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Sede Regionale del Piemonte e sede territoriale di Torino: nuova apertura

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta CONSUMITALIA è lieta di comunicare che dal 28.05.2018 sarà operativa e presente anche nella Regione del Piemonte e più precisamente nella città di TORINO.

Pertanto tutti i cittadini del predetto capoluogo e delle aree limitrofe bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso la nostra nuova sede e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti. 

La sede territoriale di TORINO sarà ubicata nel centro della città alla Via San Francesco D’Assisi nr. 1 coordinata e rappresentata dal sig. Gianmarco Dassano, alla guida di un Team specializzato nella tutela del consumatore. 

L’apertura della sede territoriale di TORINO da a Consumitalia un “valore aggiunto” che esprime tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

La stessa sede esplicherà altresì le funzioni di Sede Regionale del Piemonte, interagendo e cooperando con le Istituzioni e gli enti locali al fine di perseguire obiettivi di solidarietà e promozione sociale, attività di sostegno, formazione, informazione e tutela a favore degli associati e dei cittadini nella loro qualità di consumatori e utenti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team al nuovo referente: sig. Gianmarco Dassano, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

CONTATTI:

Sede Regionale del PIEMONTE

Indirizzo: Via San Francesco D’Assisi, 1 - cap 10122 Torino (TO)

Coordinatore Regionale: sig. Gianmarco Dassano

Contatti: mobile +39 346 11 04 512 ufficio +39 011 20 71 749 fax 011 56 11 739

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sede Territoriale: TORINO

Indirizzo: Via San Francesco D’Assisi, 1 - cap 10122 Torino (TO)

Coordinatore Territoriale: sig. Gianmarco Dassano

Contatti: mobile +39 346 11 04 512 ufficio +39 011 20 71 749 fax 011 56 11 739

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.        

sede territoriale di NOLA: coordinatore avv. Elena Manzi

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che dal mese corrente è operativa la nuova sede Territoriale di NOLA.

Pertanto tutti i cittadini della predetta località e delle aree limitrofe bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso la nostra nuova sede territoriale e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti.

La sede territoriale di NOLA è ubicata più precisamente nel comune di Schiava di Casamarciano (NA) alla Via Nazionale delle Puglie, 110 (SS7bis), coordinata e rappresentata dall’avv. Elena Manzi specializzata nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di Nola è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro Team alla nostra nuova referente: avv. Elena Manzi, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo.

 

Riferimenti e contatti

Sede Territoriale: NOLA

Via Nazionale delle Puglie, 110 (SS7bis) - Schiava di Casamarciano (NA) 80030

Coordinatore Territoriale: avv. Elena Manzi

Contatti: mobile: +39 335 43 46 65

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sede territoriale di Napoli

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che da lunedì 04.11.2019 sarà operativa una nuova sede Territoriale nella città di NAPOLI.

Pertanto tutti i cittadini della predetta località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso le nostre nuove sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

La nuova sede territoriale sarà ubicata alla Piazza Nazionale nr. 94/D, coordinata e rappresentata dall’avv. Fabrizio Sorbilli specializzato nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della nuova sede territoriale di Napoli è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro Team alla nostra nuova referente: avv. Fabrizio Sorbilli, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo.

 

Riferimenti e contatti

Sede Territoriale: NAPOLI

Indirizzo: Piazza Nazionale, 94/D - Napoli (NA) 80143

Coordinatore Territoriale: avv. Fabrizio Sorbilli

Contatti: +39 339 28 25 035

Mail: info.napoliQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



Sede Territoriale di ROMA - coordinatore: avv. Elena Manzi

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che da lunedì 25.02.2019 sarà operativa la nuova sede Territoriale di ROMA.

Pertanto tutti i cittadini della predetta località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso le nostre nuove sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

La sede territoriale denominata ROMA 1 sarà ubicata alla Via Volterra nr. 7, coordinata e rappresentata dall’avv. Elena Manzi specializzata nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di Roma è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro Team alla nostra nuova referente: avv. Elena Manzi, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo.

