

La stessa sede esplicherà altresì le funzioni di Sede Regionale del Piemonte, interagendo e cooperando con le Istituzioni e gli enti locali al fine di perseguire obiettivi di solidarietà e promozione sociale, attività di sostegno, formazione, informazione e tutela a favore degli associati e dei cittadini nella loro qualità di consumatori e utenti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team al nuovo referente: sig. Gianmarco Dassano, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

CONTATTI:

Sede Regionale del PIEMONTE

Indirizzo: Via San Francesco D’Assisi, 1 - cap 10122 Torino (TO)

Coordinatore Regionale: sig. Gianmarco Dassano

Contatti: mobile +39 346 11 04 512 ufficio +39 011 20 71 749 fax 011 56 11 739

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Sede Territoriale: TORINO

Indirizzo: Via San Francesco D’Assisi, 1 - cap 10122 Torino (TO)

Coordinatore Territoriale: sig. Gianmarco Dassano

Contatti: mobile +39 346 11 04 512 ufficio +39 011 20 71 749 fax 011 56 11 739

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Limpido

Umidità: 33%

Vento: 25.75 km/h