 

Riferimenti e contatti

Sede Territoriale: ROMA 1

via Volterra, 7 - Roma (RM) 00182

Coordinatore Territoriale: avv. Elena Manzi

Contatti: mobile: +39 335 43 46 65 ufficio/fax +39 06 97 27 36 55

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   -  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Usura: il Taeg comprende anche il costo di estinzione anticipata del finanziamento

 

E' noto che l'art. 644 c.p. si discosta dalla nozione civilistica di interesse per abbracciare il più vasto concetto di COSTO del finanziamento (espresso dal TAEG).

Ai sensi della novella della L. 108/96 e quindi ai sensi dell'attuale tenore del citato comma 4° dell'art. 644 c.p., il TAEG, paradigma di controllo dell'usura, è un aggregato di differenti componenti; gli interessi,  intesi nel senso tradizionale civilistico del termine, costituiscono solo una di queste componenti.

In effetti, dai contratti bancari emergono sovente forme di usura non legate (soltanto) agli interessi nominalmente intesi, ma anche a spese di istruttoria, assicurazione, intermediazione, rinegoziazione, chiusura rapporti, etc., ovvero da variegati oneri che incidono significativamente sul rapporto sostanziale al punto da alterane illecitamente il sinallagma.

Pertanto è lecito asserire che laddove, nei contratti bancari, si discorra di “interessi usurari”, in verità  si evoca il più ampio concetto di “COSTO USURARIO” DEL CREDITO, che è espresso dal TAEG.

Tenendo a mente che la locuzione “interessi” usata dal Legislatore è in verità monca sotto il profilo descrittivo, mentre l'adozione del concetto di “costo”, l'equivalente linguistico del TAEG matematico, esprime esaustivamente il concetto da utilizzare in tema di usura bancaria, può essere più agevolmente intesa la nozione di promessa usuraria: l'usura è un reato istantaneo che si consuma anche con la sola semplice promessa o pattuizione; la giurisprudenza classifica l'usura come reato“ad azione prolungata” o “a consumazione frazionata” (Cass. pen., sez. II, 13 ottobre 2005, n. 41045) o come reato “istantaneo con effetti permanenti”  (Cass. pen., sez. I, 22 ottobre 1998, n. 11055).

Più recentemente, “Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessadegli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l’integrale adempimento dell’obbligazione usuraria”(Cass. Pen. sez. II, 2 dicembre 2014, n. 50397); è notissima Cass. Civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 350, la quale ha precisato che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.

Ancor più recentemente, “quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (v. Cass. Sez. II, Sent. n. 37693/2014 Rv. 260782; Sez. II, Sent. n. 33871/2010 Rv. 248132; Sez. F, Sent. n. 32362/2010 Rv. 248142; Sez. II, Sent. n. 26553/2007 Rv. 237169; Sez. II, Sent. n. 11837/2003 Rv. 228381)” (Cass. Pen. II sez., 8 ottobre 2015, n. 40380).

D'altra parte il Giudice di nomofilachia non ha fatto altro se non ribadire i precetti di legge.

Ai sensi dell'art. 644 c.p., 1°comma: “Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con...”; ai sensi del  per il 4° comma, “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

L'art. 1, comma 1 del D.L. 394/00 di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p. dispone che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo  1815,  secondo  comma, del codice civile, si intendono usurari  gli  interessi  che superano il limite stabilito dalla legge nel  momento  in  cui  essi  sono  promessi  o  comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Il Testo della relazione governativa di presentazione al Parlamento del Decreto Legge 394/2000, convertito poi in Legge 28 febbraio 2001 n. 24, contiene un'ulteriore esplicitazione della volontà del legislatore:“L’articolato fornisce al comma 1 l’interpretazione autentica dell’art. 644 C.P. e dell’art. 1815 comma secondo c.c.. Viene chiarito che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio) il momento al quale riferirsi per verificare l’eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi”.

Coerentemente con quanto sopra osservato, pare lecito affermare che la promessa usuraria è la promessa di pagare un eventuale COSTO usurario resa al momento della stipula del contratto; la verifica va effettuata con riferimento alle condizioni contrattuali e all’entità del credito erogato originariamente pattuite e deve consistere in un giudizio ex ante da collocarsi temporalmente al momento della pattuizione del contratto bancario, indipendentemente dalla effettiva corresponsione del COSTO.

In altre parole, la promessa usuraria comprende quelle fattispecie che, pattuite in contratto, possono comportare il pagamento di un COSTO usurario solo in via eventuale: il loro mancato verificarsi non elide il carattere di usurarietà che acquistano già definitivamente al momento della pattuizione, genesi della promessa, con ogni conseguenza di legge.

Per restare nell'esempio nella vicenda esaminata dalla citata Cass. 350/13,  il mutuo è usurario solo perché contempla la pattuizione di interessi moratori usurari, che, naturalmente, al momento della pattuizione, costituiscono la fase patologica eventuale e futura del contratto di mutuo; non occorre attendere che la fase patologica si concretizzi né che la mora venga pagata: è sufficiente solo verificare, con un giudizio ex ante, che, per tale fase, il mutuatario abbia promesso di pagare alla banca un COSTO usurario.

Se, dunque, la norma contempla e punisce ipotesi di usura anche se solo eventualmente verificabili sulla scorta delle clausole contrattuali (ovvero le promesse usurarie), come appunto è stato espressamente chiarito per gli interessi moratori, non v'è motivo di negare che la promessa usuraria vada riconosciuta in tutte le altre ipotesi contrattualizzate, solo eventuali ma potenzialmente verificabili, che prevedano costi usurari, dal momento che, come per la mora, anche in tali altri casi il finanziato ha promesso di pagare detti costi collegati all'erogazione del credito.

In effetti è di solare evidenza che gli scenari contrattualizzati in cui può diramarsi il finanziamento, possono comportare un COSTO per la parte finanziata non necessariamente legato (solamente) al pagamento di interessi corrispettivi o moratori; questo COSTO, ad esempio, può configurarsi anche  nel caso dell'estinzione anticipata del finanziamento, in quanto il compenso ivi pattiziamente convenuto è di certo un COSTO per la parte finanziata ed una REMUNERAZIONE per la  banca secondo la lata terminologia  usata dal Legislatore (“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”: art. 1 della Legge 108/96 che ha modificato l’articolo 644 c.p.) o, comunque, un VANTAGGIO.

Giurisprudenza in itinere tra usura ed estinzione anticipata del finanziamento

In linea con il suesposto iter, la più recente giurisprudenza, posteaesaminata, (Tribunale collegiale di Pescara, Pres. Fortieri; ordinanza del 28.11.2014; Tribunale collegiale di Bari, ordinanza del 01.12.2014, Pres. Maganella; Tribunale di Bari, ord. del 19.10.2015, Tribunale di Bari, ord. del 27.11.2015), ha sancito che anche il costo (espresso in TAEG) promesso in pagamento dal mutuatario per l'esercizio del diritto potestativo di estinguere anticipatamente il mutuo rileva ai fini della normativa antiusura e determina, in caso di debordo del tasso soglia, la gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c.

In buona sostanza il Giudice, esaminando la clausola del contratto bancario relativa agli interessi moratori, deve porsi questa domanda:Qual è il costo (TAEG) che il mutuatario ha promesso di pagare nella eventualità che il mutuo subentri nella fase patologica?; qualora tale costo travalichi il tasso soglia, il mutuo è usurario.

Parimenti, esaminando la clausola relativa all'estinzione anticipata, il Giudice deve porsi la analoga domanda: Qual è il costo (TAEG) che il mutuatario ha promesso di pagare nella eventualità che intenda estinguere anticipatamente in contratto?; la risposta non può che essere la medesima.

Né può ostare a tale conclusione il fatto che l'estinzione anticipata costituisca diritto potestativo del mutuatario.

Tale ostacolo non si rinviene nella vigente normativa che fa riferimento solo alla promessa usuraria e al momento in cui questa viene resa, disinteressandosi del successivo svolgimento del rapporto; di converso, non v'è una disposizione normativa né una ragione plausibile che autorizzi a conferire la tutela di legge ex artt. 644 c.p. e 1815, 2° comma, c.c., alla fase della mora sol perché questa trova ingresso per inadempimento del mutuatario, mentre la neghi alla ipotesi di estinzione anticipata sol perché qui v'è esercizio di un diritto potestativo.

In entrambi i casi tali fasi hanno (la potenzialità di trovare) ingresso comunque per fatto imputabile alla parte finanziata.

Parimenti in entrambi i casi, al momento della pattuizione del contratto bancario, il mutuatario si è obbligato con una promessa usuraria e ciò costituisce condizione necessaria e sufficiente per beneficiare della tutela normativa antiusura.

Le suesposte argomentazioni, in questa sede estremamente sintetizzate, sono state portate dagli scriventi avanti il citato Tribunale Collegiale di Pescara, Pres. Fortieri, che le ha pienamente condivise con ordinanza non impugnabile del 28.11.2014 costituente il primo provvedimento giudiziario sulla tematica qui esaminata[3].

A distanza di pochi giorni, l'altro Giudice citato (Tribunale Collegiale di Bari, Pres. Magaletti, ordinanza non impugnabile del 01.12.2014) ha confermato il Collegio pescarese.

Ancora più recentemente, il Tribunale di Bari, ord. del 19.10.2015 ribadisce il proprio orientamento, replicato da ultimo dal medesimo Foro con ord. 27.11.2015 Est. D'Aprile, per il quale, a cagione dell'usurarietà causata anche dal compenso promesso per l'estinzione anticipata, il finanziamento diviene gratuito e tutto ciò che è stato corrisposto dalla parte finanziata va imputato alla sola quota capitale del finanziamento cui il credito della banca va circoscritto, a nulla rilevando la clausola di salvaguardia entro il tasso soglia che era stata pattuita per il soli interessi moratori.

I principi  ricavabili

In buona sostanza, i passi eminenti dei provvedimenti giudiziari citati nonché delle suesposte deduzioni possono così sintetizzarsi:

  • non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare;
  • poiché la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto;
  • trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell'azione legale, non possa più verificarsi: pertanto, ai fini del vaglio usurario, è lecito calcolare il TAEG del finanziamento nella ipotesi che la clausola usuraria si verifichi in un determinato momento storico consentito dal contratto;
  • qualora il costo potenziale promesso in contratto si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento, che va ritenuto gratuito (e se li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione): tanto è asserito esplicitamente dalla citata giurisprudenza barese, nonché, implicitamente, dal citato collegio del Tribunale pescarese: quest'ultimo, trascrivendo la nota sentenza della Corte di Cassazione n° 350/2013, richiama espressamente l’art. 1815, 2° comma, codice civile, il quale sancisce come conseguenza dell'usura la non debenza di alcun interesse dal cliente alla banca. Sotto il profilo della gratuità del finanziamento, sebbene in relazione all'usurarietà del tasso di mora, i succitati provvedimenti (sinora i primi ad affrontare la questione della estinzione anticipata ai fini dell'usura) si pongono in linea con altra giurisprudenza fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Corte di Appello Venezia del 18 febbraio 2013, “L’articolo 1815, comma 2, c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e, a seguito della revisione legislativa operata dall’articolo 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24 – di conversione del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394 – esso prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito”; Trib. Padova, ordinanza 13 maggio 2014, “Quando in un contratto di mutuo si riscontri la pattuizione di un tasso di interesse moratorio superiore al tasso soglia di usura, la clausola è nulla ex art 1815 comma 2 c.c., con la conseguenza che nessun interesse è dovuto dal cliente che deve restituire all’istituto di credito solo la somma capitale mutuata. La lettera della norma infatti, in base alla quale <se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi> non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori”; Tribunale di Udine del 26.09.2014, per il quale “Constatato il superamento della soglia di usura da parte del TEG, l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. determina la gratuità dell’intero negozio e, pertanto, l’obbligo di restituzione del solo capitale mutuato”; Tribunale di Rimini, ordinanza del 27.04.2015: “…I debitori, in sede di opposizione, deducono: l'usurarietà del tasso di mora… la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito… I motivi di opposizione appaiono fondati… E’ pacifico dunque che fin dalla conclusione del contratto il tasso di mora era superiore al tasso soglia… A fronte dunque di una previsione iniziale non rispettosa dei limiti poste dalle norme di legge in materia di usura … deve trovare applicazione il disposto del citato secondo comma dell’art. 1815 c.c., con riferimento alla non debenza degli interessi”; Tribunale di Padova, Sez. I Civ., 30.06.2015, n. 1999: “Una volta accertata l'usurarietà di un determinato rapporto, la conseguenza ai sensi dell’art. 1815, comma 2, cod. civ. – norma pacificamente ritenuta valida per tutti i contratti di credito – è la non debenza di alcun interesse, spesa o commissione collegata all’erogazione del credito e computata al fine della verifica dell'usurarietà dei tassi”; Tribunale di Rovereto, sent. n. 178 del 30.06.2015: “Ai sensi dell’art. 1815 c.c., qualora siano convenuti interessi usurari, non sono dovuti interessi, nemmeno nella misura legale”; Tribunale di Torino, ordinanza 20.06.2015: “Posto dunque che unici, e onnicomprensivi, sono il TEGM e il tasso soglia, i quali esprimono il primo il costo medio di mercato e il secondo il limite oltre il quale l’onerosità del credito si presume juris et de jure usuraria, indipendentemente dalle singole voci che contribuiscono a rendere intollerabile il costo, unica e globale deve essere anche la sanzione di gratuità del mutuo, pur se il superamento della soglia si verifichi esclusivamente per il tramite dell’apporto dei moratori”.

Ad ogni modo l'inclusione nel TAEG ai fini usura del compenso pattuito per l'estinzione anticipata trova largo consenso più o meno esplicito presso la dottrina specialistica.

In conclusione, per tutte le motivazioni suesposte, il costo promesso per l'estinzione anticipata,   eventuale ma potenzialmente verificabile, risponde ai presupposti perché debba soggiacere alla normativa antiusura:

1) è un costo, futuro ed eventuale, che la parte finanziata ha promesso di pagare all'intermediario;

2) è un costo collegato alla erogazione del credito;

3) è un costo che non consiste in una imposta o tassa da pagare alla P.A.

Insomma, la voluta onnicomprensività della locuzione adoperata dal legislatore in tema di usura, è tale da non lasciare fuori dal computo del TAEG nessun tipo di costo collegato all'erogazione del credito.

La normativa antiusura quale baluardo del mercato del credito.

Ritengono gli scriventi che le soluzioni adottate dalla menzionata giurisprudenza e confortate dalla  citata autorevole dottrina, colgono il segno del corretto ruolo che la normativa antiusura ha nel contesto del mercato del creditizio.

Come ha posto in rilievo la Cassazione penale, Sez. II 18.03.03, n. 20148, il Legislatore dell'usura accanto alla protezione del singolo, protegge soprattutto gli interessi collettivi al corretto funzionamento dei rapporti negoziali inerenti alla gestione del credito ed alla regolare gestione dei mercati finanziari.

Gli interessi collettivi ad un corretto funzionamento del mercato del credito, che nella visione del legislatore accostano e travalicano quelli del singolo, ampliano la prospettiva nella quale si colloca il testo dell'art. 644 c.p. riformulato dalla legge 108/96.

Il credito, il cui esercizio è protetto dall'art. 47 della Costituzione, costituisce elemento imprescindibile dell'economia ed il legislatore, con l'introduzione della normativa antiusura, ha fornito lo strumento per attuare siffatta protezione attraverso la regolarizzazione e la calmierazione del mercato creditizio.

Insomma, il legislatore del '96 ha perseguito finalità estese dalla tutela del patrimonio individuale alla tutela del regolare funzionamento del mercato del credito, imponendo il contenimento del costo (ogni costo a qualsiasi titolo) entro parametri oggettivizzati e presidiati dalla sanzione penale (644 c.p.) e civile (1815 c.c., 2° comma): l’iniziativa privata di banche ed intermediari non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e la legge antiusura costituisce appunto il baluardo posto a protezione dell'esercizio del credito tutelato dalla Carta costituzionale.

Nessun costo, ad eccezione di imposte e tasse, che sia collegato all'erogazione del credito, di qualsivoglia natura e a qualsiasi funzione proteso, può debordare il tasso soglia; tanto meno il costo promesso per esercitare il diritto potestativo di estinguere anticipatamente il finanziamento.

SKY - MODIFICA FATTURAZIONE MENSILE: c’è tempo fino al 27 OTTOBRE per esercitare il diritto di recesso e si può fare anche via mail

SKY – MODIFICA FATTURAZIONE MENSILE

Per chi non fosse interessato ad accettare questa variazione di contratto, c’è tempo fino al 27 OTTOBRE per esercitare il diritto di recesso e si può fare anche via mail (le norme del nuovo decreto concorrenza permettono la disdetta con la stessa facilità con cui si sottoscrive un abbonamento.)

Dal 1° di ottobre i clienti Sky pagheranno di più il loro abbonamento.

Dal 1° ottobre i clienti Sky vedranno il loro abbonamento alla pay tv costare di più: un aumento dell'8,6% in un anno. Il motivo è una modifica unilaterale di contratto che prevede la fatturazione ogni 4 settimane invece che ogni 30 giorni.

La nuova periodicità di fatturazione ogni 4 settimane comporta, se hai scelto la fatturazione mensile, la ricezione di 13 fatture in un anno e non più 12; se hai scelto una fatturazione bimestrale, il costo dell’abbonamento sarà calcolato e fatturato ogni 8 settimane.

Ciò vale anche per i clienti Home Pack, ovvero quelli che hanno il pacchetto Sky+Fastweb e ricevono un'unica fattura congiunta: la parte della fattura relativa a Fastweb, infatti, già da qualche mese è calcolata sulla base delle 4 settimane.

C'è il diritto di recesso senza penali 

Per avvisare di questa modifica contrattuale, oltre alla comunicazione sul sito, Sky ha avvertito i suoi clienti via email. Per chi non fosse interessato ad accettare questa variazione di contratto, c’è tempo fino al 27 OTTOBRE per esercitare il diritto di recesso, senza costi e senza penali.

Per recedere non è più necessario inviare una raccomandata A/R a Sky.

Se fino ad oggi serviva una raccomandata, o una PEC, per i 28 giorni Sky offre anche la semplice opzione web mail tramite una pagina dedicata. Questa opzione presto sarà estesa anche agli altri servizi.

cliccate su questo link per i moduli https://www.sky.it/assistenza/info-disdetta/sky.html#moduli

 

Infine ricordiamo, in ogni caso, che Sky non è tra le aziende che rientrano nel procedimento sanzionatorio deciso dal Commissario Agcom Posteraro. Intervistato da Pagliarini Enrico su Radio 24 il commissario aveva spiegato che AGCOM non può infatti fare nulla nei confronti della decisione di Sky di passare dalla mensilità ai 28 giorni perché le norme seguite in questo caso sono quelle legate al codice delle comunicazione elettroniche e per Sky, che è una Pay TV, valgono quelle per il settore dell’audiovisivo.

 

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Separazione e divorzio, la lunga strada per la semplificazione dei procedimenti

La legge n. 55 del 2015 ha introdotto il cosiddetto divorzio breve che consente di addivenire allo scioglimento del vincolo matrimoniali in tempi relativamente rapidi. La spinta del legislatore nei confronti delle procedure semplificate si era palesata già nel 2014 attraverso l’entrata in vigore della legge 162  che introduceva l’accordo dei coniugi assunto davanti all’Ufficiale di Stato Civile (articolo 12) e la negoziazione assistita (articolo 6). 

La procedura - La norma consente ai coniugi di separarsi e di divorziare attraverso un accordo dinnanzi all’Ufficiale dello Stato civile con assistenza legale facoltativa. È competente a ricevere la dichiarazione dei coniugi l’Ufficiale dello Stato civile del luogo ove è residente almeno uno dei coniugi oppure, in alternativa, quello del luogo dove il matrimonio è stato trascritto. L’accordo è possibile in assenza di figli minori o incapaci oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti. Un’altra importante preclusione è quella relativa all’impossibilità di inserire nell’accordo patti di trasferimento patrimoniale (mantenimento, alimenti, diritto di abitazione, ecc,) L’Ufficiale di Stato civile redige l’atto con le dichiarazioni dei coniugi, invitando i coniugi a ricomparire dopo 30 giorni per confermare l’accordo. I termini per poter presentare la domanda di divorzio decorrono dall’atto contenente le dichiarazioni dei coniugi sottoscritto davanti all’Ufficiale di Stato civile.  

Negoziazione assistita - Ove esistano situazioni preclusive al procedimento sopra descritto o, qualora siano gli stessi coniugi a non volere accedere a tale procedura potrà essere avviata la procedura di negoziazione assistita che richiede l’intervento di almeno un avvocato per parte. Gli avvocati sono tenuti, prima di aprire la fase della negoziazione, ad esperire un tentativo di conciliazione. La norma prevede due diversi modus operandi. Ove non vi siano minori o incapaci interessati, l’avvocato è obbligato a trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che, in mancanza di irregolarità, rilascia nullaosta. In caso di presenza di figli minori o incapaci o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’accordo viene, invece, trasmesso al Procuratore della Repubblica, che valuta l’interesse del minore rilasciando la propria autorizzazione oppure, se ritiene che l’accordo non sia conforme all’interesse del minore, fissa udienza di comparizione delle parti nei successivi trenta giorni. 

La convenzione - Per convenzione di negoziazione assistita si intende un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere una controversia. Essa deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità e deve contenere la previsione di un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a tre mesi – prorogabile su accordo delle parti di altri trenta giorni - entro il quale concludere o meno l’accordo. Oggetto della convenzione possono essere solo diritti disponibili. L’avvocato certifica l’autografia delle firme delle parti che partecipano alla convenzione così come pure la data nella quale sono state apposte, ai fini della decorrenza dei termini entro il quale giungere all’accordo. 

L’accordo - Dopo la redazione della convenzione, si procede alla stesura dell’accordo che contiene le condizioni di separazione e divorzio, riguardanti l’affidamento o il mantenimento dei figli, l’assegno di mantenimento per il coniuge o i trasferimenti di tipo patrimoniale. L’avvocato ha l’obbligo di informare le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare e deve tentare la conciliazione tra i coniugi. In caso di figli minori, egli deve rammentare alle parti l’importanza che i figli trascorrano tempi adeguati con entrambi i genitori. Di queste attività deve essere dato atto nel testo dell’accordo redatto a seguito della negoziazione. Inoltre, il legale, deve dichiarare sotto la propria responsabilità che gli accordi non sono contrari a norme imperative di legge e all’ordine pubblico, ossia che non siano presenti condizioni che ledano diritti considerati indisponibili.

La competenza - In riferimento alla competenza per territorio, in caso di separazione è territorialmente competente la procura della repubblica in cui i coniugi hanno avuto l’ultima residenza comune mentre, in caso di divorzio, quella in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza, e in caso di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, quella del luogo di residenza del beneficiario dell’obbligazione. 

La trascrizione - Una volta ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione da parte del P.M., l’avvocato deve trasmettere entro il termine di dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile, copia autentica dell’accordo. La conseguenza di un eventuale ritardo o omissione determina per l’avvocato l’applicazione di sanzioni pecuniarie gravi, da euro 2.000 a euro 10.000, che saranno irrogate dal Comune ricevente l’atto.  L’accordo deve essere trascritto a cura dell’ufficiale dello stato civile e annotato sia negli atti di nascita dei coniugi sia nell’atto di matrimonio. L’eventuale accordo preso in sede di negoziazione assistita produce gli stessi effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che sarebbero intervenuti per definire i relativi procedimenti. In una fase successiva, sarà altresì richiesto l’intervento del Notaio ove attraverso i suddetti accordi di negoziazione si concludano contratti o si compiano atti soggetti a trascrizione. 

Esenzioni fiscali - Agli accordi presi in sede di negoziazione sono applicabili le esenzioni fiscali previste per il divorzio dalla legge 74 del 1987 (estese alla separazione in virtù della sentenza di Corte Costituzionale n.154/99). Le agevolazioni erano rese possibili attraverso l’intervento giudiziale mediante omologa degli accordi di separazione o sentenza del Tribunale oppure a seguito dell’intervento del notaio attraverso la redazione dell’atto di trasferimento esecutivo del provvedimento giudiziale stesso. Con la procedura di negoziazione assistita l’intervento del Notaio sarà finalizzato ad avallare, a seguito dell’accordo, la sussistenza dei requisiti per ottenere l’esenzione.

Legge 55 del 2015
Anche la successiva legge 55 del 2015, quanto meno nella mente del legislatore, doveva avere come finalità principale quella di semplificare i procedimenti di divorzio, riducendo il contenzioso così contrastando il fenomeno dell’inflazione dei procedimenti. La norma consente ai coniugi di addivenire al divorzio entro un anno in caso di separazione giudiziale oppure, entro sei mesi in caso di separazione consensuale. I termini decorrono dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.

Procedimenti paralleli - La riduzione dei tempi per addivenire alla pronunzia di divorzio reca con sé il rischio che aumentino notevolmente due processi paralleli (di separazione e di divorzio). Dopo l’emissione di una sentenza parziale di separazione o comunque, dopo l’emissione del provvedimenti temporanei ed urgenti resi in sede presidenziale, il giudizio di separazione può proseguire per l’accertamento dei presupposti dell’addebito e dell’assegno di mantenimento o per questioni relative al collocamento ed affidamento dei figli. Anche il giudizio di divorzio eventualmente introdotto dopo 12 mesi, quando ancora è pendente il giudizio di separazione, è finalizzato ad accertare i presupposti per l’assegno “divorzile” o per le questioni di natura affettiva e relazionale, con il rischio che le due sentenze giungano a risultati diversi e che vi siano giudicati potenzialmente configgenti tra loro.  

Problema di non facile soluzione è anche quello della prevalenza dei provvedimenti in caso di conflitto. Se è evidente il fatto che la sentenza di divorzio prevalga su quella della separazione  meno agevole è arrivare ad una soluzione univoca ove vi sia una sentenza di separazione e dei successivi provvedimenti “temporanei ed urgenti” emessi in sede di divorzio contrastanti con quando stabilito in sentenza. Ebbene, lo scrivente ritiene che per derogare alle disposizioni contenute in un provvedimento “gerarchicamente” superiore vi debbano essere degli “effettivi e gravissimi motivi” (rilevanti e sopravvenuti) che giustifichino un intervento del Giudice del divorzio il quale, eccezionalmente, andrà ad incidere con provvedimento non avente la natura di sentenza su una sentenza definitiva. 

La decisione - Il Tribunale di Milano, Sezione IX con ordinanza 26 Febbraio 2016 ha statuito che se pendono contemporaneamente la causa di separazione e quella di divorzio tra i coniugi è auspicabile l’assegnazione allo stesso giudice. La riunione dei procedimenti, in quanto connessi, si giustifica a meno che la causa di separazione non sia in uno stato avanzato. 

La comunione legale - La legge sul divorzio breve prevede, altresì, che lo scioglimento dell’eventuale comunione legale tra i coniugi si verifica nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, nel caso di separazione giudiziale, oppure dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale.

Nel primo caso si dibatte in dottrina se il provvedimento che autorizza i coniugi a vivere separati sia di volontaria giurisdizione oppure di natura cautelare. Ove fosse considerato come provvedimento di volontaria giurisdizione ai sensi dell’articolo 741 del codice di procedura civile l’ordinanza sarebbe reclamabile dinnanzi alla Corte d’Appello ed acquisterebbe, pertanto, efficacia decorsi i termini per il reclamo. Nel caso in cui si propendesse, invece, per la natura cautelare, ai sensi dell’art 669-tredecies c.p.c. l’eventuale reclamo non sospenderebbe l’esecuzione del provvedimento.

L’ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati viene, successivamente, comunicata all’Ufficiale di Stato Civile ai fini dell’annotazione. In caso di negoziazione assistita, la comunione legale si scioglie alla data certificata nell’accordo di separazione (purché autorizzato dalla competente Procura della Repubblica, articolo 6 Dl 132/2014) mentre in caso di ricorso all’ufficiale di stato civile, lo scioglimento avviene alla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, purchè confermato dai coniugi nel successivo incontro (articolo 12 Dl 132/2014). Lo scioglimento della comunione ha efficacia ex nunc, quindi non retroagisce fino al momento della domanda di separazione personale.

In caso di riconciliazione dei coniugi, sarà sufficiente per far rivivere il regime di comunione legale una dichiarazione delle parti all’ufficiale di stato civile a norma dell’art. 69 lettera f) del Dpr 396/2000. 

Applicazione - L’articolo 3 della legge sul divorzio breve, norma transitoria, prevede che le nuove norme si applichino ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

fonte: ilsole24ore

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